ho trovato questo nel web
forse varrebbe la pena darci un occhio, utilizzando la proposta come base di lavoro,
e parlarne magari per addivenire, tra 5 anni, ad una riforma che sia definitiva e condivisa
bella domenica, mauri
ps
1ma parte
Per una buona scuola per la Repubblica
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE, FEBBRAIO 2006
NORME GENERALI SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE STATALE
NELLA SCUOLA DI BASE E NELLA SCUOLA SUPERIORE.
DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI
IN MATERIA DI NIDI D’INFANZIA.
TITOLO I - IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE STATALE
Art. 1. Principi.
Il Sistema Educativo di Istruzione Statale:
1. si ispira a principi di pluralismo e di laicità;
2. è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino e della cittadina, all’acquisizione di conoscenze e competenze utili anche per l’inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno/a, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;
3. concorre altresì a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e delle cittadine;
4. garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo, genitori e studenti.
Art. 2. Finalità generali.
1. Il Sistema Educativo di Istruzione promuove l’acquisizione consapevole di saperi (conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione), visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente, con un’attenzione costante all’interazione ed all’educazione interculturale, che si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo ed è intesa come metodo trasversale a tutte le discipline.
2. A tal fine la pratica scolastica si organizza in un’alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico - educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra istituti e con scuole di altri paesi, interventi educativi aperti al territorio.
Art. 3. Diritto all’istruzione.
1. Lo Stato riconosce a tutti/e il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l’accesso gratuito alle Scuole Statali di Base e Superiori.
2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni e le alunne delle Scuole Statali dell’obbligo di ogni ordine.
3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai saperi ed al mondo della cultura.
4. Lo Stato promuove e sostiene l’attivazione di corsi per l’Educazione degli Adulti. Tali corsi, fatta salva l’equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole ed ai Centri Territoriali Permanenti, che forniscono gli spazi ed il personale docente e non docente per la loro realizzazione.
5. Lo Stato assicura al Sistema Educativo di Istruzione Statale le risorse adeguate, destinando a questo scopo almeno il 6% del prodotto interno lordo.
6. Ai sensi dell’art. 33 della Costituzione, l’attivazione e il funzionamento delle scuole private di ogni ordine non comporta oneri a carico dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.
Art. 4. Articolazione.
1. Il Sistema Educativo di Istruzione si articola nei Nidi d’Infanzia, nella Scuola di Base e nella Scuola Superiore.
2. La Scuola di Base è composta dalla Scuola dell’Infanzia della durata di 3 anni, dalla Scuola Elementare della durata di 5 anni e dalla Scuola Media della durata di 3 anni
3. La Scuola Superiore si articola in un biennio unitario e in un triennio d’indirizzo.
Art. 5. Obiettivi dei diversi livelli del Sistema Educativo di Istruzione
1. Il Nido d’Infanzia concorre alla crescita ed allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.
2. Nell’ambito della Scuola di Base, costituita come all’articolo 4, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento.
• La Scuola dell’Infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze, nell’ambito cognitivo, in quello affettivo ed in quello sociale, assicurando un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
• La Scuola Elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base; potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione di sé e dell’altro/a in un ambiente accogliente e stimolante.
• La Scuola Media persegue l’educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi e delle ragazze, per la valorizzazione di sé e dell’altro/a, organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; è finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e favorisce la scelta consapevole della Scuola Superiore.
3. La Scuola Superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite in precedenza, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l’affermazione dell’autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabilità, offrire conoscenze e capacità adeguate per l’accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione ed al mondo del lavoro.
Art. 6. Gestione delle discontinuità.
1. Ogni Scuola del Sistema Educativo di Istruzione realizza i necessari collegamenti con quella precedente e quella successiva per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A tale scopo il Ministero della Pubblica Istruzione definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di Scuola. A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione ed attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di Scuola coinvolti, con gli alunni/e e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 7. Obbligo scolastico.
1. L’obbligo scolastico si assolve e si certifica nel Sistema Educativo di Istruzione, decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della Scuola dell’Infanzia e termina con il diciottesimo anno d’età.
2. A partire dalla Scuola Elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell’ambito del Consiglio di Interclasse/Classe con la sola componente insegnante.
3. Può essere proposta la non ammissione dell’alunno/a alla classe successiva solo se il progetto d’individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata.
4. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all’alunno/a il raggiungimento nell’anno successivo degli obiettivi prefissati.
5. La valutazione periodica dell’alunno/a ed il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione.
6. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma uguale su tutto il territorio nazionale.
Art. 8. Formazione delle classi
1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni e delle alunne non sia superiore a 22, salvo quanto disposto dai successivi articoli 11 e 12.
2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali diverse, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini e pregiudichi le pari opportunità di apprendimento e integrazione.
Art. 9. Funzione docente.
1. Nel Sistema Educativo di Istruzione vengono sancite l’unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
2. La qualificazione dei/lle docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale che in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca-azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I/le docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
3. La nomina a Capo d’Istituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per 5 anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l’aver insegnato nella Scuola Statale per almeno 10 anni.
Art. 10. Organici
1. Le dotazioni organiche delle Istituzioni Scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.
2. L’organico di ciascun istituto scolastico viene maggiorato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente Legge, secondo norme e regolamenti emanati successivamente.
3. Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica nell’assegnazione dei/delle docenti alle classi, quali elementi che concorrono ad una maggiore qualità del Sistema Educativo di Istruzione.
4. A tal fine, in coerenza col dettato costituzionale, emana norme e regolamenti che ne garantiscano l’effettiva applicazione, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami che per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella Scuola Statale.
5. Allo scopo di assicurare il rispetto dei principi contenuti nella presente Legge, le Amministrazioni che ne sono destinatarie devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.
Art. 11. Lotta alla dispersione scolastica.
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni istituto progetta interventi rivolti agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale e/o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati/e, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai/lle docenti delle singole classi. Ogni istituto progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni/e per classe non deve essere superiore a 20.
Art. 12. Valorizzazione delle diversità.
1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza a norma delle leggi n. 104/92, n. 517/77 e del D.Lgs. 297/94.
3. Su richiesta di ogni singolo istituto, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione di tutti gli/le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Elementare viene effettuata, di norma, con l’inserimento di un solo alunno/a diversamente abile; le classi successive di queste Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due alunni/e diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno/a diversamente abile sono costituite con 3 alunni/e in meno rispetto a quanto disposto dal precedente articolo 8 comma 1. Nei casi in cui siano inseriti nella classe 2 alunni/e diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni/e.
6. Nella determinazione dell’organico va garantita l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola dell’alunno/a, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.
Art. 13. Alfabetizzazione e integrazione delle/degli alunne/i migranti.
1. Al fine di promuovere l’alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori/ici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva verrà determinata in misura di almeno un/una docente ogni 5 alunni/e con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un/una docente ogni 25 alunni/e di recente immigrazione (da meno di tre anni in Italia).
2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire almeno un’ora alla settimana di insegnamento della lingua/cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni/e, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle famiglie immigrate, al fine di renderle pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.
Art. 14. Programmi.
1. Allo scopo di garantire un’omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero della Pubblica Istruzione adotta Programmi Didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni e dalle alunne di ciascun ordine di istruzione su tutto il territorio nazionale.
2. I Programmi Didattici della Scuola di Base e del curricolo di base del biennio unitario della Scuola Superiore, di cui all’art. 24 comma 2, saranno progettati per favorire un’evoluzione armonica di approccio alle discipline, in un’ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del Sistema Educativo di Istruzione.
3. I Programmi saranno elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse Scuole del Sistema Educativo di Istruzione e da esperti/e di riconosciuto valore scientifico, nominati su indicazione del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, con procedura pubblica. La loro attività dovrà prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti, personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo e cittadini.
4. Fino all’adozione di tali Programmi Didattici, rimangono in vigore gli Orientamenti dell'attività educativa nelle Scuole Materne Statali di cui al D.M. 3/6/1991, i nuovi Programmi Didattici della Scuola Elementare di cui al D.P.R. 104 del 12/2/1985, i Programmi della Scuola Media di cui al D.M. 9/2/1979.
Art. 15. Autovalutazione.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del Sistema Educativo di Istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di auto-valutazione. Questo è mirato ad identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattiche-educative efficaci da diffondere, a stabilire se la dotazione ed il livello delle risorse disponibili è adeguato, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione.
2. L’auto-valutazione, attraverso incontri collegiali e di gruppo, questionari, colloqui e tutto quanto verrà ritenuto utile, a partire dall’ascolto degli alunni/e e dei loro genitori, aiuta la scuola a ripensare al suo operato ed alla ricaduta della sua azione educativa, didattica e progettuale sugli alunni/e, sui/lle docenti e sui genitori.
3. A questo scopo ogni scuola, con il supporto di opportuni finanziamenti statali, si avvale del contributo di figure professionali esterne (docenti di altre scuole, anche di diverso ordine, e di facoltà universitarie, nonché specialisti/e in discipline variamente attinenti alle problematiche della didattica), che avranno il compito di facilitare l’azione autovalutativa e didattica, di aiutare la gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale problema.
Art. 16. Partecipazione.
1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei Nidi d’Infanzia e della Scuola di ogni ordine.
2. La progettazione partecipata troverà nelle scuole, a partire da quelle dell’infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l’abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, viene considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle Istituzioni Scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli Enti Locali.
4. La partecipazione si realizza attraverso gli Organi Collegiali esistenti, normati dal T.U. n. 297 del 1994, a cui andranno aggiunti, con funzioni consultive ed autogestionali per tutti gli aspetti di rispettiva pertinenza, il Consiglio dei Genitori, il Collegio del Personale Ausiliario-Tecnico-Amministrativo e, nelle Scuole Medie, il Consiglio degli Studenti.
5. Il Consiglio dei Genitori è composto dai/lle rappresentanti dei genitori eletti all'interno dei Consigli di Classe/Interclasse e del Consiglio di Istituto/Circolo; elegge tra i suoi membri un presidente che non può ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente di Consiglio di Circolo/Istituto. Il Consiglio dei Genitori si insedia subito dopo l’elezione dei rappresentanti di classe, indice almeno due volte all’anno un’assemblea generale di tutti i genitori e viene obbligatoriamente consultato nella stesura del piano dell’offerta formativa.
6. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.
7. Entro un anno dall’approvazione della presente Legge, il Parlamento emana una Legge che istituisce e regolamenta gli Organi Collegiali Territoriali.