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IL
DISEGNO DI LEGGE SUL CONFLITTO D'INTERESSE Questa autorità,
composta da tre membri nominati dai presidenti delle Camere (esponenti
ovviamente della maggioranza), avrà il compito di svolgere un'istruttoria
e, se ritiene che sussista conflitto d'interessi, riferisce al Parlamento
(alla maggioranza stessa quindi), la quale tratterà la questione
con mozioni, interpellanze ed interrogazioni...non è previsto alcun
tipo di sanzione, nè un voto parlamentare sul referto dell'Authority.
XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 1707
Art. 1. (Ambito soggettivo di applicazione). 1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci delle città metropolitane. Art. 2. (Incompatibilità). 1. I titolari delle cariche di governo, nel corso del loro mandato, non possono: a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni; b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro; d) esercitare attività imprenditoriali; e) esercitare attività professionali in materie connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati; f) esercitare qualsiasi impiego pubblico; g) esercitare
qualsiasi impiego privato. Art. 3. (Obbligo di astensione). 1. I titolari
di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano
esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Art. 4. (Comunicazioni degli interessati). 1. Entro
quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati
comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali
cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono
titolari; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività
patrimoniali di cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti.
Essi devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione
dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano
determinata. Art. 5. (Autorità di garanzia). 1. E' istituita
l'Autorità di garanzia, di seguito denominata "Autorità",
con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari
di cariche di governo. Art. 6. (Funzioni generali dell'Autorità). 1. E' affidato
all'Autorità il compito di accertare se nello svolgimento delle
funzioni pubbliche da parte dei titolari di cariche di governo siano adottati
atti volti a favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse
pubblico. a) misure atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse; b) misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2. 4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove previa diffida nei casi di inosservanza: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza. 5. Sono fatte
salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste
dalle normative vigenti. Art. 7. (Vigilanza
sui provvedimenti dei titolari di cariche di 1. L'Autorità
individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di interesse,
indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento
dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento con
propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, quando dalla esecuzione o dalla
attuazione di atti o deliberazioni possano derivare, in danno del pubblico
interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi
privati, facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E' fatto salvo l'obbligo
di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti
abbiano rilievo penale. Art. 8. (Relazione annuale). 1. L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Art. 9. (Ufficio dell'Autorità). 1. L'Autorità
si avvale, in sede di prima applicazione della presente legge, di un ufficio
composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore
a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla nomina dei componenti dell'Autorità. Art. 10. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni,
a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
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