Il programma dell'Ulivo del '96 - Le maggiori realizzazioni ottenute in questi quattro anni di governo

 

ISTRUZIONE FORMAZIONE RICERCA E CULTURA

TESI 66: LA SCUOLA E’ LA BASE DI OGNI RICCHEZZA

 

PROGRAMMA

  • Autonomia scolastica

  • Ridefinizione delle competenze di stato, regioni e province con una scelta di forte decentramento

  • Edilizia scolastica

  • Fiducia nei giovani/diritti di cittadinanza

  • Estensione obbligo scolastico

 


GOVERNI DI CENTROSINISTRA

  • L’estensione dell’autonomia alle scuole si è realizzato attraverso questi provvedimenti:
  1. Autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21, L.59/97)
  2. Regolamento dell’autonomia (DPR N. 275 dell’8.03.1999)
  3. Regolamento per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionale dei singoli istituti (DPR 18.06.1998 n. 223
  4. Disposizioni in materia di organi collegiali dell’autonomia (AC 2226 – 2665 – 3592°: ha concluso l’iter in commissione e deve essere discusso in Aula alla Camera dei Deputati

  • Riforma del Ministero (rete scolastica e attività integrative): "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

  • Finanziamento per province e comuni:

  1. "Interventi urgenti per l’edilizia scolastica" (Legge 8.8.1996, n.431)
  2. "Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica" (legge 2.10.1997, n.340)

  • Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n. 249)
  • Carta dello studente – Associazioni scolastiche (AC 6560 in discussione alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati)

  • Elevazione dell’obbligo a 15 anni: "Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione" (legge 20 gennaio 1999, n.9)
  • Riordino cicli formativi e riforma del triennio secondario con indirizzi scolastici legati a professionalità definite o propedeutici agli studi universitari
  • Reclutamento degli insegnanti

  • Formazione degli insegnanti

  • Pluralità di soggetti nell’offerta scolastica

  • Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione (legge n. 30 del 10. 02.2000) e riforma esami di stato (Legge n. 425, del 10.12.1997) per la riforma dell’esame di maturità Le nuove norme, che potranno essere operative a partire dal settembre del 2001, danno in sostanza l'addio alla distinzione tra scuola elementare e scuola media e prevedono un unico ciclo, denominato "scuola di base", della durata di sette anni, al termine del quale è previsto un esame di Stato, dal quale dovrà emergere anche un orientamento - non vincolante - per la scelta dell'indirizzo da seguire nelle superiori.. L'attuale scuola materna si chiamerà "scuola dell'infanzia", e sarà comunque a frequenza non obbligatoria, ma consigliata. La scuola secondaria durerà cinque anni, e prevederà al suo interno cinque indirizzi (classico-umanistico, scientifico, tecnico-tecnologico, artistico e musicale). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma il Governo dovrà presentare al Parlamento un programma di attuazione progressiva e successivamente approvare i relativi regolamenti.

  • Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (legge 3.05.1999 n.124)

  • Istituzione delle scuole di specializzazione per gli insegnanti, Direttiva n. 210 del Ministero della Pubblica Istruzione (Roma, 3 settembre 1999)

  • La legge sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione (legge n.62 del 10.03.2000) prevede l’istituzione di un sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, alle quali è riconosciuta piena libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico. Vengono inoltre assegnate borse di studio di pari importo per gli studenti, indipendentemente dalla scuola frequentata, con priorità per le famiglie

svantaggiate. Si prevedono poi sgravi fiscali alle famiglie, in base al reddito.

Tesi 67: Formazione professionale, educazione continua e partecipazione

 

PROGRAMMA

La formazione professionale come strumento di politica attiva del lavoro, da realizzarsi attraverso:

  • la pluralità delle forme di formazione;

  • la costituzione di un sistema di formazione continua;

  • il decentramento del Governo e della gestione della formazione.

Queste le linee di intervento:

  • assegnazione alle Regioni del Governo e della gestione della formazione professionale;

  • articolazione degli interventi tenendo conto del contesto locale;

  • introduzione di un moderno sistema di apprendistato;

  • maggiore efficienza del sistema e rafforzamento dell’offerta formativa.

GOVERNI DI CENTROSINISTRA

La strategia di intervento dei Governi di Centrosinistra per la formazione professionale collega la nuova formazione professionale nell’ambito degli interventi per la riforma del sistema formativo e per una migliore qualità del lavoro.

Questi i principali provvedimenti:

  • il decentramento del Governo e della gestione della formazione professionale alle Regioni ed agli Enti locali attraverso la legge n.59 del 1997 ed i successivi decreti attuativi;

  • il raccordo tra gli interventi di orientamento, di formazione e di politica attiva a livello locale nell’ambito dei nuovi servizi per l’impiego, definito attraverso il decreto legislativo 469 del 1997 ed i successivi decreti attuativi;

  • la riforma della formazione professionale impostata dall’articolo 17 della legge n.196 del 1997 e realizzata attraverso regolamenti in corso di emanazione e non ancora completati (il relativo decreto legislativo è ancora bloccato per problemi rilevati dalla Corte dei Conti);

  • la riforma dell’apprendistato, ed i contratti di formazione lavoro, impostata attraverso gli articoli 15 e 16 della legge n.196 del 1997 ed oggetto della delega prevista dall’articolo 45, comma 1 lettera b) per la revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, non ancora esercitata (sono in corso gli incontri con le parti sociali per la stesura del testo);

  • la revisione dei tirocini formativi disciplinata dalla legge n.196 del 1997 e delle misure dell’inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro, di cui alla delega attribuita dal comma 1 lettera

 

d) dell’articolo 45 della legge n.144 del 1999, non ancora esercitata;

  • l’elevazione a 18 anni dell’obbligo di frequenza ad attività formative di cui alla legge n.144 del 1999 e l’integrazione tra la disciplina della formazione professionale e la legge di riordino dei cicli scolastici e la legge di riforma dell’Università, nonché l’istituzione con l’articolo 69 della legge n.144 del 1999 del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per riqualificare ed ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani ed agli adulti (sono in via di definizione i provvedimenti attuativi, attraverso il confronto tra regioni, Governo e parti sociali).

 

TESI 68: FAR CRESCERE L’UNIVERSITA’ PER FAR CRESCERE IL PAESE

 

PROGRAMMA

  • Completamento Autonomia universitaria

  • Normativa sugli ordinamenti didattici

  • Sistema di valutazione dei risultati e delle strutture

 


GOVERNI DI CENTROSINISTRA

  • Regolamento recante norme concernenti l' autonomia didattica degli atenei (Decreto 3 novembre 1999, n. 509). Si realizza così il completamento del percorso autonomistico: si dà agli atenei la possibilità di combinare gli insegnamenti previsti a livello nazionale con quelli decisi localmente, ma soprattutto si istituisce il c.d. "3+2", ossia una laurea "semplice" conseguibile dopo tre anni di corso, ed una "specialistica" conseguibile dopo 5 anni.

  • Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca (D.L. 13 settembre 1996, n. 475): con questo provvedimento lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.
  • Costruzione del sistema di formazione terziaria:

  1. università
  2. formazione e istruzione tecnico superiore (l. 144/99, art. 68 2 69)
  3. Alta formazione artistica (Legge 21 dicembre 1999, n. 508). "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati."

  • Si è istituito il Comitato per la Valutazione: "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica". (Legge n. 370 del 19.10.1999).

 

  • Rivedere il modo di regolare gli accessi: numero programmato e accesso per studenti meritevoli e privi di mezzi

  • Selezione dei docenti

  • "Norme in materia di accessi ai corsi universitari".( Legge n. 425, del 10.12.1997).
  • Realizzazione della riforma dei concorsi: "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".( Legge n.210 del 3.7.1998) AC 6562 Disposizioni in universitari

TESI 69: NUOVE STRATEGIE PER LA RICERCA SCIENTIFICO TECNOLOGICA

 

PROGRAMMA

 

  • Reperire anche nuovi sistemi di finanziamento per ricerca e sviluppo (leva fiscale).

  • Riforma degli enti di ricerca

  • Valutazione efficacia investimenti

GOVERNI DI CENTROSINISTRA

  • Legge 10 gennaio 2000, n. 6 "Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica."

  • Con il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 si è provveduto al riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori

 

  • Realizzazione della riforma degli enti di ricerca, attraverso :

  1. il riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" (Decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999)
  2. il riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I (Decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999)
  3. il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA (Decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999)
  4. l’istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano (Decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999), che comporta la costituzione di una rete di osservatori
  5. l’istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a supporto della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 381 del 29.9.1999)

 

  • Realizzazione della riforma del sistema di ricerca, attraverso il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca

    scientifica e tecnologica (decreto legislativo n.204 del 5.6.1998)

 

  • Intervenire su strutture, organizzazione e forme di vigilanza, concertazione ed indirizzo

 

  • Focalizzazione sulla fase di attuazione a favore dei momenti d’indirizzo e valutazione

 

  • Favorire l’internazionalizzazione della ricerca

 

  • Sostegno al processo di radicamento delle attività scientifiche industriali attraverso interventi fiscali e mobilità del personale.

 

  • Decreto legislativo n.204 del 5.6.1998, riguardante il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.
  • Si definisce la predisposizione e l’aggiornamento annuale del "Programma nazionale di ricerca" (PRN), di durata triennale, sulla base di indirizzi del DPEF. Il PRN è a sua volta approvato e valutato annualmente dal CIPE;
  • Viene istituito all’interno del Murst un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR);
  • Sono istituiti i CSN, consigli scientifici nazionali, rappresentativi di comunità scientifica, universitaria, e enti di ricerca. I CSN vanno a costituire la AST, Assemblea della scienza e della tecnologia. CSN e AST formulano piani e osservazioni per elaborare e aggiornare il PRN, nonché svolgono attività di consulenza per il CIPE, P.A. e enti di ricerca.
  • Viene stabilito di istituire presso il Murst, il CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca), che svolge funzioni di sostegno alla qualità, promuove la sperimentazione, determina i criteri di valutazione etc.

  • Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori (Decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999)

  • Esistono decine di accordi bilaterali con stati stranieri per la cooperazione scientifica e tecnologica

  • Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori (decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999)

TESI 81: LA CULTURA COME RISORSA

 

PROGRAMMA

 

Ridistribuire le competenze di Stato, Regioni ed autonomie locali: maggiori competenze alle Regioni e alle autonomie locali per la produzione, promozione e distribuzione delle attività culturali, valorizzazione di nuove professionalità.

Aprire al reperimento e all'utilizzazione di risorse private (riforma della figura giuridica di enti e istituzioni culturali), attraverso sponsorizzazioni, defiscalizzazioni, incentivi all'investimento nelle infrastrutture della produzione culturale.

Promuovere la diffusione della cultura presso nuove fasce di consumatori

 


GOVERNI DI CENTROSINISTRA

Ridefinizione del Ministero e della ripartizione delle competenze fra questo e le Autonomie Locali, attraverso la l. 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la l. 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali.

Hanno cominciato a prendere servizio nel novembre 1999 mille giovani assistenti museali, selezionati attraverso concorso e con il requisito della conoscenza dell'inglese

E’ stata realizzata la riforma di alcuni enti:

  1. trasformazione dell’ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema" (decreto legislativo n. 426 del 1997);
  2. trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura la Biennale di Venezia" (decreto legislativo n. 19 del 1998);
  3. trasformazione in fondazione dell’ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" (decreto legislativo n. 20 del 1998);
  4. trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (decreto legislativo n. 134). Per lo spettacolo occorrono nuove leggi di settore, laddove non ci sono - teatro, musica - e la revisione della legge sul cinema. Riforma del Fondo Unico per lo Spettacolo

  • D.M. 28 settembre 1999 n. 375, recante norme sull'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi, parchi. Il regolamento

dispone la riduzione del 50% del prezzo del biglietto in favore dei cittadini dell'UE di età compresa tra i 18 e i 25 anni e dei docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali.

Sono state realizzate alcune leggi di settore:

  1. A.C. 3433 /A.S. 4176 "Disciplina generale della attività teatrale". Approvata dalla Camera.
  2. Atto Senato 2619 che riforma tutto il sistema delle attività musicale (in attesa del voto dell'aula del Senato).
  3. Decreto 4 novembre 1999, n. 470 che regola i criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo
  4. Tutto il Dipartimento spettacolo è passato al Ministero per i beni e le attività culturali.
  5. A.C. 6467 che prevede disposizioni volte a favorire la circolazione delle opere cinematografiche, una sorta di antitrust sulla distribuzione cinematografica
  6. Decreto legislativo 20.10.1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 Marzo 1997, n.° 59"

  • Con regolamento del 1998 si dispone la liberalizzazione dell'apertura di sale cinematografiche di capienza inferiore ai 1300 posti.

 

 
Tesi 82: i beni culturali

 

PROGRAMMA

 

  • Realizzare un piano di opere di pubblica utilità finalizzato alla custodia e alla divulgazione del patrimonio artistico e culturale, teso a riciclare alcuni complessi edili in disuso, di archeologia industriale per esempio, in una rete diffusa di biblioteche, teatri, laboratori di ricerca artistica, di musei. Un piano per la previdente gestione del patrimonio, non fondato su caotiche strategie di interventi straordinari che coinvolgono solo poche istituzioni e trascurano tutte quelle minori, diffusissime e di grande valore, ma sullo sviluppo della buona manutenzione dell'esistente.

 

  • Rafforzare l'autonomia dei musei statali (quelli civici sono già autonomi) consapevoli però che tale autonomia vale poco se rimane un fatto isolato. Bisogna ragionare per reti e sistemi museali, rafforzando quella galassia di musei di ogni tipo diffusi in tutta Italia, promuovendoli, coordinandoli, facendoli interagire per sistemi regionali e/o sub- regionali, proponendoli per itinerari, per pacchetti organizzati ai tour-operators.

GOVERNI DI CENTROSINISTRA

  • E’ stato approvato il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" che coordina e semplifica tutta la normativa vigente, e coordina e aggiorna la legge 1089/39 alla normativa approvata successivamente.
  • Decreto legislativo 20.10.1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 Marzo 1997, n.° 59".
  • Legge 662/96 fondi per i beni culturali provenienti dall'estrazione del gioco del lotto: è di 300 miliardi l'importo derivante dal gioco del lotto stanziato in favore del recupero del patrimonio storico-artistico
  • La legge 15.12.1998, n. 444 (Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali) finanzia opere di ristrutturazione di immobili e rifunzionalizzazione di spazi da adibire ad attività teatrali e culturali.
  • La legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali) mostra l’impegno per la valorizzazione di arti sinora trascurate quali l’arte contemporanea e l’architettura.

  • Legge 8 ottobre 1997, n. 352 "Disposizioni sui beni culturali". In particolare introduce una gestione innovativa dei siti archeologici come Pompei.
  • Il decreto legislativo 20.10.1998, n. 368 che istituisce il Ministero per i beni e le attività culturali concede una ampia autonomia alle soprintendenze e rende possibile l’attribuzione dell’autonomia ai musei, alle biblioteche pubbliche statali e agli archivi di stato.

  • Aumentare la difesa dalla spoliazione e dal furto delle aree e dei siti con misure di custodia rigorose. Le azioni di tutela e di governo delle amministrazioni devono inoltre essere basate su strumenti conoscitivi adeguati quali, in primo luogo, la classificazione del patrimonio

  • Rafforzare la collaborazione con le autorità ecclesiastiche per consentire una più ampia conservazione e fruizione del patrimonio, detenuto in larga parte dalla Chiesa.

  • Con il D.M. 24.3.1997, n. 139 recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli altri istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali vengono semplificate e razionalizzate le procedure di affidamento in gestione di servizi aggiuntivi nei musei.

  • La legge 1 luglio 1997, n.203, reca interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale
  • Con la l. 30 marzo 1998, n. 88 viene recepita la direttiva 93/7/CEE del Consiglio e modificata la normativa relativa alla circolazione e all’esportazione dei beni culturali fuori dello Stato.

  • Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) per la tutela dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, sottoscritta il 13 settembre 1996.

Tesi 83: tutelare lo sport agonistico, rilanciare lo sport di base

 

PROGRAMMA

 

  • Valorizzare le società sportive dilettantistiche e l'associazionismo sportivo. Censimento dell'associazionismo sportivo, per riconoscere le realtà legittimate ad affiancare il Coni nella sua azione. E' quindi necessaria una nuova legge sulle società sportive dilettantistiche in modo che, se rispondono a specifici prerequisiti, possano dotarsi di una propria personalità giuridica indispensabile per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo. Tali società potranno avvalersi di regimi finanziari e tributari agevolati, di profili contrattuali ad hoc, per la costituzione di centri servizi comuni.

  • Sostenere lo sport di base. Una quota delle entrate spettanti all'erario per le lotterie e i concorsi-pronostici di tema sportivo potrebbe essere destinata al sostegno dello sport di base; appare anche giusto che parte delle risorse che lo sport produce per lo Stato vengano restituite allo sport medesimo. Poiché oggi lo sport ha un numero crescente di praticanti, servono più operatori e più qualificati.

E' fondamentale riformare l'ISEF: trasformarlo in un corso universitario completo di insegnamenti di management, comunicazione e marketing sportivo.

  • Lo sport deve essere alla portata di tutti, migliorare la salute, favorire lo sviluppo sociale, diffondere valori di solidarietà, tolleranza, lealtà, rispetto delle regole e attenzione all’ambiente

 


GOVERNI DI CENTROSINISTRA

  • Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI" sorge dalla consapevolezza che la struttura dell’ente non fosse più adeguata alle esigenze di un mondo, quello sportivo, in continua evoluzione e rappresenta il primo importante tassello di un più ampio disegno normativo per la complessiva riforma dello sport.

  • L’A.C. 2761 recante la disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva è in discussione alla Commissione Cultura della Camera ma un nuovo regime fiscale per le società dilettantistiche è già in vigore.

  • Con il d. lgs. 178 del 98 si trasformano i vecchi ISEF e si istituisce il corso di laurea e il diploma universitario in scienze motorie.

  • All'esame della Camera è il testo unificato "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" (AC 6276 già approvato dal Senato). Secondo questo provvedimento chiunque fornisce o favorisce l’utilizzo, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, di sostanze dopanti e chi le assume è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da cinque a cento milioni di lire. Per la prima volta è stato introdotto il reato di traffico di sostanze dopanti, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da dieci a centocinquanta milioni.

  • Tutelare lo sport agonistico. E' necessaria una revisione della legge 91 che renda il professionismo sportivo più aderente
  • con la multa da cinque a cento milioni di lire. Per la prima volta è stato introdotto il reato di traffico di sostanze dopanti, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da dieci a centocinquanta milioni.

  • La legge n. 586 del 18 Novembre 1996, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, accoglie la sentenza Bosman e stabilisce la possibilità per le società sportive di essere quotate in borsa

 

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