Percorso:
Votazioni del 9 e 10 Aprile Il voto domiciliare
(Chiara Conti - Il Sole 24 Ore)

La nuova disciplina della legge 22/2006. Con la legge 22/2006 (che ha convertito in legge il decreto legge  1/2006) viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano la nuova modalità del “voto domiciliare”, ossia l’esercizio del diritto di voto presso il domicilio dello stesso elettore.

Chi può richiederla. La nuova legge, tuttavia, limita l’applicazione di questa procedura alle persone colpite da “gravi infermità”. Inoltre è fissato un ulteriore “paletto”: deve trattarsi di persone diversamente abili che versino in situazione tale da “impedirne l’allontanamento dalla propria abitazione” e, pertanto, “in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”.

Iter e documentazione. Gli interessati che vogliano usufruire di questo beneficio devono inviare entro il 15° giorno antecedente la data della votazione al sindaco del Comune (in genere però poi se ne occupa l’Ufficio elettorale) nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione in cui si manifesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui si dimora, indicandone in modo completo l’indirizzo. Inoltre, alla dichiarazione dovranno essere allegati: 1. Unacopia della tessera elettorale; 2. Il certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dagli organi competenti dell’Azienda sanitaria locale, “da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, in modo da impedire all’elettore di recarsi al seggio”. Lo stesso certificato, tra l’altro, potrà attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore presso il seggio elettorale per l’esercizio del voto (per cui si veda anche: la scheda sul voto assistito). Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere comunque presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

Come avviene la votazione. Il sindaco (o l’Ufficio elettorale) a conclusione dell’istruttoria, rilascerà a ciascun elettore, che sia stato ammesso al voto a domicilio, un’attestazione dell’avvenuto inserimento negli elenchi creati ad hoc. Il voto sarà raccolto durante le ore di votazione dal Presidente dell’ufficio della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

L’ambito di applicazione. La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:
1) elezioni “politiche”: elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, esclusa la circoscrizione “estero”, nel cui ambito il voto viene espresso mediante  corrispondenza;
2) elezione dei componenti del Parlamento Europeo in rappresentanza dell’Italia;
3) elezioni provinciali e comunali, per l’ipotesi in cui chi ha diritto al voto domiciliare abiti nell’ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.
4) consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;