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              PDL di cui l'on. Veltri (Democratici) e' primo firmatario....  
             
              PROGETTO DI LEGGE - N. 5553  
              DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI  
             
              Capo I STATUTO  
               
              Art. 1.(Costituzione dei partiti politici).  
               
              1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono 
              liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 
              49 della Costituzione.  
               
              2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo 
              2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, 
              i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.  
               
              3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente 
              la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento 
              nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale. 
               
               
              Art 2 OMISSIS 
               
              Art. 3. (Princìpi e contenuti obbligatori degli statuti 
              dei partiti politici).  
               
              1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia 
              hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e 
              di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti 
              dallo statuto. E' sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario 
              nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto. 
               
               
              2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare: 
               
              a) il rispetto dei princìpi della Costituzione;  
              b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità 
              della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un 
              organo rappresentativo degli iscritti;  
              c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo 
              degli iscritti e la sua periodicità;  
              d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e 
              decisione che impegni la linea politica del partito, con la possibilità 
              di formare nuove maggioranze e minoranze;  
              e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle 
              strutture  
              organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione 
              delle risorse finanziarie di cui al comma 3;  
              f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento 
              di un organo territoriale del partito, nonché la procedura 
              di ricorso;  
              g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, 
              precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza 
              rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza 
              di soggetti non iscritti al partito;  
              h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti 
              degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure 
              di ricorso da parte degli interessati;  
              i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle 
              elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, 
              per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche 
              di sindaco e di presidente della provincia, in conformità 
              all'articolo 4.  
               
              3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica 
              sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali 
              e le articolazioni  
              territoriali del partito politico, con la possibilità di 
              ricorso agli organi di garanzia.  
               
              Capo II SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
               
              Art. 4. (Elezioni primarie).  
               
              1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione 
              di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, 
              del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, devono promuovere 
              elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.  
               
              2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno 
              attenersi nella  
              convocazione e nella effettuazione delle elezioni primarie di cui 
              al comma 1 ed i controlli sul corretto svolgimento delle stesse 
              nell'interesse dei diritti degli iscritti, degli elettori e del 
              sistema democratico, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, 
              da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  
              della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni 
              della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.  
               
              Capo III NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI PARTITI ALLE ELEZIONI NAZIONALI 
               
              E SULLA STABILITA' DELLE COALIZIONI.  
               
              Art. 5. (Norme sulle coalizioni).  
               
              1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di partiti e movimenti 
               
              politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.  
               
               
              2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un apposito regolamento. 
               
               
              3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni politiche 
              nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo elettorale 
              della coalizione, il programma elettorale comune e il nominativo 
              del candidato premier.  
               
              4. Il programma elettorale, sottoscritto dai rappresentanti dei 
              partiti  
              politici aderenti alla coalizione, deve contenere i punti politici 
              ritenuti  
              prioritari e irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli 
              che costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono ammessi 
              il voto individuale e la decisione a maggioranza nell'ambito del 
              gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte della coalizione. 
               
               
              Art. 6. (Norme sulla presentazione dei partiti politici alle 
              elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni). 
               
               
              1. I partiti politici che partecipano alle elezioni politiche nazionali 
              hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo e alle candidature, 
              il programma elettorale, il nominativo del candidato premier e l'indicazione 
              vincolante della coalizione di appartenenza, ove il partito non 
              consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello nazionale. 
               
               
              2. Quando nel corso della legislatura il candidato risultato eletto 
              aderisca a coalizione diversa da quella indicata, ai sensi del comma 
              1, in sede di presentazione alle elezioni, è dichiarato automaticamente 
              decaduto dalla carica elettiva e sostituito nei modi previsti dalle 
              leggi elettorali vigenti.  
               
              OMISSIS 
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