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IL DISEGNO DI LEGGE SUL CONFLITTO D'INTERESSE


Nel progetto di legge è prevista l'istituzione di un'Authority che dovrebbe vigilare sugli atti del Governo, ma non potrà nè emanare sanzioni, nè tantomeno bloccare gli atti stessi.

Questa autorità, composta da tre membri nominati dai presidenti delle Camere (esponenti ovviamente della maggioranza), avrà il compito di svolgere un'istruttoria e, se ritiene che sussista conflitto d'interessi, riferisce al Parlamento (alla maggioranza stessa quindi), la quale tratterà la questione con mozioni, interpellanze ed interrogazioni...non è previsto alcun tipo di sanzione, nè un voto parlamentare sul referto dell'Authority.
Niente traccia dunque del cosiddetto "blind trust", il rimedio forse più idoneo alla risoluzione del problema, già adottato dai Paesi anglosassoni.


Il testo del disegno di legge riguardante la "risoluzione" del conflitto d'interesse messo a punto dal Ministro Frattini.

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1707


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci delle città metropolitane.

Art. 2.

(Incompatibilità).

1. I titolari delle cariche di governo, nel corso del loro mandato, non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali in materie connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane.
3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e post universitario.
4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) ad e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano nei confronti dei presidenti delle giunte regionali, fino alla data di entrata in vigore della rispettiva legge regionale di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Art. 3.

(Obbligo di astensione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.
2. Essi devono astenersi da ogni atto, anche adottato collegialmente, in cui sia ravvisabile un conflitto rilevante di interessi.
3. Il conflitto di interessi si considera tale quando l'atto abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero intere categorie di cittadini.

Art. 4.

(Comunicazioni degli interessati).

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
2. L'Autorità di garanzia entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere e dei consigli regionali, provinciali e comunali.

Art. 5.

(Autorità di garanzia).

1. E' istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata "Autorità", con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.
4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 6.

(Funzioni generali dell'Autorità).

1. E' affidato all'Autorità il compito di accertare se nello svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei titolari di cariche di governo siano adottati atti volti a favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse pubblico.
2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di competenza; a tale fine corrisponde con gli organi delle amministrazioni, collabora con gli stessi e acquisisce le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi.
3. L'Autorità può adottare determinazioni generali concernenti:

a) misure atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse;

b) misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove previa diffida nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

5. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.
6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

Art. 7.

(Vigilanza sui provvedimenti dei titolari di cariche di
governo).

1. L'Autorità individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di interesse, indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento con propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni possano derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al comma 1 e ad evitare che casi analoghi possano ripetersi.

Art. 8.

(Relazione annuale).

1. L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 9.

(Ufficio dell'Autorità).

1. L'Autorità si avvale, in sede di prima applicazione della presente legge, di un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla nomina dei componenti dell'Autorità.
2. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di questa ultima. Agli stessi è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.
4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.
5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed economico del personale sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Art. 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

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