Percorso:
da: www.repubblica.it I punti cardine della riforma costituzionale

Premier
Diventa premier il candidato della coalizione che vince le elezioni. Per l'insediamento non c'è più bisogno del voto di fiducia.
Il premier "determina" (e non più "dirige") la politica del governo.
Nomina e revoca i ministri. Ha il potere di chiedere al capo dello Stato di sciogliere la Camera.

Capo dello Stato
Scioglie la Camera ma solo su richiesta del premier: questo potere, di fatto, gli viene quindi tolto.
Rappresenta l'"unità federale della Repubblica"
L'età per essere eletto è 40 anni

Parlamento
I componenti della Camera scendono a 518, dei quali 18 eletti dagli italiani all'estero
I senatori saranno 252, eletti in ciascuna Regione contestualmente ai rispettivi Consigli
Ai lavori del Senato partecipano, senza poter votare, rappresentanti delle Regioni

Federalismo
Alle Regioni passa la legislazione "esclusiva" su:
assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica; definizione della parte dei programmi scolastici di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale.
E' la cosiddetta devolution.
Se il governo ritiene che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale, ne può promuovere l'annulamento.

Iter delle leggi
La Camera discute e approva le leggi sulle materie riservate allo Stato (ad esempio politica estera, immigrazione, sicurezza, politica monetaria).
Il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche, ma è la Camera che decide in via definitiva.
Al Senato spetta la competenza primaria sulle materie "concorrenti", cioè riservate sia allo Stato sia alle Regioni.

Corte Costituzionale
I giudici sono 15 come nell'assetto attuale ma cambia la fonte di nomina: 7 sono eletti dal Parlamento (4 dal Senato federale e 3 dalla Camera)
4 sono scelti dal Presidente della Repubblica
4 sono eletti dai magistrati.