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Percorso:


PDL di cui l'on. Veltri (Democratici) e' primo firmatario....


PROGETTO DI LEGGE - N. 5553
DISCIPLINA DEI PARTITI POLITICI


Capo I STATUTO

Art. 1.(Costituzione dei partiti politici).

1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti, previsto dall'articolo 2, i partiti politici nazionali devono avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5 mila iscritti.

3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un consiglio regionale.

Art 2 OMISSIS

Art. 3. (Princìpi e contenuti obbligatori degli statuti dei partiti politici).

1. Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto. E' sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.

2. Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente indicare:
a) il rispetto dei princìpi della Costituzione;
b) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;
c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua periodicità;
d) le procedure richieste per l'approvazione di qualunque atto e decisione che impegni la linea politica del partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e minoranze;
e) le modalità della partecipazione delle minoranze alle strutture
organizzative e comunicative del partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3;
f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la procedura di ricorso;
g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando le modalità che assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti al partito;
h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;
i) le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della provincia, in conformità all'articolo 4.

3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni
territoriali del partito politico, con la possibilità di ricorso agli organi di garanzia.

Capo II SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 4. (Elezioni primarie).

1. I partiti politici che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo, devono promuovere elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno attenersi nella
convocazione e nella effettuazione delle elezioni primarie di cui al comma 1 ed i controlli sul corretto svolgimento delle stesse nell'interesse dei diritti degli iscritti, degli elettori e del sistema democratico, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo III NORME SULLA PRESENTAZIONE DEI PARTITI ALLE ELEZIONI NAZIONALI
E SULLA STABILITA' DELLE COALIZIONI.

Art. 5. (Norme sulle coalizioni).

1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di partiti e movimenti
politici che si presentano alle elezioni con propri candidati.


2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un apposito regolamento.

3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo elettorale della coalizione, il programma elettorale comune e il nominativo del candidato premier.

4. Il programma elettorale, sottoscritto dai rappresentanti dei partiti
politici aderenti alla coalizione, deve contenere i punti politici ritenuti
prioritari e irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli che costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono ammessi il voto individuale e la decisione a maggioranza nell'ambito del gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte della coalizione.

Art. 6. (Norme sulla presentazione dei partiti politici alle elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni).

1. I partiti politici che partecipano alle elezioni politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente al simbolo e alle candidature, il programma elettorale, il nominativo del candidato premier e l'indicazione vincolante della coalizione di appartenenza, ove il partito non consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello nazionale.

2. Quando nel corso della legislatura il candidato risultato eletto aderisca a coalizione diversa da quella indicata, ai sensi del comma 1, in sede di presentazione alle elezioni, è dichiarato automaticamente decaduto dalla carica elettiva e sostituito nei modi previsti dalle leggi elettorali vigenti.

OMISSIS

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I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
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