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Il programma dell'Ulivo del '96 -
Le maggiori realizzazioni ottenute in questi quattro anni di governo
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ISTRUZIONE FORMAZIONE
RICERCA E CULTURA
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TESI 66: LA SCUOLA E’ LA
BASE DI OGNI RICCHEZZA |
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- Ridefinizione delle competenze di stato, regioni
e province con una scelta di forte decentramento
- Fiducia nei giovani/diritti di cittadinanza
- Estensione obbligo scolastico
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
- L’estensione dell’autonomia alle scuole si è
realizzato attraverso questi provvedimenti:
- Autonomia delle istituzioni scolastiche (art.
21, L.59/97)
- Regolamento dell’autonomia (DPR N. 275 dell’8.03.1999)
- Regolamento per il dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionale dei singoli istituti (DPR
18.06.1998 n. 223
- Disposizioni in materia di organi collegiali dell’autonomia
(AC 2226 – 2665 – 3592°: ha concluso l’iter in commissione
e deve essere discusso in Aula alla Camera dei Deputati
- Riforma del Ministero (rete scolastica e attività
integrative): "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" (Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 112)
- Finanziamento per province e comuni:
- "Interventi urgenti per l’edilizia scolastica"
(Legge 8.8.1996, n.431)
- "Norme in materia di organizzazione scolastica
e di edilizia scolastica" (legge 2.10.1997,
n.340)
- Regolamento recante lo statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24
giugno 1998, n. 249)
- Carta dello studente – Associazioni scolastiche
(AC 6560 in discussione alla Commissione Cultura
della Camera dei Deputati)
- Elevazione dell’obbligo a 15 anni: "Disposizioni
urgenti per l’elevamento dell’obbligo d’istruzione"
(legge 20 gennaio 1999, n.9)
- Riordino cicli formativi e riforma del triennio
secondario con indirizzi scolastici legati a professionalità
definite o propedeutici agli studi universitari
- Reclutamento degli insegnanti
- Formazione degli insegnanti
- Pluralità di soggetti nell’offerta scolastica
- Legge-quadro in materia di riordino dei
cicli dell’istruzione (legge n. 30 del 10. 02.2000)
e riforma esami di stato (Legge n. 425, del 10.12.1997)
per la riforma dell’esame di maturità Le
nuove norme, che potranno essere operative a partire
dal settembre del 2001, danno in sostanza l'addio
alla distinzione tra scuola elementare e scuola
media e prevedono un unico ciclo, denominato "scuola
di base", della durata di sette anni, al termine
del quale è previsto un esame di Stato, dal
quale dovrà emergere anche un orientamento
- non vincolante - per la scelta dell'indirizzo
da seguire nelle superiori.. L'attuale scuola materna
si chiamerà "scuola dell'infanzia", e sarà
comunque a frequenza non obbligatoria, ma consigliata.
La scuola secondaria durerà cinque anni,
e prevederà al suo interno cinque indirizzi
(classico-umanistico, scientifico, tecnico-tecnologico,
artistico e musicale). Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della riforma il Governo dovrà
presentare al Parlamento un programma di attuazione
progressiva e successivamente approvare i relativi
regolamenti.
- Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico (legge 3.05.1999 n.124)
- Istituzione delle scuole di specializzazione
per gli insegnanti, Direttiva n. 210 del Ministero
della Pubblica Istruzione (Roma, 3 settembre 1999)
- La legge sulla parità scolastica e sul
diritto allo studio e all’istruzione (legge n.62
del 10.03.2000) prevede l’istituzione di un sistema
nazionale di istruzione costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie, alle quali è
riconosciuta piena libertà di orientamento
culturale e di indirizzo pedagogico. Vengono inoltre
assegnate borse di studio di pari importo per gli
studenti, indipendentemente dalla scuola frequentata,
con priorità per le famiglie
svantaggiate. Si prevedono poi
sgravi fiscali alle famiglie, in base al reddito.
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Tesi 67: Formazione professionale, educazione
continua e partecipazione
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La formazione professionale come strumento di politica
attiva del lavoro, da realizzarsi attraverso:
- la pluralità delle forme di formazione;
- la costituzione di un sistema di formazione continua;
- il decentramento del Governo e della gestione
della formazione.
Queste le linee di intervento:
- assegnazione alle Regioni del Governo e della
gestione della formazione professionale;
- articolazione degli interventi tenendo conto del
contesto locale;
- introduzione di un moderno sistema di apprendistato;
- maggiore efficienza del sistema e rafforzamento
dell’offerta formativa.
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
La strategia di intervento dei Governi
di Centrosinistra per la formazione professionale
collega la nuova formazione professionale nell’ambito
degli interventi per la riforma del sistema formativo
e per una migliore qualità del lavoro.
Questi i principali provvedimenti:
- il decentramento del Governo e della gestione
della formazione professionale alle Regioni ed agli
Enti locali attraverso la legge n.59 del 1997 ed
i successivi decreti attuativi;
- il raccordo tra gli interventi di orientamento,
di formazione e di politica attiva a livello locale
nell’ambito dei nuovi servizi per l’impiego, definito
attraverso il decreto legislativo 469 del 1997 ed
i successivi decreti attuativi;
- la riforma della formazione professionale impostata
dall’articolo 17 della legge n.196 del 1997 e realizzata
attraverso regolamenti in corso di emanazione e
non ancora completati (il relativo decreto legislativo
è ancora bloccato per problemi rilevati dalla
Corte dei Conti);
- la riforma dell’apprendistato, ed i contratti
di formazione lavoro, impostata attraverso gli articoli
15 e 16 della legge n.196 del 1997 ed oggetto della
delega prevista dall’articolo 45, comma 1 lettera
b) per la revisione dei rapporti di lavoro con contenuto
formativo, non ancora esercitata (sono in corso
gli incontri con le parti sociali per la stesura
del testo);
- la revisione dei tirocini formativi disciplinata
dalla legge n.196 del 1997 e delle misure dell’inserimento
al lavoro non costituenti rapporto di lavoro, di
cui alla delega attribuita dal comma 1 lettera
d) dell’articolo 45 della legge
n.144 del 1999, non ancora esercitata;
- l’elevazione a 18 anni dell’obbligo di frequenza
ad attività formative di cui alla legge n.144
del 1999 e l’integrazione tra la disciplina della
formazione professionale e la legge di riordino
dei cicli scolastici e la legge di riforma dell’Università,
nonché l’istituzione con l’articolo 69 della
legge n.144 del 1999 del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), per riqualificare
ed ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani
ed agli adulti (sono in via di definizione i provvedimenti
attuativi, attraverso il confronto tra regioni,
Governo e parti sociali).
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TESI 68: FAR CRESCERE L’UNIVERSITA’
PER FAR CRESCERE IL PAESE |
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- Completamento Autonomia universitaria
- Normativa sugli ordinamenti didattici
- Sistema di valutazione dei risultati e delle strutture
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
- Regolamento recante norme concernenti l' autonomia
didattica degli atenei (Decreto 3 novembre 1999,
n. 509). Si realizza così il completamento
del percorso autonomistico: si dà agli atenei
la possibilità di combinare gli insegnamenti
previsti a livello nazionale con quelli decisi localmente,
ma soprattutto si istituisce il c.d. "3+2",
ossia una laurea "semplice" conseguibile
dopo tre anni di corso, ed una "specialistica"
conseguibile dopo 5 anni.
- Misure urgenti per le università e gli
enti di ricerca (D.L. 13 settembre 1996, n. 475):
con questo provvedimento lo statuto delle università
e degli istituti superiori non statali è
deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo,
su proposta del senato accademico e sentiti i consigli
di facoltà per le materie relative all'ordinamento
didattico.
- Costruzione del sistema di formazione terziaria:
- università
- formazione e istruzione tecnico superiore (l.
144/99, art. 68 2 69)
- Alta formazione artistica (Legge 21 dicembre 1999,
n. 508). "Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati."
- Si è istituito il Comitato per la Valutazione:
"Disposizioni in materia di università
e di ricerca scientifica e tecnologica". (Legge
n. 370 del 19.10.1999).
- Rivedere il modo di regolare gli accessi: numero
programmato e accesso per studenti meritevoli e
privi di mezzi
- "Norme in materia di accessi ai corsi universitari".(
Legge n. 425, del 10.12.1997).
- Realizzazione della riforma dei concorsi: "Norme
per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo".( Legge n.210 del 3.7.1998)
AC 6562 Disposizioni in universitari
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TESI 69: NUOVE STRATEGIE
PER LA RICERCA SCIENTIFICO TECNOLOGICA |
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- Reperire anche nuovi sistemi di finanziamento
per ricerca e sviluppo (leva fiscale).
- Riforma degli enti di ricerca
- Valutazione efficacia investimenti
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
- Legge 10 gennaio 2000, n. 6 "Modifiche alla legge
28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per
la diffusione della cultura scientifica."
- Con il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio
1999 si è provveduto al riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori
- Realizzazione della riforma degli enti
di ricerca, attraverso :
- il riordino del Consiglio nazionale delle
ricerche" (Decreto legislativo n. 19
del 30 gennaio 1999)
- il riordino dell'Agenzia spaziale italiana
- A.S.I (Decreto legislativo n. 27
del 30 gennaio 1999)
- il riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente – ENEA (Decreto
legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999)
- l’istituzione dell'Istituto nazionale
di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio
vesuviano (Decreto legislativo n. 296
del 23 luglio 1999), che comporta la costituzione
di una rete di osservatori
- l’istituzione dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni
concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, a supporto della Protezione Civile
(Decreto legislativo n. 381 del 29.9.1999)
- Realizzazione della riforma del sistema di ricerca,
attraverso il coordinamento, la programmazione e
la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca
scientifica e tecnologica (decreto
legislativo n.204 del 5.6.1998)
- Intervenire su strutture, organizzazione e forme
di vigilanza, concertazione ed indirizzo
- Focalizzazione sulla fase di attuazione a favore
dei momenti d’indirizzo e valutazione
- Favorire l’internazionalizzazione della ricerca
- Sostegno al processo di radicamento delle attività
scientifiche industriali attraverso interventi fiscali
e mobilità del personale.
- Decreto legislativo n.204 del 5.6.1998, riguardante
il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica.
- Si definisce la predisposizione e l’aggiornamento
annuale del "Programma nazionale di ricerca"
(PRN), di durata triennale, sulla base di
indirizzi del DPEF. Il PRN è a sua volta
approvato e valutato annualmente dal CIPE;
- Viene istituito all’interno del Murst un comitato
di esperti per la politica della ricerca (CEPR);
- Sono istituiti i CSN, consigli scientifici
nazionali, rappresentativi di comunità scientifica,
universitaria, e enti di ricerca. I CSN vanno a
costituire la AST, Assemblea della scienza
e della tecnologia. CSN e AST formulano piani e
osservazioni per elaborare e aggiornare il PRN,
nonché svolgono attività di consulenza
per il CIPE, P.A. e enti di ricerca.
- Viene stabilito di istituire presso il Murst,
il CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca), che svolge funzioni di sostegno
alla qualità, promuove la sperimentazione,
determina i criteri di valutazione etc.
- Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie,
per la mobilità dei ricercatori (Decreto
legislativo n. 297 del 27 luglio 1999)
- Esistono decine di accordi bilaterali con stati
stranieri per la cooperazione scientifica e tecnologica
- Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica
e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie,
per la mobilità dei ricercatori
(decreto legislativo n. 297 del 27 luglio
1999)
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TESI 81: LA CULTURA COME
RISORSA |
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Ridistribuire le competenze di Stato,
Regioni ed autonomie locali: maggiori competenze alle
Regioni e alle autonomie locali per la produzione,
promozione e distribuzione delle attività culturali,
valorizzazione di nuove professionalità.
Aprire al reperimento e all'utilizzazione
di risorse private (riforma della figura giuridica
di enti e istituzioni culturali), attraverso sponsorizzazioni,
defiscalizzazioni, incentivi all'investimento nelle
infrastrutture della produzione culturale.
Promuovere la diffusione della cultura
presso nuove fasce di consumatori
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
Ridefinizione del Ministero e della
ripartizione delle competenze fra questo e le Autonomie
Locali, attraverso la l. 15 marzo 1997, n. 59 (delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), la l. 15 maggio 1997, n. 127 (misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo) e
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 riguardante il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali.
Hanno cominciato a prendere servizio
nel novembre 1999 mille giovani assistenti museali,
selezionati attraverso concorso e con il requisito
della conoscenza dell'inglese
E’ stata realizzata la riforma di
alcuni enti:
- trasformazione dell’ente pubblico "Centro sperimentale
di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale
di cinema" (decreto legislativo n. 426 del 1997);
- trasformazione dell’ente pubblico "La Biennale
di Venezia" in persona giuridica privata denominata
"Società di cultura la Biennale di Venezia"
(decreto legislativo n. 19 del 1998);
- trasformazione in fondazione dell’ente pubblico
"Istituto nazionale per il dramma antico" (decreto
legislativo n. 20 del 1998);
- trasformazione in fondazione degli enti lirici
e delle istituzioni concertistiche assimilate (decreto
legislativo n. 134). Per lo spettacolo occorrono
nuove leggi di settore, laddove non ci sono - teatro,
musica - e la revisione della legge sul cinema.
Riforma del Fondo Unico per lo Spettacolo
- D.M. 28 settembre 1999 n. 375, recante norme sull'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi, parchi. Il
regolamento
dispone la riduzione del 50% del
prezzo del biglietto in favore dei cittadini dell'UE
di età compresa tra i 18 e i 25 anni e dei
docenti con incarico a tempo indeterminato delle
scuole statali.
Sono state realizzate alcune leggi
di settore:
- A.C. 3433 /A.S. 4176 "Disciplina generale della
attività teatrale". Approvata dalla Camera.
- Atto Senato 2619 che riforma tutto il sistema
delle attività musicale (in attesa del voto
dell'aula del Senato).
- Decreto 4 novembre 1999, n. 470 che regola i criteri
e le modalità di erogazione di contributi
in favore delle attività teatrali, in corrispondenza
agli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo
- Tutto il Dipartimento spettacolo è passato
al Ministero per i beni e le attività culturali.
- A.C. 6467 che prevede disposizioni volte a favorire
la circolazione delle opere cinematografiche, una
sorta di antitrust sulla distribuzione cinematografica
- Decreto legislativo 20.10.1998, n. 368 "Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 Marzo 1997,
n.° 59"
- Con regolamento del 1998 si dispone la liberalizzazione
dell'apertura di sale cinematografiche di capienza
inferiore ai 1300 posti.
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Tesi 82: i beni culturali |
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- Realizzare un piano di opere di pubblica utilità
finalizzato alla custodia e alla divulgazione del
patrimonio artistico e culturale, teso a riciclare
alcuni complessi edili in disuso, di archeologia
industriale per esempio, in una rete diffusa di
biblioteche, teatri, laboratori di ricerca artistica,
di musei. Un piano per la previdente gestione del
patrimonio, non fondato su caotiche strategie di
interventi straordinari che coinvolgono solo poche
istituzioni e trascurano tutte quelle minori, diffusissime
e di grande valore, ma sullo sviluppo della buona
manutenzione dell'esistente.
- Rafforzare l'autonomia dei musei statali (quelli
civici sono già autonomi) consapevoli però
che tale autonomia vale poco se rimane un fatto
isolato. Bisogna ragionare per reti e sistemi museali,
rafforzando quella galassia di musei di ogni tipo
diffusi in tutta Italia, promuovendoli, coordinandoli,
facendoli interagire per sistemi regionali e/o sub-
regionali, proponendoli per itinerari, per pacchetti
organizzati ai tour-operators.
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
- E’ stato approvato il Decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali" che coordina
e semplifica tutta la normativa vigente, e coordina
e aggiorna la legge 1089/39 alla normativa approvata
successivamente.
- Decreto legislativo 20.10.1998, n. 368 "Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 Marzo 1997,
n.° 59".
- Legge 662/96 fondi per i beni culturali provenienti
dall'estrazione del gioco del lotto: è di
300 miliardi l'importo derivante dal gioco del lotto
stanziato in favore del recupero del patrimonio
storico-artistico
- La legge 15.12.1998, n. 444 (Nuove disposizioni
per favorire la riapertura di immobili adibiti a
teatro e per attività culturali) finanzia
opere di ristrutturazione di immobili e rifunzionalizzazione
di spazi da adibire ad attività teatrali
e culturali.
- La legge 12 luglio 1999, n. 237 (Istituzione del
Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché
modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi
a favore delle attività culturali) mostra
l’impegno per la valorizzazione di arti sinora trascurate
quali l’arte contemporanea e l’architettura.
- Legge 8 ottobre 1997, n. 352 "Disposizioni sui
beni culturali". In particolare introduce una gestione
innovativa dei siti archeologici come Pompei.
- Il decreto legislativo 20.10.1998, n. 368 che
istituisce il Ministero per i beni e le attività
culturali concede una ampia autonomia alle soprintendenze
e rende possibile l’attribuzione dell’autonomia
ai musei, alle biblioteche pubbliche statali e agli
archivi di stato.
- Aumentare la difesa dalla spoliazione e dal furto
delle aree e dei siti con misure di custodia rigorose.
Le azioni di tutela e di governo delle amministrazioni
devono inoltre essere basate su strumenti conoscitivi
adeguati quali, in primo luogo, la classificazione
del patrimonio
- Rafforzare la collaborazione con le autorità
ecclesiastiche per consentire una più ampia
conservazione e fruizione del patrimonio, detenuto
in larga parte dalla Chiesa.
- Con il D.M. 24.3.1997, n. 139 recante norme sugli
indirizzi, criteri e modalità di istituzione
e gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli
altri istituti del Ministero per i beni culturali
e ambientali vengono semplificate e razionalizzate
le procedure di affidamento in gestione di servizi
aggiuntivi nei musei.
- La legge 1 luglio 1997, n.203, reca interventi
straordinari per il potenziamento degli impianti
di prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale
- Con la l. 30 marzo 1998, n. 88 viene recepita
la direttiva 93/7/CEE del Consiglio e modificata
la normativa relativa alla circolazione e all’esportazione
dei beni culturali fuori dello Stato.
- Intesa tra il Ministro per i beni culturali e
ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana (CEI) per la tutela dei beni culturali
d’interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche, sottoscritta il 13 settembre 1996.
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Tesi 83: tutelare lo sport
agonistico, rilanciare lo sport di base |
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- Valorizzare le società sportive dilettantistiche
e l'associazionismo sportivo. Censimento dell'associazionismo
sportivo, per riconoscere le realtà legittimate
ad affiancare il Coni nella sua azione. E' quindi
necessaria una nuova legge sulle società
sportive dilettantistiche in modo che, se rispondono
a specifici prerequisiti, possano dotarsi di una
propria personalità giuridica indispensabile
per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo.
Tali società potranno avvalersi di regimi
finanziari e tributari agevolati, di profili contrattuali
ad hoc, per la costituzione di centri servizi comuni.
- Sostenere lo sport di base. Una quota delle entrate
spettanti all'erario per le lotterie e i concorsi-pronostici
di tema sportivo potrebbe essere destinata al sostegno
dello sport di base; appare anche giusto che parte
delle risorse che lo sport produce per lo Stato
vengano restituite allo sport medesimo. Poiché
oggi lo sport ha un numero crescente di praticanti,
servono più operatori e più qualificati.
E' fondamentale riformare l'ISEF:
trasformarlo in un corso universitario completo
di insegnamenti di management, comunicazione e marketing
sportivo.
- Lo sport deve essere alla portata di tutti, migliorare
la salute, favorire lo sviluppo sociale, diffondere
valori di solidarietà, tolleranza, lealtà,
rispetto delle regole e attenzione all’ambiente
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GOVERNI DI CENTROSINISTRA |
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
– CONI" sorge dalla consapevolezza che la struttura
dell’ente non fosse più adeguata alle esigenze
di un mondo, quello sportivo, in continua evoluzione
e rappresenta il primo importante tassello di un
più ampio disegno normativo per la complessiva
riforma dello sport.
- L’A.C. 2761 recante la disciplina delle società
e associazioni sportive dilettantistiche e degli
enti di promozione sportiva è in discussione
alla Commissione Cultura della Camera ma un nuovo
regime fiscale per le società dilettantistiche
è già in vigore.
- Con il d. lgs. 178 del 98 si trasformano i vecchi
ISEF e si istituisce il corso di laurea e il diploma
universitario in scienze motorie.
- All'esame della Camera è il testo unificato
"Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping"
(AC 6276 già approvato dal Senato). Secondo
questo provvedimento chiunque fornisce o favorisce
l’utilizzo, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti,
dilettanti o amatoriali, di sostanze dopanti e chi
le assume è punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni o con la multa da cinque a cento
milioni di lire. Per la prima volta è stato introdotto
il reato di traffico di sostanze dopanti, punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da dieci a centocinquanta milioni.
- Tutelare lo sport agonistico. E' necessaria una
revisione della legge 91 che renda il professionismo
sportivo più aderente
- con la multa da cinque a cento milioni di lire.
Per la prima volta è stato introdotto il
reato di traffico di sostanze dopanti, punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da
dieci a centocinquanta milioni.
- La legge n. 586 del 18 Novembre 1996, recante
disposizioni urgenti per le società sportive
professionistiche, accoglie la sentenza Bosman e
stabilisce la possibilità per le società
sportive di essere quotate in borsa
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www.perlulivo.it - Il Web Per l'Ulivo
Il futuro ha radici antiche
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