mariok ha scritto:Caso 1: Un male intenzionato si insinua nel giardino di casa, c'è una penombra che non mi fa distinguere bene di chi si tratti e quali siano le sue intenzioni. Io ho avuto già due rapine, ho un regolare porto d'armi, prendo la pistola, sparo e lo faccio secco. Cos'è? Ovviamente legittima difesa, secondo il buon senso.
Caso 2: un ragazzo entra nel mio giardino, dopo aver scavalcato il muro di recinzione, vaga alla ricerca del pallone che con i suoi compagni ha scagliato involontariamente mentre giocavano una partita di calcio, è imprudente, entra senza chiedere prima il permesso, forse pensa che in casa non ci sia nessuno. Io vedo un'ombra che si aggira nel mio giardino, sono un tipo abbastanza collerico, quei ragazzi giocano tutto il giorno davanti alla mia proprietà impedendomi di riposare, una volta mi hanno anche rotto un vetro, prendo la pistola e sparo, forse l'intenzione non è quella di colpirlo, ma di dargli una lezione una volta per sempre, il ragazzo viene ferito mortalmente e cade esanime. Cos'è? Ovviamente omicidio, secondo il buon senso.
Provate a scrivere una legge che distingua automaticamente i due casi, senza affidarsi alla valutazione di un magistrato.
A parte il fatto che non è legittima difesa nemmeno il primo caso,perchè c'è una enorme differenza tra l'interno delle mura di casa e un cortile visto da una finestra,data dalla distanza che rende il pericolo non immediato consentendoti di allertare o minacciare a voce alta o con un colpo in aria.
Basta fare come in Germania dove si dà peso maggiore all'immediatezza (appunto) della minaccia invece che alla proporzionalità,ed ecco che il giudice potrebbe chiederti come mai avendone tutto il tempo non ti sei tolto il dubbio gridando o sparando in aria ?
pianogrande ha scritto:Tutto quello che vogliamo ma il problema centrale [....] il problema centrale è la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa (della quale offesa fa già parte la reazione psicologica).
In un mondo ideale mi starebbe bene.......
ranvit ha scritto:Legittima difesa, le regole all’estero
–di Giovanni Negri 05 maggio 2017
In Germania la disciplina della legittima difesa è disciplinata ai paragrafi 32 e 33 del Codice penale. Secondo queste norme si definisce «legittima difesa» quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente. Non è punito chi eccede i limiti della difesa per turbamento, paura o panico. In base a tali norme, dunque, si richiede che l’aggressione sia presente e attuale; ciò significa che essa deve essere immediatamente imminente oppure che essa avvenga precisamente nel momento dell’atto di difesa o anche che essa può continuare nel tempo. Non si fa alcun riferimento alla proporzionalità fra difesa e offesa; d’altra parte, si prevede che non possa essere punito chi ha oltrepassato i confini della legittima difesa per turbamento, paura o panico.
Non credo che in Germania ci sia la barbarie.
Hanno solo trovato il modo di bypassare l'impossibilità di stabilire in modo oggettivo la questione della proporzionalità.
Perchè i casi è vero che sono tantissimi e che la legge perfetta è impossibile; ma proprio per questo affidarsi a qualcosa di oggettivo è assurdo : come fai a oggettivizzare mille casi diversi ?
Non si può,basta fare come all'estero dove si specifica sempre che la discriminante è lo stato psicologico dell'aggredito,perchè la colpa di quello stato,è sempre dell'aggressore.
Se poi volete menarla con nessuno tocchi caino allora vabbè....il mondo perfetto non esiste,e se imperfezione deve essere,allora è meglio una imperfezione pagata da chi viola un domicilio,non dal padrone di casa.