PDL di cui l'on. Veltri (Democratici) e' primo firmatario....
PROGETTO DI LEGGE - N. 5553
DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI
Capo I STATUTO
Art. 1.(Costituzione dei partiti politici).
1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono
liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo
49 della Costituzione.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo
2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti,
i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.
3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente
la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento
nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.
Art 2 OMISSIS
Art. 3. (Princìpi e contenuti obbligatori degli statuti
dei partiti politici).
1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia
hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e
di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti
dallo statuto. E' sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario
nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.
2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare:
a) il rispetto dei princìpi della Costituzione;
b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità
della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un
organo rappresentativo degli iscritti;
c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo
degli iscritti e la sua periodicità;
d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e
decisione che impegni la linea politica del partito, con la possibilità
di formare nuove maggioranze e minoranze;
e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle
strutture
organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione
delle risorse finanziarie di cui al comma 3;
f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento
di un organo territoriale del partito, nonché la procedura
di ricorso;
g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia,
precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza
rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza
di soggetti non iscritti al partito;
h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti
degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure
di ricorso da parte degli interessati;
i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle
elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale,
per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche
di sindaco e di presidente della provincia, in conformità
all'articolo 4.
3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica
sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali
e le articolazioni
territoriali del partito politico, con la possibilità di
ricorso agli organi di garanzia.
Capo II SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 4. (Elezioni primarie).
1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione
di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati,
del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, devono promuovere
elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.
2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno
attenersi nella
convocazione e nella effettuazione delle elezioni primarie di cui
al comma 1 ed i controlli sul corretto svolgimento delle stesse
nell'interesse dei diritti degli iscritti, degli elettori e del
sistema democratico, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Capo III NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI PARTITI ALLE ELEZIONI NAZIONALI
E SULLA STABILITA' DELLE COALIZIONI.
Art. 5. (Norme sulle coalizioni).
1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di partiti e movimenti
politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.
2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un apposito regolamento.
3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni politiche
nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo elettorale
della coalizione, il programma elettorale comune e il nominativo
del candidato premier.
4. Il programma elettorale, sottoscritto dai rappresentanti dei
partiti
politici aderenti alla coalizione, deve contenere i punti politici
ritenuti
prioritari e irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli
che costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono ammessi
il voto individuale e la decisione a maggioranza nell'ambito del
gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte della coalizione.
Art. 6. (Norme sulla presentazione dei partiti politici alle
elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni).
1. I partiti politici che partecipano alle elezioni politiche nazionali
hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo e alle candidature,
il programma elettorale, il nominativo del candidato premier e l'indicazione
vincolante della coalizione di appartenenza, ove il partito non
consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello nazionale.
2. Quando nel corso della legislatura il candidato risultato eletto
aderisca a coalizione diversa da quella indicata, ai sensi del comma
1, in sede di presentazione alle elezioni, è dichiarato automaticamente
decaduto dalla carica elettiva e sostituito nei modi previsti dalle
leggi elettorali vigenti.
OMISSIS
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