Garantire i diritti dei minori
La Costituzione assegna alla Repubblica il compito di rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana. La Convenzione dell'O.N.U.
sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia nel
1991, stabilisce che il fanciullo deve crescere in un ambiente
familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione;
che occorre prepararlo ad avere un pieno sviluppo individuale
nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite: pace, dignità,
tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà.
Per attuare i diritti dei minori previsti dalla Costituzione
e dalla Convenzione, é necessario riesaminare l'intero
ordinamento giuridico, allo scopo di eliminare o aggiornare
le norme incompatibili con tali principi e di adeguare il quadro
normativo in conformità alle esigenze e alla sensibilità
di una società moderna e progredita.
Vanno quindi rapidamente esaminate, coordinate, discusse ed
approvate le proposte di legge giacenti in Parlamento per un
nuovo "statuto del minore". Lo "statuto" deve riguardare sia
gli aspetti giuridici (civile, penale, processuale e dell'ordinamento
giudiziario) sia gli aspetti amministrativi e sociali (scuola,
formazione professionale, lavoro, sport e tempo libero).
Garantire i diritti dei minori significa infatti:
- attuare misure di sostegno alle famiglie che, per ragioni
di ordine economico o sociale, non sono in grado di assolvere
adeguatamente al proprio compito primario, relativo al mantenimento,
all'educazione e all'istruzione dei figli, in particolare con
strumenti per combattere in modo efficace il preoccupante fenomeno
dell'abbandono scolastico;
- promuovere l'educazione alla salute e diffondere l'attenzione
ai valori e all'importanza delle pratiche sportive;
- prevenire e rimuovere le numerose forme di disagio che
si frappongono ad un pieno sviluppo della personalità,
con interventi che riguardano le situazioni di separazione dei
genitori, le situazioni di violenza ed abuso, i minori che vengono
coinvolti dalla criminalità organizzata, i minori che
hanno a che fare con le istituzioni carcerarie.
Particolare cura deve essere posta (anche con opportune
modifiche alla legge 184/83 sull'adozione) per prevenire o scoprire
tempestivamente le situazioni di abbandono, per ridurre la piaga
dei ricoveri in istituto e favorire, in termini di rapidità,
onestà e sicurezza, le coppie intenzionate ad adottare
minorenni all'estero, riaffermando - in ogni caso - la preminenza
dell'interesse del bambino sulle aspirazioni degli adulti. Va
promosso l'affido; va favorito il mantenimento delle responsabilità
di entrambi i genitori in caso di separazione o divorzio (assicurando
il corretto esercizio della potestà genitoria e dei diritti
di visita e la puntale corresponsione degli assegni di mantenimento
dei figli).
Vanno contrastate le tendenze della criminalità
organizzata che sfrutta l'inesperienza, la mancanza di impegno
scolastico, lo stato di bisogno economico per arruolare i minori:
si può intervenire sulle norme penali, introducendo nuove
figure di reato e inasprendo le pene nei confronti degli adulti
che inducono i minorenni a commettere delitti; ma soprattutto
occorre agire sul piano preventivo.
Va data soluzione alla drammatica situazione dei carceri
minorili, anche attuando le misure alternative alla detenzione
previste dalla legge. Vanno incrementate le forme di collaborazione
tra servizi territoriali e giustizia minorile (vedi "Accelerare
la giustizia civile" e "Dei delitti e delle pene").