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L'Abc del ddl Brunetta

Forum per le discussioni sulle tematiche economiche e produttive italiane, sul mondo del lavoro sulle problematiche tributarie, fiscali, previdenziali, sulle leggi finanziarie dello Stato.

L'Abc del ddl Brunetta

Messaggioda franz il 20/03/2009, 16:56

messo in ombra dalle dichiarazioni sull'onda, in questi giorni è operqativo il decreto sulla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09015l.htm

ecco la scheda del sole24ore

L'Abc del ddl Brunetta
di Claudio Tucci

Ddl anti-fannulloni: le novità dal cartellino alla pagella

Cartellini di riconoscimento per il personale a contatto con il pubblico, pagelle, come a scuola, agli impiegati, e, ogni anno, il Governo dovrà trasmettere a Parlamento e Corte dei Conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'esercizio delle prerogative sindacali dei dipendenti pubblici. Tra le novità contenute nel disegno di legge sulla produttività nel settore statale, targato Brunetta, approvato, nei giorni scorsi dall'aula di Montecitorio, anche, la riforma dell'Aran, al cui interno troverà spazio, seppur in posizione autonoma e indipendente, un organismo di valutazione del personale pubblico.

La class action diventa, poi, legge anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici nel caso si discostino dagli standard qualitativi ed economici fissati o violino le norme preposte al loro operato. Si potrà, però, utilizzare solo per il ripristino del servizio e degli standard a disposizione degli utenti e non per ottenere il risarcimento dei danni, per i quali si continuerà ad applicare l'attuale disciplina. E, ancora, riordino delle procedure della contrattazione collettiva e stretta su malattie ed erogazione di trattamenti accessori per dirigenti negligenti, oltre ad aperture sulla vice-dirigenza, con la precisazione che sarà istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

Cambio di rotta sul cosiddetto pensionamento "forzato" dei dipendenti pubblici previsto dall'articolo 72 della legge 133/2008 (manovra d'estate): l'obbligo, ora, è limitato a coloro che abbiano compiuto 40 anni di "servizio effettivo". Ecco, articolo per articolo, in ordine alfabetico, il contenuto del disegno di legge "anti-fannulloni".

Cartellino di riconoscimento (articolo 7, comma 2, lettera p). Dovrà essere indossato obbligatoriamente dal personale a contatto con il pubblico. In alternativa, è richiesta l'esposizione sulla scrivania di una targhetta con l'indicazione del nome e del cognome dell'impiegato. Possono essere esclusi da tali obblighi determinate categorie di personale, in relazione alla specificità e particolare natura dei compiti attribuiti.

Class action (articolo 4, comma 2, lettera l)
Diventa legge anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici nel caso si discostino dagli standard qualitativi ed economici fissati o violino le norme preposte al loro operato. La possono proporre singoli cittadini, associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, a condizione, però, che il ricorso sia preceduto da una diffida volta a responsabilizzare il dirigente o la struttura a porre in essere, senza troppi indugi, le misure correttive idonee a porre rimedio alle violazioni, omissioni o mancati adempimenti. Se non verrà fatto, si andrà in giudizio (davanti al giudice amministrativo) per ottenere il ripristino del servizio e degli standard a disposizione degli utenti. Non si potrà, però, ottenere il risarcimento dei danni, per i quali resta ferma la disciplina vigente (giudice ordinario). Specificato, poi, che per i servizi pubblici locali, i procedimenti davanti alle Autorità di settore avranno la priorità sulla class action. La class action, cioè, non potrà proseguire se un'Authority indipendente ha già avviato un procedimento.

Cnel (articolo 9)
Il Cnel dovrà predisporre una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a imprese e cittadini. È chiamato, anche, a mettere a punto una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale e a organizzare una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche e sui problemi emergenti, aperta anche alla stampa, al mondo delle imprese e ai consumatori.

Concorsi (articolo 2, comma 1, lettera h)
Arriveranno nuovi concorsi su base territoriale che valorizzeranno, nel bando, il requisito della residenza dei partecipanti, se strumentale al miglior svolgimento del servizio.

Corte dei conti (articolo 11)
La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti dalle norme, la Corte ne individua le cause e provvede a informare il ministro competente che, con decreto da comunicare al Parlamento e alla Corte stessa, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Contro le deliberazioni conclusive di controlli sulla gestione, che abbiano rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti o l'inefficienza dell'attività amministrativa svolta, il ministro competente, nel termine perentorio di 60 giorni dalla formale comunicazione, può proporre ricorso a un apposito collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti, che giudica in via esclusiva, con sentenza di accertamento, sulla fondatezza degli esiti istruttori e delle risultanze del controllo.

Analoga procedura può essere attivata dalle sezioni regionali di controllo della Corte, previo concerto con il presidente della Corte stessa, nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso, la facoltà attribuita al ministro competente s'intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive assemblee elettive.
Per lo svolgimento di tali funzioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009. Previsto, poi, che le Regioni e gli enti locali possano nominare due componenti delle sezioni regionali della Corte dei conti. Deve trattarsi di personale esperto e qualificato e viene pagato dalla Regione.

Efficienza azione amministrativa
(articolo 10)
In base a un nuovo articolo introdotto dalla Camera, le relazioni predisposte dai ministri sullo stato della spesa e dell'efficienza nell'allocazione delle risorse dovranno dar conto, anche, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. Con decreto, poi, del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il ministro dell'Economia, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Finte malattie e sanzioni disciplinari (articolo 7)
Previsti meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante i periodi di assenze per malattia del dipendente. Arriva, poi, una stretta sui procedimenti disciplinari, che possono proseguire e concludersi, anche, in pendenza di procedimento penale, e viene stabilita, anche, una definizione della tipologia delle infrazioni più gravi che comportano la sanzione del licenziamento. Inoltre, dovrà essere introdotto il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici e strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività. Previsto, poi, che il codice disciplinare potrà essere affisso all'ingresso della sede di lavoro o essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione.

Fonti (articolo 1)
Ribadito che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possano essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi. Con il chiarimento, però, che, per la parte derogata, le vecchie norme non sono ulteriormente applicabili, solo quando, però, ciò sia espressamente previsto dalla legge. Tale specifica si applicherà alle disposizioni emanate o adottate dopo l'entrata in vigore della presente.

Merito, incentivi e premi (articolo 5)
Nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni dovranno essere introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa.
Le modalità attuative saranno stabilite dalla contrattazione collettiva. Previste, poi, percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico. E andranno, anche, nelle tasche del personale, parte delle economie conseguite con i risparmi sui costi di funzionamento, in proporzione, però, ai risultati conseguiti delle singole strutture. Confermati, poi, gli accessi a posizioni apicali anche tramite corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e stabilito, pure, che le progressioni di carriera avvengono per concorso, limitando le aliquote a disposizione del personale interno a una quota comunque non superiore al 50 per cento.

Mobilità del personale (articolo 3, comma 2, lettere n e o)
Per ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, sarà incentivata la mobilità del personale, anche volontaria, per coprire posti con carenza di organico. Per favorire, poi, la mobilità intercompartimentale, in arrivo una tabella di comparazione fra i diversi livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

Organismo centrale di valutazione (articolo 4, comma 2, lettera f)
L'Organismo centrale di valutazione sarà istituito, nell'ambito del riordino dell'Aran e in posizione autonoma e indipendente. Dovrà essere composto al massimo da 5 persone, tutti esperti, anche esterni all'amministrazione. Avrà il compito, tra l'altro, di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il ministro per l'Attuazione del programma di governo sull'attività svolta.

Per il suo funzionamento, è autorizzata, nel 2009, una spesa massima di 2 milioni di euro e, a decorrere dal 2010, di 4 milioni di euro. E sempre a decorrere dal 2010, è autorizzata, anche, una spesa massima di 4 milioni di euro per la realizzazione di progetti sperimentali ed innovativi volti a diffondere e raccordare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali (anche tramite la fissazione di standard da pubblicare on-line).

Pagelle ai dipendenti (articolo 4)
In arrivo nuovi sistemi interni ed esterni di valutazione degli impiegati pubblici e delle strutture amministrative. Sarà valutato tutto il personale e, anche, i comportamenti organizzativi del dirigente, a cui, comunque, è riconosciuta piena autonomia nel valutare i propri collaboratori. Dovranno essere indicati degli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e andrà, poi, rilevata quanta parte dei medesimi obiettivi è stata effettivamente conseguita, assicurando la pubblicità ai cittadini.
Prevista, poi, l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento delle amministrazioni, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione e la diffusione dei relativi contenuti con forme di pubblicità anche telematica. Sindaci e presidenti delle province potranno, poi, confermare o revocare gli incarichi dirigenziali in base alla pagella portata a casa dai propri direttori. Sarà assicurata, poi, l'accessibilità dei dati sui servizi resi dalla pubblica amministrazione con la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione.

Pensionamento forzato dei dipendenti pubblici (articolo 6, comma 3)
Introdotta una modifica all'articolo 72 della legge 133/2008 (manovra d'estate) sull'obbligo di pensionamento "forzato" dei dipendenti pubblici. In base alla modifica non è più previsto che al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente le pubbliche amministrazioni possano risolvere, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto con un preavviso di 6 mesi: la facoltà vale ora solo in presenza del requisito di 40 anni di effettivo servizio prestato dal dipendente (prima erano inclusi anche i periodi coperti da contributi figurativi).

Relazioni sindacali (articolo 3)
Previsti decreti legislativi attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa. Tra le linee guida da seguire, da precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Saranno, poi, riordinate le procedure di contrattazione collettiva nazionale e integrativa, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico.
Andranno individuati, anche, criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa. Prevista, poi, la riforma dell'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con riguardo alle competenze, alla struttura e agli organi dell'agenzia. Sarà semplificato il procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione dei controlli non strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi.

Riforma dirigenza (articolo 6, commi 1 e 2)
Previsto, tra l'altro, il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio nell'ipotesi di responsabilità del dirigente che abbia omesso di vigilare sulla effettiva produttività delle risorse umane allo stesso assegnate e sull'efficienza della struttura che dirige. Limitata, poi, la responsabilità civile dirigenziale alle sole ipotesi di dolo e di colpa grave. Arriveranno, poi, concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Sarà favorita la mobilità nazionale (anche tra comparti amministrativi diversi) e internazionale dei dirigenti.
Stabilito, anche, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori di concorso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. La retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30% della retribuzione complessiva. E' esclusa da questa norma la dirigenza del Ssn. Il dirigente avrà, poi, più poteri, ma non sarà considerato un datore di lavoro a tutti gli effetti, esercitandone solo le funzioni.

Riforma pubblico impiego
(articolo 2)
Entro 9 mesi dall'approvazione del ddl Brunetta, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi che, senza ulteriori spese per l'Erario, riformeranno la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e della relativa contrattazione collettiva. Gli obiettivi da raggiungere spaziano dal far convergere gli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, specie sul sistema delle relazioni sindacali, al miglioramento delle procedure della contrattazione collettiva, favorendo, anche, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative.
Largo, poi, al merito, con premi legati al risultato, anche sul fronte della progressione di carriera, che dovrà avvenire, come per l'accesso al lavoro pubblico, per concorso. Dovrà, inoltre, essere consentito agli organi di vertice politici delle amministrazioni pubbliche l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente e diventerà obbligatorio per i neo assunti (ma, anche, per i vincitori di procedure di progressione verticale) permanere nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni.
Andrà, anche, definito un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici e organizzazione del lavoro nelle strutture pubbliche e singole retribuzioni percepite dagli impiegati dovranno, poi, essere improntate all'insegna della massima trasparenza.

Semplificazione legislativa (articolo 13)
Stabilito che entro 2 anni dall'emanazione dei decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, possano essere emanati altri decreti integrativi, correttivi o di riassetto, sempre seguendo la procedura prevista dalla legge 246/2005.

Spese sindacali (articolo 12)
Ogni anno il governo dovrà trasmettere a Parlamento e Corte dei Conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'esercizio delle prerogative sindacali nel settore pubblico.

Vice-dirigenza (articolo 8)
Potrà essere istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo. E pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente può essere destinatario della disciplina della vice-dirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.


Interessantge anche la discussione su http://www.noisefromamerika.org/index.p ... ment.#body

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Re: L'Abc del ddl Brunetta

Messaggioda ranvit il 20/03/2009, 18:51

Condivisibile il ddl di Brunetta. E interessante davvero le osservazioni di noisefromamerika.

Vedremo cosa faranno i sindacati del pubblico impiego e lo stesso governo...

Vittorio
Il 60% degli italiani si è fatta infinocchiare votando contro il Referendum che pur tra errori vari proponeva un deciso rinnovamento del Paese...continueremo nella palude delle non decisioni, degli intrallazzi, etc etc.
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Re: L'Abc del ddl Brunetta

Messaggioda lucameni il 20/03/2009, 22:55

Con un'organizzazione e organici quali sono oggi, il più delle proposte sono destinate ad essere fumo.
Certo è che l'iperattivismo di Brunetta, malgrado chi lavori nella P.A. sappia bene quante bufale interessate siano state dette dal governo, per forza di cose acchiappa l'elettorato. Chi "non" lavora nella P.A. si rivolge all'ente pubblico come utente e non c'è da meravigliarsi se sia trattato male. E perciò abbia un comprensibile spirito punitivo per chi sta dentro gli uffici della P.A.
Il problema, se vogliamo dirla tutta, per prima cosa sta in un'organizzazione indecente, in incentivi al personale spesso inesistenti, in una dirigenza condizionata spesso dalla parte politica (che dire allora della legge frattini del 2002?), in capitoli di bilancio rigidi che incentivano gli sprechi, in assunzioni clientelari che hanno ampliato a dismisura enti che non necessitavano di organici ampi, di settori sforniti di personale (da cui servizi pessimi ai cittadini) etc etc.
Il problema dei "fannulloni" esiste eccome, sopratutto in ambito centrale, ma ..........purtroppo nonostante i problemi maggiori siano altri, è comprensibile che il cittadino che vive l'amministrazione solo come utente non accetti i "ma" e apprezzi iniziative che pure non colpiscono la vera inefficienza della P.A.
Tant'è siccome questa inefficienza esiste per davvero, malgrado le priorità non siano quelle di Brunetta, di fronte ai cittadini incazzati come possiamo dire dei "si ma...".
In questo Brunetta, nonostante abbia incentrato il suo attivismo sulla criminalizzazione del pubblico impiego, con toni che solleticano gli istinti dei cittadini incazzati dall'inefficienza, e non abbia dato priorità ad altre cause che a mio modo di vedere sono ben più responsabili del degrado della P.A., ha fatto centro.
A fronte di una evidente inefficienza i distinguo, gli inviti a non generalizzare, possono apparire come poco convincenti difese d'ufficio.
Purtroppo questo è il frutto di anni di disinteresse (o di troppo interesse nel piazzare i propri protetti) e ora qualcuno ne coglie i frutti politici agitando la clava.
C'è da prenderne atto.
"D' Alema rischia di passare alla storia come il piu' accreditato rivale di Guglielmo il Taciturno" (I. Montanelli, 1994)
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