Con la legge 17/2003 il Legislatore italiano ha previsto una serie di norme dirette a semplificare le procedure per gli elettori diversamente abili che hanno diritto al “voto assistito”.
Che cos’è il “voto assistito”. E’ riservato a chi è affetto da “grave infermità” e consiste nella possibilità, al fine di poter validamente esprimere il proprio voto, di essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore.
La legge 17/2003. Per agevolare l’accesso al voto assistito è stata introdotta l’opportunità di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti in modo permanente il diritto all’esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le necessarie certificazioni mediche in occasione di ogni consultazione elettorale. A proposito, il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi competenti dell’Azienda sanitaria locale, dovrà essere rilasciato immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
Il timbro. Riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell’elettore, e viene apposto dall’Ufficio elettorale su domanda corredata della documentazione sanitaria rilasciata dall’Azienda sanitaria locale che provi esplicitamente come l’elettore sia impossibilitato ad esercitare in autonomia il diritto di voto. Tra l’altro, l’istanza per ottenere l’apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale potrà essere presentata anche da una persona diversa dall’interessato, purché in possesso: 1. di una delega su carta semplice; 2. di una fotocopia del documento di identità dell’interessato; 3. dell’originale, ovviamente, della tessera elettorale dell’interessato.