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pianogrande ha scritto:Non ho capito la democraticità delle liste (bloccate) in funzione della loro lunghezza.
Se Altan accorcia il suo ombrello, questo fa meno male?
In ogni caso, riportato a livello nazionale, un proporzionale con sbarramento e liste bloccatissime e premio di maggioranza attestato su percentuali irraggiungibili.
Se c'è una differenza con la porcata di Calderoli è il discorso del senato.
In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca
il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza
consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo
una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto
modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in
lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri
sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da
circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da
eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività
della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).
Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso
dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si
costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei
propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità
popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto
di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R.
n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non
consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne
l’elezione.
Robyn ha scritto:domani saremo fuori dalla crisi del sistema dei partiti
Il 75% dei seggi della camera dei deputati assegnati con il collegio uninominale e del restante 25%,il 15% come premio e il restante 10% attribuito ai partiti minori che superano il 4%.Le proposte di M Renzi sono tre,bisogna scegliere la seconda
Poi il senato non elettivo e come camera delle rappresentanze locali
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