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L'evasione della Passera

Discussioni e proposte, prospettive e strategie per il Paese

L'evasione della Passera

Messaggioda flaviomob il 02/04/2012, 14:55

No, stavolta non è un pesce d'aprile... Magari una Passera primaverile, che predica bene ma poi zompetta male...

http://www.informarexresistere.fr/2012/ ... z1qsveTXRZ

...condanna per evasione fiscale di alcune grandi banche italiane che dovranno sborsare al fisco complessivamente circa 800 milioni di euro più gli interessi maturati.
Nella lista degli evasori ci sono Montepaschi, Unicredit, Bpm, Credem e dulcis in fundo Intesa Sanpaolo che ha versato al fisco ben 270 milioni evasi, secondo l’Agenzia delle Entrate, dal colosso bancario guidato fino a qualche settimana fa dall’attuale ministro Corrado Passera.

....


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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda franz il 02/04/2012, 16:58

Non è "evasione fiscale" ma "abuso di diritto". In altri termini si potrebbe definire "elusione". Cosa diversa dall'evasione.
In pratica il sistema fiscale italiano è cosi' complesso e contorto, pieno di scorciatoie appositamente messe per favorire alcune categorie e tipologie e anche pieno di lacune normative o interpretative che alcune aziende possono provare a seguire alcune strade, tra le tante, per pagare meno tasse. Quindi si fanno alcuni passaggi, leciti, che pero' non hanno motivo d'essere aziendale ma hanno solo lo scopo di pagare meno. A differenza dell'evasione l'elusione non si presenta come illegale: essa infatti formalmente rispetta le leggi vigenti. Tra le varie strade, nessuno obbliga un'impresa a seguire la piu' costosa fiscalmetne. Ma se l'unico scopo è risparmiare imposte, da qualche anno il fisco contesta. Da qui il contenzioso tra fisco e banche.
Per i dettagli vedere il sole24ore http://www.ilsole24ore.com/art/finanza- ... d=Aata85RE ed anche NFA http://noisefromamerika.org/articolo/sp ... so-diritto per una trattazione tecnica.

Alla fine pero' visto che si tratta in tutti i casi di "conciliazioni" tra fisco e banche, e quindi di accordi tra le parti, come spiega il sole (fonte piu' autorevole, se permettete, di informareperresitere), parlare di condanne per evasione fiscale è mistificatorio. Nessuna condanna quindi perché non esiste alcun illecito penalmente rilevante.
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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda flaviomob il 02/04/2012, 18:33

Definire l'elusione fiscale "lecita" è ammissibile, secondo Wikipedia (e secondo il link del Sole24ore lì riportato).

--> http://it.wikipedia.org/wiki/Elusione_fiscale


Tuttavia la legge (Dpr 600/1973, art. 37 bis) dice che l'amministrazione finanziaria "disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione".

Quindi siamo di fronte ad un fatto lecito ma... contestabile per legge. Perfettamente e meravigliosamente italiano, direi! :lol:

A questo punto, dato che la legge dice sostiene che lo Stato può chiedere indietro i soldi delle imposte eluse, perché non aggiungerci anche una bella penale per "disincentivare" queste innocenti... evasioni? Pardon, elusioni... 8-)


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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda franz il 02/04/2012, 18:45

Ecco, ora è tutto molto piu' ragionevole (nel paradossale senso italiano per cui si ritiene quasi normale che "siamo di fronte ad un fatto lecito ma... contestabile per legge").

Non siamo di fronte ad evasione ma al "disconoscimento di un vantaggio tributario" che porta ad una concliazione. Mettiamoci ora in mente che ogni contribuente poi potrebbe essere contestato per alcune sue scelte fiscali passate e che quindi viene a mancare del tutto la certezza del diritto. Perché in fondo, pur di far cassa, potremmo avere l'abuso dell'abuso.

Ecco perché l'abuso di diritto è una strada pericolosa. Anche per gli onesti.
Diciamo che la soluzione sarebbe riscrivere integrlamente la normativa tributaria in modo snello, comprensibile, con una legge sola, senza mille eccezioni corporative e a cui i furbi cercano appigliarsi e magari anche qualche onesto che incappa nelle maglia di una legislazione oggi "mostruosa" per estensione e comopessità.
Sarebbe la fine per moltissimi consulenti ma la gioia dei contribuenti.
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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda flaviomob il 03/04/2012, 0:29

Mettiamoci ora in mente che ogni contribuente poi potrebbe essere contestato per alcune sue scelte fiscali passate e che quindi viene a mancare del tutto la certezza del diritto.


Questa mi pare un'affermazione da tg4... basta andare a guardare la legge di cui sopra per capire che non è assolutamente vero. Piuttosto, chi viola la legge non può cavarsela solo saldando la differenza tra imposte versate e imposte dovute, dovrebbe esserci una sanzione.


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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda franz il 03/04/2012, 8:42

flaviomob ha scritto:
Mettiamoci ora in mente che ogni contribuente poi potrebbe essere contestato per alcune sue scelte fiscali passate e che quindi viene a mancare del tutto la certezza del diritto.


Questa mi pare un'affermazione da tg4... basta andare a guardare la legge di cui sopra per capire che non è assolutamente vero. Piuttosto, chi viola la legge non può cavarsela solo saldando la differenza tra imposte versate e imposte dovute, dovrebbe esserci una sanzione.

Piccola premessa: <<un'affermazione da tg4>> è equivalente a <<agitprop>> ;)
Ma io non mi offendo e diffido chiunque dall'offendersi al posto mio.

Guardare la legge, dici. Tu l'hai guardata? Rimirata? magari anche letta? Capita?
Sei l'unico con certezze granitiche.
Se l’elusione si propone di conseguire un risparmio di imposta, sfruttando situazioni alternative di per sé legittime, il contribuente non puo' sapere a priori se la soluzione sarà poi contestata dal fisco, in base all'art 37. Quindi c'è una forte situazione di incertezza, che si riflette sui bilanci societari. Ma questo se vale principalmente per le società, puo' valere anche per il cittadino, tutte le volte in cui puo' scegliere tra diverse forme di contratto per pagare meno tasse.

Si dibatte di abuso del diritto un po' ovunque, negli ambienti di diritto tributario, e tu te ne esci con le battutine sul tg4?
http://www.ildialogo.it/index/?p=798
http://www.altalex.com/index.php?idnot=44949
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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda flaviomob il 03/04/2012, 20:16

Semplicemente, basta leggere la legge per capire che l'articolo sull'elusione non può applicarsi a "qualsiasi contribuente" (questo è il passaggio da tg4: terrorismo mediatico) ;)

Dpr 600/1973


Art. 37 bis - Disposizioni antielusive

1 Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2 L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3 Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30-12-1992, n. 544 , recante disposizioni per l' adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4 L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5 Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6 Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7 I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8 Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23-8-1988 n. 400 , sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

---

E' evidente anche ad un bambino che un semplice contribuente difficilmente si occuperà di fusioni, scissioni di società, cessione di crediti d'imposta...


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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda franz il 03/04/2012, 20:55

flaviomob ha scritto:c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il bambino comprende che i punti indicati (per esempio, cessione di crediti) potrebbero riguardare singoli cittadini e che anche le società cooperative e le associazioni, di cui si è soci, sono comprese nell'elenco delle società oggetto delle disposizioni anti elusione. Vedere il rimando dell'art 81 all'art 73.
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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda flaviomob il 03/04/2012, 22:33

Certo, ma se una cooperativa viola la legge sull'elusione non sono i singoli soci a risponderne (non perdono la loro quota sociale che possono ritirare in qualunque momento, dimettendosi da soci). E la cessione di crediti non mi pare che venga quotidianamente svolta dai comuni cittadini-contribuenti italiani... :lol:

Comunque il riferimento al tg4 era necessariamente ironico, sappiamo tutti benissimo che è un tg assolutamente innocuo ;)


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Re: L'evasione della Passera

Messaggioda franz il 04/04/2012, 9:04

flaviomob ha scritto:Certo, ma se una cooperativa viola la legge sull'elusione non sono i singoli soci a risponderne (non perdono la loro quota sociale che possono ritirare in qualunque momento, dimettendosi da soci). E la cessione di crediti non mi pare che venga quotidianamente svolta dai comuni cittadini-contribuenti italiani... :lol:

Comunque il riferimento al tg4 era necessariamente ironico, sappiamo tutti benissimo che è un tg assolutamente innocuo ;)

Ma certo, ed anche gli agitprop moderni, di qualsiasi colore, sono in fondo figure carattersitiche, riconoscibili, innocui.
La cessione di crediti puo' essere fatta soprattutto dalle microaziende, la metà delle quali sono imprese famigliari o formate dal solo titolare. In Italia ci sono 3.5 milioni di microimprese (e quindi di microimprenditori) che impiegano 7 milioni e 145'000 dipendenti. Sono anche le imprese piu' deboli rispetto al prepotente che non paga (e quindi la cessione del credito è una strada per ottenere il pagamento) e di fronte alle pretese del fisco. Vedere i casi di suicidio o chi si rivolge all'usura per tirare aventi, pagare tasse e stipendi pur di non licenziare.
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