LA SENTENZA
Ior, violate norme anticiclaggio
"Ignorati obblighi trasparenza e tracciabilità"Depositate le motivazioni del provvedimento con il quale il tribunale del Riesame di Roma ha confermato il sequestro di 23 milioni di euro. "L'istituto è da considerarsi una banca estera extracomunitaria", non applicabile pertanto il regime semplificatoROMA - Lo Ior ha violato gli obblighi delle norme antiriclaggio, a cominciare dai criteri di trasparenza delle operazioni bancarie. E' quanto emerge dalle motivazioni, depositate oggi, con le quali il tribunale del Riesame di Roma due giorni fa ha confermato il sequestro di 23 milioni di euro dello Ior 1. "Pur richiesto dall'interlocutore bancario, l'istituto vaticano non ha comunicato per chi (per sè o per eventuali terzi, di cui comunicare le generalità) intendesse eseguire le due operazioni, nè natura e scopo delle stesse. E' dunque documentalmente dimostrata la violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme" antiriciclaggio, si legge nel documento.
In particolare lo Ior, secondo i giudici, ordinando con un fax il 6 settembre scorso al Credito Artigiano di trasferire 20 milioni di euro alla Jp Morgan di Francoforte e altri 3 alla Banca del Fucino, "non si è uniformato ai criteri di trasparenza e tracciabilità delle operazioni compiute con banche italiane, imposti dalla normativa antiriciclaggio, anche con sanzioni penali, per impedire la circolazione di capitali illeciti".
Nel ricorso al tribunale del Riesame, presieduto da Claudio Carini, i difensori di Gotti Tedeschi e Cipriani avevano sollecitato la revoca del sequestro preventivo sostenendo che le operazioni sospette finite al vaglio del procuratore aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Rocco Fava non costituiscono bonifici a favore di terzi, ma "operazioni di girofondi o giroconti" per ragioni di cassa.
"Pur richiesto dall'interlocutore bancario, l'istituto Vaticano non ha comunicato per chi (per sè o per eventuali terzi, di cui comunicare le generalità) intendesse eseguire le due operazioni, nè natura e scopo delle stesse", prosegue il tribunale del riesame di Roma (presidente Claudio Carini).
Il collegio, nel provvedimento, ricorda che lo Ior "deve considerarsi a tutti gli effetti una Banca estera extracomunitaria, appartenente ad un ordinamento non incluso nella lista dei paesi extracomunitari con 'regime antiriciclaggio equivalente' agli standard vigenti degli Stati dell'Unione Europea" e che "gli intermediari italiani nei rapporti con l'istituto Vaticano non possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica previsti dalla normativa ma devono conformarsi, per ogni singola operazione, agli obblighi rafforzati di adeguata verifica".
E quindi, nel caso specifico, "è documentalmente dimostrata la violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 231/07".
(22 ottobre 2010)
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