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Senato della Repubblica COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2009 - 71ª Seduta Presidenza del Presidente D'ALI'
La seduta inizia alle ore 14,40. IN SEDE REFERENTE
(276) CARRARA ed altri. - Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(330) CARRARA ed altri. - Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita
(397) BENEDETTI VALENTINI. - Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica
(398) BENEDETTI VALENTINI. - Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia
(480) MASSIDDA. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
(510) PORETTI ed altri. - Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia
(1029) BENEDETTI VALENTINI. - Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria
(1104) CASTRO ed altri. - Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria
(1122) CORONELLA. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria
(1224) FLERES. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria - e della petizione n. 273
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, e 1029, esame dei disegni di legge nn. 1104, 1122 e 1224, nuova congiunzione e rinvio.)
Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 ottobre 2008.
Il presidente D'ALI' comunica che successivamente alla seduta del 22 ottobre 2008, sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge nn. 1104, 1122, 1224, tutti relativi alla materia del prelievo venatorio. In considerazione dell’identità dell’oggetto, propone di procedere alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 276, 330, 397, 398, 480, 510, 1029, 1104, 1122 e 1224 e della attinente petizione n. 273.
La Commissione conviene.
Il presidente D'ALI' fa quindi presente che nella scorsa settimana si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, costituito nella seduta del 28 ottobre 2008, nell’ambito del quale si è svolto un approfondito esame sia delle tematiche evocate dai disegni di legge all’esame della Commissione, sia di un testo unificato predisposto dal relatore, senatore Orsi, sul quale il rappresentante del Gruppo del Partito democratico ha espresso un giudizio negativo.
Il relatore, senatore ORSI (PdL), dopo aver evidenziato gli aspetti salienti della normativa recata dai disegni di legge nn. 1104, 1122 e 1224, illustra il testo unificato da lui proposto precisando che esso si configura come una novella alla legge n. 157 del 1992. Rileva quindi che tale testo modifica soltanto alcune delle disposizioni della vigente normativa e si sofferma ad elencare le parti della citata legge n. 157 che non subiscono variazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), l'articolo 3, l'articolo 4, commi 1 e 6, l'articolo 6, commi 1, 2 e 3, l'articolo 7, commi 3 e 4, l'articolo 8, comma 3, l'articolo 10, commi 2, 4, 5, 8, lettere a), c), d) e g), 9, 10, 11, 12, 13 e 14, l'articolo 11, commi 2 e 4, l'articolo 12, commi 1, 2, 4, 6, 7, 10 e 11, l'articolo 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 14, commi 1, 2, 11, lettere b) e c), 14 e 17, l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, l'articolo 16, commi 1, lettera b), e 3, l'articolo 17, l'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, l'articolo 19, commi 1 e 2, l'articolo 19-bis, l'articolo 20, l'articolo 21, commi 1, lettere a), d), e), f), g), h), o), q), r), s), t), v), aa), cc), dd), ee) ed ff), e 2, l'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11, l'articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 24, commi 2, 3 e 4, l'articolo 25, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 26, commi 2, 3 e 4, l'articolo 27, commi 1, lettera b), 6 e 7, l'articolo 28, commi 2, 3, 4 e 5, l'articolo 29, l'articolo 30, l'articolo 31, commi 1, lettere b), c), d), f), g), h), i), l) ed m), 2, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 32, l'articolo 33, l'articolo 34, commi 1, 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, l'articolo 35 e l'articolo 36, commi 2, 3, 4 e 7. Il testo unificato reca poi l'abrogazione delle disposizioni recate dai seguenti articoli: articolo 5, comma 5; articolo 6, comma 4; articolo 7, comma 6; articolo 8, comma 4; articolo 9, comma 2; articolo 10, comma 17; articolo 12, comma 5, lettera c); articolo 14, comma 6; articolo 19, comma 3; articolo 22, comma 6; articolo 28, comma 6; articolo 31, comma 1, lettera a); articolo 36, comma 6.
Procede quindi ad illustrare le parti del testo proposto che modificano la legge n. 157 del 1992, riservandosi di procedere ad un esame più approfondito nel corso della discussione. Tali modifiche riguardano la cattura temporanea e l'inanellamento, l'esercizio venatorio da appostamento fisso ed i richiami vivi, la definizione della zona faunistica delle Alpi, le forme di prelievo venatorio specialistico, la gestione programmata della caccia, la mobilità per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, la gestione degli ungulati selvatici, la caccia alle specie opportunistiche ed invasive, il controllo faunistico, i divieti di caccia, la licenza di porto di fucile per uso di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio, le tasse di concessione regionale, il fondo di garanzia per le vittime della caccia ed il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, la vigilanza venatoria e le sanzioni amministrative.
Si riserva, in fine, l'intenzione di presentare emendamenti migliorativi dello stesso testo.
Il senatore DELLA SETA (PD) osserva che purtroppo il relatore, invece che ricercare soluzioni condivise all'interno del Comitato ristretto, ha preferito percorrere la strada dell'elaborazione autonoma di un testo unificato, non tenendo neppure conto nel redigere quest'ultimo delle indicazioni formulate in sede di audizioni. La scelta del relatore va valutata negativamente perché la complessità e la delicatezza delle tematiche del prelievo venatorio e della tutela della fauna selvatica avrebbero sicuramente richiesto un approccio ampiamente condiviso. Il Gruppo del Partito democratico, che considera il testo proposto dal relatore una provocazione nei confronti dell'opinione pubblica e del modo di intendere la dialettica parlamentare, non ha avanzato una proposta di testo unificato nella convinzione che non occorra riscrivere la legge n. 157 del 1992, bensì limitarsi ad aggiornare e rivedere singoli puntuali aspetti di essa. Fa presente, infine, che la Commissione dovrebbe procedere ad un nuovo ciclo di audizioni avente ad oggetto i contenuti del testo unificato oggi illustrato dal relatore.
Il senatore MONTI (LNP) ricorda che in sede di Comitato ristretto il relatore ha modificato in alcuni aspetti il testo inizialmente predisposto tenendo conto di indicazioni critiche formulate dal senatore Della Seta ed osserva che il testo oggi illustrato dal relatore è comunque suscettibile dei miglioramenti che il prosieguo dei lavori in Commissione dovesse far emergere come opportuni.
Il presidente D'ALI' ribadisce che l'adozione del testo unificato proposto dal relatore si rende necessaria per poter proseguire l'esame in vista della definizione di un provvedimento che sintetizzi i contenuti delle numerose proposte presentate in materia venatoria. Il testo proposto dal relatore, articolato nella forma di novella alla citata legge n. 157 del 1992, risponde all'esigenza di non procedere alla riscrittura della legge-quadro, bensì di limitarsi ad un suo opportuno aggiornamento e permette inoltre di evidenziare soltanto le parti effettivamente interessate da modifiche ed è suscettibile di miglioramenti sulla base degli spunti che potranno emergere nel corso del dibattito e di un eventuale ciclo integrativo di audizioni.
La Commissione approva quindi la proposta di adottare il testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il seguito dell'esame.