Percorso:
Chiara Conti - Il Sole 24 Ore Come funziona il «Porcellum» Il rinnovo dei due rami del Parlamento, in seguito ai vani tentativi per pervenire ad una riforma, avverrà sulla base della "vecchia" legge elettorale, la legge 21 dicembre 2005, n. 270 (dal titolo "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica") già applicata nelle elezioni politiche del 2006. Pur non licenziando del tutto i meccanismi del sistema maggioritario, la legge elettorale (nota anche come «Porcellum» dalla definizione di «porcata» che ne aveva dato il ministro per le Riforme, il leghista Roberto Calderoli) ha dato particolare rilevanza al "voto di partito". Nelle intenzioni del legislatore, infatti, avrebbero dovuto garantire maggiore stabilità e governabilità il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate (o della lista isolata) che raggiunga il più alto numero di voti, rispettivamente, per la Camera su base nazionale e per il Senato esclusivamente sul piano regionale. In ogni caso, per entrambi i rami del Parlamento, si applica un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi fra le liste che partecipano alla competizione.

In particolare, il 55% dei seggi della Camera dei deputati viene assegnato allo schieramento che ottiene il maggior numero di voti. Per quanto riguarda invece il Senato, il computo è un po' diverso. Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede alla divisione dei seggi spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Se con questa operazione nessuna coalizione o lista raggiunge la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione, questa cifra viene automaticamente assegnata alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il rimanente 45% dei seggi viene suddiviso tra le altre coalizioni e liste singole. Dopo di che scatta la suddivisione interna, vale a dire, a loro volta, i seggi conquistati dagli schieramenti saranno ripartiti fra le liste collegate (ricorrendo ancora alla formula dei quozienti interi e dei più alti resti).

Tuttavia, questo meccanismo non trova applicazione per alcune regioni: si tratta della Valle d'Aosta, Molise e il Trentino-Alto Adige, per le quali intervengono normative specifiche. Nel dettaglio, la Valle d'Aosta, elegge l'unico senatore ricorrendo al sistema maggioritario tradizionale. Invece i due senatori del Molise sono eletti con sistema proporzionale regionale, senza il correttivo maggioritario. Infine, per il Trentino-Alto Adige si è mantenuto il precedente sistema elettorale misto: 6 senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali; mentre il settimo viene eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.

Chiara Conti - Il Sole 24 Ore Come sono suddivisi i seggi alla Camera La ripartizione dei seggi è l'aspetto centrale del sistema elettorale varato nel 2005, che prevede, per la Camera dei Deputati, una rappresentanza proporzionale su scala nazionale, mentre per il Senato viene rispettato il principio, sancito dall'articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su base regionale.

Il numero dei deputati. La legge 270/2005 di riforma elettorale stabilisce l'elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati, infatti, sarà raggiunto sommando i 12 deputati della circoscrizione "Estero" e 1 deputato in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta, eletto ancora con il "vecchio" sistema maggioritario uninominale.

Le circoscrizioni. Restano ferme le 26 circoscrizioni attuali: 13 corrispondono al territorio di altrettante regioni; 10 sono ricavate, due per regione, nell'ambito di Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; e infine, le tre circoscrizioni della Lombardia. Ad ogni circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.

I partiti in gara. Possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione; in quest'ultimo caso, però, l'adesione comporta l'accettazione formale (sottoscrizione) e la condivisione del programma elettorale presentato dallo stesso schieramento (che deve essere depositato insieme al simbolo di coalizione) e l'impegno, al momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anche questo depositato con il contrassegno), senza comunque pregiudicare i poteri del Capo dello Stato nel nominare il futuro Presidente del Consiglio.

La sottoscrizione delle liste elettorali. La raccolta delle firme per le liste elettorali è ora necessaria soltanto per i partiti non ancora costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere; oggi, infatti, sono esentati dalla sottoscrizione delle liste elettorali i partiti già rappresentati in Parlamento dall'inizio dell'ultima legislatura, quelli collegati agli stessi o quelli rappresentativi di minoranze linguistiche.

Le liste "bloccate". I seggi vengono assegnati alle liste secondo l'ordine di presentazione dei candidati – per questa ragione si parla di liste "bloccate" – fatta eccezione per i 12 deputati e senatori eletti, con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza, dai cittadini italiani residenti all'estero per la circoscrizione "Estero" (a sua volta suddivisa in 4 ripartizioni continentali).

La distribuzione dei seggi. Ai diversi partiti i seggi sono attribuiti in sede nazionale, calcolando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. In primo luogo si conteggiano i voti ottenuti: a) dai partiti singoli, ossia che si presentano al di fuori di una coalizione, che abbiano raggiunto/superato almeno la soglia del 4% dei voti validi; b) dalle coalizioni che hanno superato la soglia del 10% dei voti validi. Nel corso della prima attribuzione si suddividono i 617 seggi disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti. Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi diventa quella definitiva. All'interno delle coalizioni i seggi saranno suddivisi fra i partiti che hanno ottenuto almeno il 2% dei voti validi in proporzione ai voti ottenuti con l'aggiunta per ciascuna coalizione della migliore lista "sotto soglia", cioè che ha conseguito più voti fra quelle che non hanno raggiunto il tetto del 2%.

Il "premio" di maggioranza. Nel caso, invece, che nella prima attribuzione lo schieramento vincente abbia acquisito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti d'autorità 340 seggi (si tratta del cosiddetto "premio di maggioranza"). Le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi. Deciso, pertanto, per ciascun partito (ammesso al riparto) il numero dei deputati che gli spettano in sede nazionale, si procede al riparto circoscrizionale, sempre secondo il principio proporzionale. Una volta stabilito il numero dei deputati a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono immediatamente individuati tra i primi nominativi della lista di candidati che ciascun partito ha segnalato per ogni circoscrizione all'Ufficio elettorale prima delle elezioni.

Chiara Conti - Il Sole 24 Ore Come sono suddivisi i seggi al Senato La ripartizione dei seggi è l'aspetto centrale del sistema elettorale varato nel 2005, che prevede, per la Camera dei Deputati, una rappresentanza proporzionale su scala nazionale, mentre per il Senato viene rispettato il principio, sancito dall'articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su base regionale.

Il numero dei senatori. La nuova legge prevede l'assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti viene raggiunto con l'attribuzione di 1 seggio in Valle d'Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi sono il risultato della somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni italiane sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta), assegnati a ciascuna in base alla popolazione e nel rispetto dei vincoli costituzionali.

La distribuzione dei seggi. Avviene regione per regione in base a diverse "soglie di sbarramento". In ogni regione sono ammessi al riparto dei seggi: a) i partiti singoli con almeno l'8% dei voti; b) le coalizioni di partiti con almeno il 20% dei consensi. In prima battuta si suddividono i seggi disponibili nella regione tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti. Si verifica poi se lo schieramento che ha riscontrato il maggior numero dei voti detiene almeno il 55% dei seggi in palio nella regione (arrotondato al numero intero superiore). Se ciò si verifica, la prima attribuzione di seggi diventa definitiva. All'interno delle coalizioni i seggi sono, a loro volta, distribuiti tra i partiti che hanno ottenuto almeno il 3% dei voti validi, in proporzione ai voti ottenuti. Se invece nel corso della prima attribuzione la coalizione vincente ha ottenuto meno del 55% dei seggi (arrotondato al numero intero superiore), ad essa viene assegnato d'autorità tale quota di seggi; i restanti vengono distribuiti tra le rimanenti coalizioni e partiti singoli, sempre in termini proporzionali.

Il premio di maggioranza. Anche per il Senato vi è un possibile premio di maggioranza, non su base nazionale ma regione per regione. Ciò comporta che il premio di maggioranza possa essere attribuito in una regione ad una coalizione e in un'altra regione ad una coalizione diversa.