Percorso:
Votazioni del 9 e 10 Aprile - La legge elettirale Nuovo e vecchio sistema a confronto
(Chiara Conti - Il Sole 24 Ore)

Cambia il sistema elettorale e quindi le modalità per il cittadino di esercitare il diritto di voto “attivo” e “passivo”.

La riforma elettorale. Il provvedimento che ha riformato l’elezione dei rappresentanti di Camera e Senato è la legge  21 dicembre 2005, n. 270 (dal titolo “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”), che, senza abbandonare del tutto i meccanismi del sistema maggioritario, ritorna a dare rilevanza al “voto di partito”.
Per garantire maggiore stabilità e governabilità, infatti, vengono introdotti il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate (o della lista isolata) che raggiunga il più alto numero di voti, rispettivamente, per la Camera su base nazionale e per il Senato sul piano regionale.
In particolare, la Camera dei deputati, viene assicurata allo schieramento che ottiene più voti, anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi.
Mentre per il Senato la situazione è un po’ diversa. In ogni caso, per entrambi i rami del Parlamento, si è di fronte a un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi fra le liste che partecipano alla competizione.
Il vecchio sistema. La riforma abolisce il sistema maggioritario con quota proporzionale (sistema “misto”), che dopo il debutto nel 1993 aveva trovato applicazione nelle elezioni parlamentari del ‘94, ‘96 e 2001. In base al precedente metodo, i tre quarti dei deputati e  dei senatori erano eletti nell’ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti. Il restante quarto, invece, rappresentava la quota proporzionale, assegnata con modalità differenti: per la Camera, nelle 26 circoscrizioni elettorali fra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4% nazionale dei voti; mentre per il Senato nelle Regioni. Le sole eccezioni alla regola erano costituite dai seggi che spettavano al Senato a Valle d’Aosta (un seggio) e Molise (due), attribuiti maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali.