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Per una buona scuola per la Repubblica

Discussioni e proposte, prospettive e strategie per il Paese

Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda mauri il 17/10/2008, 16:26

ho trovato questo nel web
forse varrebbe la pena darci un occhio, utilizzando la proposta come base di lavoro,
e parlarne magari per addivenire, tra 5 anni, ad una riforma che sia definitiva e condivisa
bella domenica, mauri

ps
1ma parte

Per una buona scuola per la Repubblica
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE, FEBBRAIO 2006

NORME GENERALI SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE STATALE
NELLA SCUOLA DI BASE E NELLA SCUOLA SUPERIORE.
DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
IN MATERIA DI NIDI D’INFANZIA.

TITOLO I - IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE STATALE

Art. 1. Principi.
Il Sistema Educativo di Istruzione Statale:
1. si ispira a principi di pluralismo e di laicità;
2. è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all’acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l’inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno/a, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;
3. concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine;
4. garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo, genitori e studenti.

Art. 2. Finalità generali.
1. Il Sistema Educativo di Istruzione promuove l’acquisizione consapevole di saperi (conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente, con un’attenzione costante all’interazione ed all’educazione interculturale, che si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo ed è intesa come metodo trasversale a tutte le discipline.
2. A tal fine la pratica scolastica si organizza in un’alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico - educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra istituti e con scuole di altri paesi, interventi educativi aperti al territorio.

Art. 3. Diritto all’istruzione.
1. Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l’accesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori.
2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle Scuole Statali dell’obbligo di ogni ordine.
3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai saperi ed al mondo della cultura.
4. Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi per l’Educazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole ed ai Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.
5. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del prodotto interno lordo.
6. Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, l’attivazione e il funzionamento delle scuole private di ogni ordine non comporta oneri a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.

Art. 4. Articolazione.
1. Il Sistema Educativo di Istruzione si articola nei Nidi d’Infanzia, nella Scuola di Base e nella Scuola Superiore.
2. La Scuola di Base è composta dalla Scuola dell’Infanzia della durata di 3 anni, dalla Scuola Elementare della durata di 5 anni e dalla Scuola Media della durata di 3 anni
3. La Scuola Superiore si articola in un biennio unitario e in un triennio d’indirizzo.

Art. 5. Obiettivi dei diversi livelli del Sistema Educativo di Istruzione
1. Il Nido d’Infanzia concorre alla crescita ed allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.
2. Nell’ambito della Scuola di Base, costituita come all’articolo 4, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento.
• La Scuola dell’Infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze, nell’ambito cognitivo, in quello affettivo ed in quello sociale, assicurando un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
• La Scuola Elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base; potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé e dell’altro/a in un ambiente accogliente e stimolante.
• La Scuola Media persegue l’educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze, per la valorizzazione di sé e dell’altro/a, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; è finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e favorisce la scelta consapevole della Scuola Superiore.
3. La Scuola Superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite in precedenza, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l’affermazione dell’autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabilità, offrire conoscenze e capacità adeguate per l’accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione ed al mondo del lavoro.

Art. 6. Gestione delle discontinuità.
1. Ogni Scuola del Sistema Educativo di Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A tale scopo il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di Scuola. A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione ed attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di Scuola coinvolti, con gli alunni/e e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 7. Obbligo scolastico.
1. L’obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della Scuola dell’Infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età.
2. A partire dalla Scuola Elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe con la sola componente insegnante.
3. Può essere proposta la non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata.
4. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati.
5. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.
6. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma uguale su tutto il territorio nazionale.

Art. 8. Formazione delle classi
1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11 e 12.
2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione.

Art. 9. Funzione docente.
1. Nel Sistema Educativo di Istruzione vengono sancite l’unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
2. La qualificazione dei/lle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale che in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
3. La nomina a Capo d’Istituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per 5 anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l’aver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni.

Art. 10. Organici
1. Le dotazioni organiche delle Istituzioni Scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.
2. L’organico di ciascun istituto scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente Legge, secondo norme e regolamenti emanati successivamente.
3. Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica nell’assegnazione dei/delle docenti alle classi, quali elementi che concorrono ad una maggiore qualità del Sistema Educativo di Istruzione.
4. A tal fine, in coerenza col dettato costituzionale, emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami che per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella Scuola Statale.
5. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente Legge, le Amministrazioni che ne sono destinatarie devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.

Art. 11. Lotta alla dispersione scolastica.
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni istituto progetta interventi rivolti agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale e/o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati/e, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai/lle docenti delle singole classi. Ogni istituto progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni/e per classe non deve essere superiore a 20.

Art. 12. Valorizzazione delle diversità.
1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza a norma delle leggi n. 104/92, n. 517/77 e del D.Lgs. 297/94.
3. Su richiesta di ogni singolo istituto, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di tutti gli/le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare viene effettuata, di norma, con l’inserimento di un solo alunno/a diversamente abile; le classi successive di queste Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due alunni/e diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno/a diversamente abile sono costituite con 3 alunni/e in meno rispetto a quanto disposto dal precedente articolo 8 comma 1. Nei casi in cui siano inseriti nella classe 2 alunni/e diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni/e.
6. Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

Art. 13. Alfabetizzazione e integrazione delle/degli alunne/i migranti.
1. Al fine di promuovere l’alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori/ici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di almeno un/una docente ogni 5 alunni/e con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un/una docente ogni 25 alunni/e di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia).
2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua/cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

Art. 14. Programmi.
1. Allo scopo di garantire un’omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero della Pubblica Istruzione adotta Programmi Didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni e dalle alunne di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale.
2. I Programmi Didattici della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Superiore, di cui all’art. 24 comma 2, saranno progettati per favorire un’evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un’ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione.
3. I Programmi saranno elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo di Istruzione e da esperti/e di riconosciuto valore scientifico, nominati su indicazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con procedura pubblica. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti, personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo e cittadini.
4. Fino all’adozione di tali Programmi Didattici, rimangono in vigore gli Orientamenti dell'attività educativa nelle Scuole Materne Statali di cui al D.M. 3/6/1991, i nuovi Programmi Didattici della Scuola Elementare di cui al D.P.R. 104 del 12/2/1985, i Programmi della Scuola Media di cui al D.M. 9/2/1979.

Art. 15. Autovalutazione.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del Sistema Educativo di Istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di auto-valutazione. Questo è mirato ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione.
2. L’auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di gruppo, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, a partire dall’ascolto degli alunni/e e dei loro genitori, aiuta la scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli alunni/e, sui/lle docenti e sui genitori.
3. A questo scopo ogni scuola, con il supporto di opportuni finanziamenti statali, si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti di altre scuole, anche di diverso ordine, e di facoltà universitarie, nonché specialisti/e in discipline variamente attinenti alle problematiche della didattica), che avranno il compito di facilitare l’azione autovalutativa e didattica, di aiutare la gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale problema.

Art. 16. Partecipazione.
1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei Nidi d’Infanzia e della Scuola di ogni ordine.
2. La progettazione partecipata troverà nelle scuole, a partire da quelle dell’infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l’abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali.
4. La partecipazione si realizza attraverso gli Organi Collegiali esistenti, normati dal T.U. n. 297 del 1994, a cui andranno aggiunti, con funzioni consultive ed autogestionali per tutti gli aspetti di rispettiva pertinenza, il Consiglio dei Genitori, il Collegio del Personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo e, nelle Scuole Medie, il Consiglio degli Studenti.
5. Il Consiglio dei Genitori è composto dai/lle rappresentanti dei genitori eletti all'interno dei Consigli di Classe/Interclasse e del Consiglio di Istituto/Circolo; elegge tra i suoi membri un presidente che non può ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente di Consiglio di Circolo/Istituto. Il Consiglio dei Genitori si insedia subito dopo l’elezione dei rappresentanti di classe, indice almeno due volte all’anno un’assemblea generale di tutti i genitori e viene obbligatoriamente consultato nella stesura del piano dell’offerta formativa.
6. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.
7. Entro un anno dall’approvazione della presente Legge, il Parlamento emana una Legge che istituisce e regolamenta gli Organi Collegiali Territoriali.
mauri
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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda mauri il 17/10/2008, 16:27

2da parte

Art. 17. Informazione e trasparenza.
1. Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell’individuo. Tutti i genitori, gli/le insegnanti, il personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo, gli studenti e le studentesse possono prenderne visione.
2. Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito Internet, costantemente aggiornato in merito all'attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività ed alle decisioni degli Organi Collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell'attività istituzionale. Stato ed Enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sull'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Art. 18. Edilizia scolastica.
1. Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi per gli Istituti Scolastici, in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture.
2. Entro 12 mesi dall'approvazione della presente Legge, il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con gli Enti Locali preposti, è impegnato a varare un piano per l'edilizia scolastica che provveda alla costruzione di nuove strutture ed all'adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.
3. Le strutture dovranno essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.
4. Gli edifici scolastici dovranno essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.
5. La progettazione di nuovi edifici scolastici o di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni/e, personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo.

TITOLO II - NIDO D’INFANZIA

Art. 19. Il Nido d’infanzia
1. Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, rivolto alla collettività, che non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I Comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.
2. Il Nido d’Infanzia accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni che vivono nel territorio nazionale.
3. Lo Stato tutela e garantisce l’inserimento dei bambini/e portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i livelli essenziali che gli Enti Locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio delle educatrici e degli educatori. Sostiene ed autorizza progetti sperimentali di continuità tra il Nido d’Infanzia e la Scuola dell’Infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.
5. Le Regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione ed il controllo dei Nidi d’Infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata l’assistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.
6. La dotazione organica degli educatori/educatrici è definita con i seguenti parametri:
almeno 1 educatore/trice ogni 5 lattanti iscritti;
almeno 1 educatore/trice ogni 6 piccoli iscritti;
almeno 1 educatore/trice ogni 8 grandi iscritti.
7. Ai Comuni compete l’apertura, la gestione dei Nidi d’Infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati.
8. La spesa per la gestione dei Nidi d’Infanzia è ripartita tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed i Comuni, con il contributo della famiglia. Dalle spese di gestione vanno escluse le spese per il terreno, l’edificio ed i relativi mutui. Laddove la famiglia non sia in grado di pagare in parte o totalmente la retta, interviene il fondo sociale, erogato ai Comuni, attingendo ai fondi regionali vincolati per tale finalità.
9. Entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, lo Stato è impegnato a varare un piano nazionale straordinario di edilizia per i Nidi d’Infanzia, che preveda l’erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle Regioni.


TITOLO III - SCUOLA DI BASE

Art. 20. Scuola dell’Infanzia
1. La Scuola dell’Infanzia Statale, Comunale e Regionale costituisce il livello di Istruzione cui hanno diritto tutte i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni presenti sul territorio nazionale.
2. L’iscrizione al primo ed al secondo anno della Scuola dell’Infanzia è possibile per chi compie rispettivamente i 3 o i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
3. L’ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini/e che abbiano compiuto i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
4. È garantito un orario settimanale di 40 ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con i genitori, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino/a.
5. Ad ogni classe sono assegnati/e due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno 10 ore di compresenza settimanale.
6. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 3 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.

Art. 21. Scuola Elementare
1. La Scuola Elementare accoglie tutti i bambini e tutte le bambine presenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l’organizzazione modulare a 30 ore ed il tempo pieno a 40 ore. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa ed al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15.
4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed in situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte flusso immigratorio o a rischio) vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore, in deroga a quanto sopra indicato.
5. Sono assegnate/i almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dalle/dai docenti coinvolti.
6. Nell’ambito della classe, i/le docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.
7. Variazioni sull’attribuzione e/o organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all’interno del gruppo dei/delle docenti contitolari che ne concordino la modifica.
8. Per favorire l’arricchimento del percorso formativo ed il recupero delle situazioni di svantaggio, sono garantite ai bambini/e almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. L’eventuale presenza nella classe di docenti specialisti permette di aumentare il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal Collegio Docenti.
9. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I/Le docenti di classe possono proporre solo in casi eccezionali al Consiglio di Interclasse, con la sola componente docenti, la non-ammissione dell’alunno/a alla classe successiva con le modalità descritte ai commi 3 e 4 dell’articolo 7, Titolo I.
10. I Comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di 2 ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.

Art. 22. Scuola Media
1. La Scuola Media accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato lo scrutinio dell’ultimo anno della Scuola Elementare. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto 11 anni e non hanno superato i 15 entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.
2. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di 30 ore ed un modello a tempo prolungato di 36 ore, cui va aggiunto il tempo mensa, fatte salve le sperimentazioni di 40 ore. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.
3. Le nuove classi si formano in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni/e interessati non sia inferiore a 15, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto cubatura/numero di alunni/e ed a situazioni territoriali peculiari (scuole di montagna, isole, frazioni isolate, aree a forte processo immigratorio o a rischio), nelle quali vengono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.
4. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull’istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d’insegnamento e del tempo mensa.
5. Il tempo mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell’organico d’Istituto.
6. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari, di laboratorio, curricolari.
7. Il Consiglio di Classe, con la sola componente docente, in sede di valutazione finale annuale delibera l’ammissione alla classe successiva per gli alunni/e delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’articolo 7, Titolo I.
8. Al termine del terzo anno l’alunno/a sostiene l’Esame di Stato per l’accesso alla Scuola Superiore.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione riconosce e sostiene sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra Scuola Elementare e Media, finalizzati all'individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra i due livelli di Scuola. L'organizzazione delle attività didattiche sarà attenta ai bisogni degli alunni e delle alunne, dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all'interdisciplinarietà, alla cooperazione.

TITOLO IV - SCUOLA SUPERIORE

Art. 23. Riferimenti generali
1. La Scuola Superiore accoglie tutti i ragazzi e le ragazze presenti sul territorio nazionale che abbiano superato l’Esame di Stato alla fine della Scuola Media.
2. I ragazzi e le ragazze di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel paese di provenienza, sono ammessi d’ufficio se hanno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
3. Allo scopo di rendere realmente possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico, negli istituti superiori situati in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, vengono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell’orario di lezione. Lo Stato si impegna a trasferire agli Enti Locali preposti i finanziamenti necessari all’erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene con appositi progetti sia l’ampliamento dell’orario didattico con approccio laboratoriale, sia il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l’attivazione di mense scolastiche e spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l’attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.

Art. 24. Il biennio unitario
1. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di 30 ore e da uno di orientamento di 6 ore.
2. Il curricolo di base è uguale in tutti gli Istituti Superiori ed è caratterizzato da una forte impostazione laboratoriale.
3. Il curricolo di orientamento propone agli studenti e alle studentesse un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell’istituto prescelto.
4. I singoli istituti possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario superi le 40 ore settimanali. L’organico di Istituto è aumentato di conseguenza.
5. Nel biennio il passaggio fra diversi istituti è libero. La scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione per il recupero delle materie di orientamento.

Art. 25. Il triennio di indirizzo
1. Il triennio della Scuola Superiore si articola in 5 macro-aree: Umanistica, Scientifica, Tecnico-Professionale, Artistica, Musicale.
2. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore settimanale.
3. Il passaggio tra indirizzi ed aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento.

Art. 26. Sperimentazioni
1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.
2. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle Regioni, dal Ministero.

Art. 27. Esame di Stato
1. Al termine della Scuola Superiore gli studenti e le studentesse sostengono l’esame di Stato.
2. Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione, è presieduta da un/a docente di Scuola Statale e composta per il 50% da docenti di altro istituto.
3. Superato l’esame, gli studenti e le studentesse conseguono un diploma che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo frequentati.
4. Il diploma ha valore legale, dà accesso a tutti i livelli successivi di Istruzione e Formazione ed al mondo del lavoro. I diplomi conseguiti nelle Scuole Superiori della macro-area Tecnico-Professionale consentono l‘accesso alle relative figure lavorative.

Art. 28. Percorsi Studio-Lavoro
1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 5 comma 3 e di agevolare le scelte professionali future degli/lle studenti, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’università e della ricerca, le Scuole Superiori di tutte le macro-aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.
2. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l'intervento di esperti in classe, sia l'inserimento del singolo allievo/a nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento (aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei, agenzie di controllo del territorio, ecc.). Sono esclusi dalle convenzioni i Centri e gli enti di Formazione Professionale e le Agenzie Regionali per l'Impiego.
3. Gli interventi di esperti vengono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifiche correlate con l’indirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e in compresenza con i/le docenti.
4. Gli inserimenti dei singoli allievi/e nelle realtà di lavoro vengono progettati in modo che siano funzionali al percorso di apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno l’obbligo di garantire la presenza di un responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi dovrà documentare quanto svolto dallo/la studente in una relazione scritta.
5. La Scuola è tenuta a verificare con lo/a studente la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dell’esperienza, richiedendogli/le di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall’Istituto.
6. L’organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto di tutte le condizioni descritte in questo articolo, ma la frequenza, per quanto concerne l’inserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, è a discrezione dello/a studente.

TITOLO V - ABROGAZIONI

Art. 29. Abrogazioni
Con la presente legge vengono abrogati:
1. la Legge 28 marzo 2003, n. 53 (legge-delega Moratti);
2. il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (primo ciclo d’istruzione);
3. il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (INVALSI);
4. il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (diritto-dovere);
5. il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (alternanza scuola-lavoro);
6. il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (secondo ciclo);
7. il decreto legislativo 4 novembre 2005, n. 227 (formazione degli insegnanti);
8. l’articolo 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (obbligo di frequenza di attività formative);
9. l’articolo 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (età per l’ammissione al lavoro);
10. il decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);
11. l’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (decreto applicativo della legge Biagi sull’apprendistato);
12. l’articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 - disposizioni in materia di asili nido - Istituzione fondo per l’asilo nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro);
13. l’articolo 91 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003 - Fondo per i rimborsi ai datori di lavoro che aprono asili nido nei luoghi di lavoro);
14. il comma 7 dell’articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 per la composizione delle commissioni degli Esami di Stato);
15. il comma 3 dell’articolo 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno);
16. il comma 1 dell’articolo 37 del Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (finanziaria 1998 sulla limitazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno);
17. il comma 1 dell’articolo 35 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003 - riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali);
18. il comma 4 dell’articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002 - disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali);
19. la C.M. n.58 del 9 luglio 2003 (recante disposizioni ai dirigenti scolastici per aumentare il numero di alunni per classe);
20. il comma 128 articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n 311 (finanziaria 2005: insegnamento inglese nella scuola primaria);
21. il comma 129 articolo 1 legge 30 dicembre 2004, n 311 (finanziaria 2005: oneri per supplenze brevi);
22. l’articolo 25 del Decreto Legislativo 30-03-2001 n. 165 (legge sulla Dirigenza scolastica);
23. il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 (che integra il Decreto Legislativo 03-02-1993 n. 29);
24. È abrogata ogni altra Legge, Circolare, Regolamento e disposizione incompatibile con le norme della presente Legge.
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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda franz il 18/10/2008, 15:00

Mi pare sia una propsta nata nel 2006, che ha avuto l'entusiastica adesione della sinistra radicale (PRC, PDCI, Verdi) mentre nel campo DS e DL (ora PD) sono stati apprezzati alcuni spunti, indicando la necessità di approfondirne e chiarirne altri.

A mio avviso è un testo troppo lungo, che ha la prestesa di indicare cosa fare fin nei minimi dettagli (dalle mie parti si dice "insegnare ai gatti ad arrampicarsi"!) mentre gran parte delle cose scritte dovrebbero essere lasciate alla indipendenza ed alla autonomia scolastica locale.

Per dare un indirizzo su linee guida bastano poche righe sull'obbligo scolastico e sulla gratuità della educazione pubblica.
5700 parole sono troppe e sono la cartina al tornasole di una mentalità statalista e centralista.
Quella del secolo scorso (e cosi' mi auguro che sia).

Io sono per una scuola federalista e ripeto spesso che i migliori sistemi scolastici sono nei paesi federali. Uno dei migliori sistemi educativi PUBBLICI, oltre a quello austriaco, è quello svizzero. In quel paese NON esiste nella capitale un "ministero della pubblica educazione", perché la competenza è interamente cantonale e comunale, università comprese. I fondi sono raccolti localmente; i cantoni si coordinano periodicamente per risolvere i problemi comuni. La scuola pubblica è gratuita, l'obbligo scolastico è garantito, i laureati e diplomati sono percentualmente il doppio che da noi, i libri di testo sono gratuiti, le borse di studio consentono a tutti di studiare e laurearsi.

Per regolare questo in CH bastano 500 parole nella Costituzione. Il resto lo fanno Cantoni e Comuni.
Ogni cantone sperimenta le sue soluzioni e poi mette a disposizione degli altri l'esito delle sperimentazioni locali. In questo modo insieme si migliore, senza una autorità centrale che decide cosa è meglo per tutti. Un simile sistema sarebbe distrutto se una legge nazionale dovesse elencare, con 5700 parole, cosa si deve fare e cosa non si deve fare.

Ciao,
Franz
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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda mauri il 18/10/2008, 20:17

ma franz se è così semplice, perdona l'ingenuità e la mia ignoranza, perchè una berlinguer, moratti, gelmini non è una riforma...
tutto quel tempo perso a discutere e montare 2 riforme smontate
500 parole e la scuola è fatta,
magari ne bastano anche meno
"E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
grazie, mauri
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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda franz il 18/10/2008, 20:27

mauri ha scritto:ma franz se è così semplice, perdona l'ingenuità e la mia ignoranza, perchè una berlinguer, moratti, gelmini non è una riforma...
tutto quel tempo perso a discutere e montare 2 riforme smontate
500 parole e la scuola è fatta,
magari ne bastano anche meno
"E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
grazie, mauri

In effetti oltre alla parole (poche) servono i fatti (parecchi).
Noi invertiamo l'ordine degli addendi: tante parole, pochi fatti.
Ma in 60 anni non ha funzionato e siamo qui ancora a rimirare la bellezza di quelle parole.
Non credo che si debba essere soddisfatti.

Coao,
Franz
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Re: Come fa ad aumentare sempre i consensi il caro Cavaliere?

Messaggioda Assunta il 18/10/2008, 20:37

Capire come Berlusconi riesca ad aumentare continuamente i consensi è possibile pensando alla pochezza della sinistra attuale che vive di indecisione, di scontri interni, di mancanza di idee ed è carente nel fare opposizione (i tempi di Enrico Berlinguer purtroppo sono finiti da moltissimo). In aggiunta il caro cavaliere è un maestro pubblicitario che sa benissimo come vendersi all'opinione pubblica, per lo più formata da persone di non vasta cultura, indottrinate dalla Tv. Non per niente la Tv è il suo mezzo principale di comunicazione. La riforma prevista per la scuola va proprio nella direzione dell'affossamento totale della cultura. Più il popolo è ignorante più e manovrabile. Questo succede perchè la sinistra si è lasciata sfuggire, nel poco tempo in cui è riuscita a governare (soprattutto nel 1996), l'opportunità di approvare una efficace legge sul conflitto di interessi. Nessuno immagina credo quanto tempo abbia riso Berlusconi quando si è reso conto che quella legge non sarebbe mai nata. Da quella mancata legge è derivato tutto il resto, come una reazione a catena. Questa è la mia personale spiegazione. Aspetto di leggerne altre.
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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda Paolo65 il 22/10/2008, 11:50

Sono decenni che vedo riforme e finte riforme sulla scuola, prontamente avversate da tutti,che alla fine dei conti hanno prodotto solo uno scadimento della qualità del sistema educativo.

Il perchè di tutto ciò viene dal fatto che queste riforme trattano di tutto meno del punto più importante:la qualità degli insegnanti, regole certe sulle promozioni,bocciature e quelle sul piano disciplinare.

La selezione degli insegnanti non è severa come in altri paesi e cosa peggiore, migliaia di professori sono da anni precari senza più stimoli alla ricerca solo di una cattedra stabile.

Invece di creare precari, ogni anno andrebbe fatto un concorso nazionale in base a quante cattedre servono per ogni materia. Chi vince entra di ruolo ed in base alla classifica si sceglie la cattedra più a lui più congeniale. Chi perde o chi pur avendo vinto non trova una cattedra congeniale alle sue esigenze, rifà il concorso il prossimo anno senza punteggi di vantaggio per averlo vinto l'anno prima.

Così facendo si selezionerebbero meglio i professori, finirebbe il precariato,avvilente per queste persone e dannoso per il sistema educativo, e chi vuole fare davvero l'insegnante va pure in capo al mondo pur di insegnare(pena il dover affrontare di nuovo il concorso).

Sulle regole c'è poco da dire,basta che siano chiare e comprensibili per l'alunno.

Sulla disciplina sono dell'avviso, visto quanto accade nella scuola e delle difficoltà nel tenere a bada i ragazzi,che la riammissione del 7 in condotta possa aiutare molto: chi fa il bulletto pure se bravo ripete l'anno.

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Re: veltroni a convochi un incontro

Messaggioda mauri il 23/10/2008, 10:23

se ora la polizia entra nell'istruzione, poi ci vorrà l'esercito con i mitra e poi...
se andiamo avanti così si arriva al nulla
dobbiamo costringere questo governo ad un confronto per formare il tavolo della trattativa, ci devono essere rappresentanze di studenti e genitori, gelmini, tremonti, brunetta, veltroni e il ministro ombra pd che non mi ricordo il nome, compreso i confederali
ma è anche vero che non abbiamo altri strumenti che scioperi e occupazioni per costringerli a sedere a un tavolo
secondo voi si può fare?
sperem, mauri

ps
il 30 sembra così lontano e il 25 forse è l'occasione di dare forza a veltroni a convocare un incontro, fissa la data, con tutte le componenti coinvolte nell'istruzione
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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda Paolo65 il 23/10/2008, 10:54

La polizia non entra nell'istruzione ma vuole evitare e semmai rimuovere, chi occupa istituti scolastici e universitari commettendo un abuso ed un sopruso.

Manifestare e scioperare è un diritto sacrosanto,occupare sedi pubbliche,bloccando ciò per cui sono deputate,spesso in modo coercitivo intimorendo chi non è d'accordo, e oltretutto finanziate con i soldi dei contribuenti è una pratica che deve finire.

Questo non significa che si debbono spaccare teste o mazzolare col tortore,ma se una volta avvisati, gli occupanti non vanno via, l'uso della forza è legittimo.

Un paese normale è un paese dove non si bloccano stazioni ferroviari,binari,scuole e università; un paese normale è un paese dove i manifesta e si sciopera senza bloccare tutto ciò che è pubblico e di utilità pubblica.

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Re: Per una buona scuola per la Repubblica

Messaggioda franz il 23/10/2008, 12:32

Paolo65 ha scritto:La polizia non entra nell'istruzione ma vuole evitare e semmai rimuovere, chi occupa istituti scolastici e universitari commettendo un abuso ed un sopruso.

Manifestare e scioperare è un diritto sacrosanto,occupare sedi pubbliche,bloccando ciò per cui sono deputate,spesso in modo coercitivo intimorendo chi non è d'accordo, e oltretutto finanziate con i soldi dei contribuenti è una pratica che deve finire.

Questo non significa che si debbono spaccare teste o mazzolare col tortore,ma se una volta avvisati, gli occupanti non vanno via, l'uso della forza è legittimo.

Un paese normale è un paese dove non si bloccano stazioni ferroviari,binari,scuole e università; un paese normale è un paese dove i manifesta e si sciopera senza bloccare tutto ciò che è pubblico e di utilità pubblica.

Paolo

Ok, ma lo sappiamo che il nostro non è un paese normale e che quindi chiunque sia contrario a qualsiasi cosa (discariche, TAV, basi USA, riforme) si mette di traverso ed occupa strade, binari, scuole.
Lo abbiamo imparato a nostre spese, quando i tassisti insorsero contro le liberalizzazioni di Bersani e la destra cavalcava la protesta.

Ora tocca a noi, per l'ovvio gioco delle parti.
Un gioco che pero' francamante inizia stufare ed è forse per questo che il governo ha tanto gradomento, piu' dell'opposizione.
Ovviamente quando (prima o poi?) saremo al governo dovremo pagare il conto e riforme incisive nella scuola potremo scordarcele (Berlinguer già fu scottato).

Ma sulla protesta ecco il pensiero di Ezio Mauro.
In fondo la tesi è che visto che il nostro non è un paese normale ed i media sono in mano al governo, se non si puo' manifestare e fare casino per farsi sentire, cosa rimane?
Tu Paolo che rispondi?

IL COMMENTO
Se il dissenso è un reato
di EZIO MAURO

Davanti a una protesta per la riforma della scuola che si allarga in tutt'Italia e coinvolge studenti, professori, presidi e anche rettori, il Presidente del Consiglio ha reagito annunciando che spedirà la polizia nelle Università, per impedire le occupazioni. La capacità berlusconiana di criminalizzare ogni forma di opposizione alla sua leadership è dunque arrivata fin qui, a militarizzare un progetto di riforma scolastica, a trasformare la nascita di un movimento in reato, a far diventare la questione universitaria un problema di ordine pubblico, riportando quarant'anni dopo le forze dell'ordine negli atenei senza che siano successi incidenti e scontri: ma quasi prefigurandoli.

Qualcuno dovrebbe spiegare al Premier che la pubblica discussione e il dissenso sono invece elementi propri di una società democratica, non attentati al totem della potestà suprema di decidere senza alcun limite e alcun condizionamento, che trasforma la legittima autonomia del governo in comando ed arbitrio. Come se il governo del Paese fosse anche l'unico soggetto deputato a "fare" politica nell'Italia del 2008, con un contorno di sudditi. E come se gli studenti fossero clienti, e non attori, di una scuola dove l'istruzione è un servizio e non un diritto.

Se ci fosse un calcolo, le frasi di Berlusconi sembrerebbero pensate apposta per incendiare le Università, confondendo in un falò antagonista i ragazzi delle scuole (magari con il diversivo mediatico di qualche disordine) e i manifestanti del Pd, sabato. Ma più che il calcolo, conta l'istinto, e soprattutto la vera cifra del potere berlusconiano, cioè l'insofferenza per il dissenso.

Lo testimonia l'attacco ai giornali e alla Rai fatto da un Premier editore, proprietario di tre reti televisive private e col controllo politico delle tre reti pubbliche, dunque senza il senso della decenza, visto che a settembre lo spazio dedicato dai sei telegiornali maggiori al governo, al suo leader e alla maggioranza varia dal 50,17 per cento all'82,25. Forse Berlusconi vuol militarizzare anche la libera stampa residua. O forse "salvarla", come farà con le banche.
(23 ottobre 2008)
www.repubblica.it


Io credo che quel calcolo che Ezio Mauro propone non sia del tutto sbagliato.
Far passare le manifestazioni per estreme .... aiuta berlusconi a conquistare il centro e mantenere quel 60% e passa di consenso. Qui ha ragione Veltroni. berlusconi è un incendiari ma in questo è aiutato .... molto aiutato, da larghe fette del nostro elettorato. A lui basta sventolare il drappo rosso davanti al toro. Il resto è automatismo. E di solito, anche se tutti noi stiamo dalla parte del toro, è lui che fa una brutta fine, anche le rare volte in cui riesce ad incornare il torero.

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