Il programma de L'Ulivo
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Tesi n° 20
Dei delitti e delle pene



Le nostre priorità sono:

- riconoscimento della centralità del principio di personalità della responsabilità;

- istituzione di pene alternative alla detenzione;

- recupero della centralità del giudice;

- riduzione del carico di lavoro del giudice, distinguendo tra giudizio dibattimentale e giudizio semplificato (per i reati meno gravi);

- limitazione delle possibilità di appello;

- unificazione tra pretura e tribunale.

Bisogna intervenire con urgenza e priorità nella disciplina dei delitti:

- contro la pubblica amministrazione: qui, a proposito dell'abuso d'ufficio, bisogna distinguere fra l'illecito soltanto amministrativo e l'abuso penalmente rilevante; inoltre bisogna distinguere tra corruzione e concussione, introducendo la concussione ambientale, riconducendo la concussione alla tipologia dell'estorsione e promuovendo incentivi per rompere il patto criminoso tra privato e pubblico ufficiale nel caso della corruzione.

- associativi: occorrerà definire meglio le forme di partecipazione all'associazione delittuosa;

- contro il patrimonio: qui si devono aggiornare i criteri di tutela del patrimonio, ormai non più attuali; si dovrà poi concentrare l'attenzione sulla microcriminalità, soprattutto nelle aree urbane; si dovrà intervenire sui temi del diritto penale dell'economia.

Altri mutamenti prioritari da introdurre nella giustizia penale riguardano i seguenti punti:

- introduzione e valorizzazione di sanzioni alternative alla pena detentiva;

- recupero del principio di personalità della responsabilità penale mediante il riconoscimento della centralità del principio di colpevolezza, anche con riferimento alla disciplina del concorso di persona nel reato;

- maggiore specificazione della disciplina del concorso di persone al reato;

- introduzione di una forma di responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio per i reati connessi alla politica di impresa.

Oltre al problema della lentezza dei processi, vi è anche quello dello spostamento del baricentro del procedimento verso le indagini preliminari del pubblico ministero e la custodia cautelare. Bisogna recuperare la centralità del ruolo del giudice e del giudizio. Prioritaria è in ogni caso la riduzione del carico giudiziario, che può essere ottenuta creando due circuiti differenziati: per i reati più gravi e per la giustizia penale minore, che può essere affidata al giudice di pace snellendo le forme processuali e riducendo gli interventi penali tramite forme di composizione bonaria, diverse forme di risarcimento e di riparazione dell'offesa. Queste misure possono essere applicate a casi di ingiurie, minacce, lesioni lievi, risse, reati contravvenzionali o patrimoniali di scarsa entità, ecc.

Per deflazionare il dibattimento dinanzi al giudice collegiale e portarlo a dimensioni sopportabili, bisogna limitarlo ai casi in cui l'imputato si avvale del diritto di chiedere l'accertamento della prova mediante il sistema accusatorio, o al caso di certi reati particolarmente gravi. In caso contrario, il giudizio sarà semplificato e condotto davanti al giudice; a questo proposito verrà introdotta la figura del giudice monocratico in primo grado e verranno unificati preture e tribunali.

Il patteggiamento deve essere razionalizzato: l'accordo tra le parti deve intervenire nel corso delle indagini o al massimo prima della conclusione dell'udienza preliminare.

L'alternativa fondamentale è dunque quella tra giudizio dibattimentale e giudizio semplificato, il primo su richiesta o per certi tipi di reati, il secondo automatico.

Il nuovo sistema accusatorio non ha intaccato il sistema delle impugnazioni, pensato per il sistema inquisitorio precedente. Date le caratteristiche del nuovo sistema, l'appello dovrebbe essere limitato alla prospettazione della violazione di regole procedurali e di valutazione; nel caso del giudizio semplificato, l'appello potrebbe essere limitato alle condanne senza sospensione condizionale della pena. Anche il ricorso in Cassazione dovrebbe essere limitato e riportato alla sua vera funzione: il controllo di legittimità sulla violazione delle norme penali e processuali e non di terzo grado di giudizio di merito come di fatto avviene oggi. La custodia cautelare dovrà attuarsi in circuito separato da quello dell'espiazione di pena.

Ciò ha delle conseguenze anche per l'esecuzione della pena, che potrà essere anticipata sotto forma di custodia cautelare (o di sua prosecuzione se già in atto) dopo condanne di primo grado superiori a 5-10 anni, con una serie di garanzie aggiuntive per l'imputato. L'anticipazione verrebbe sospesa in caso di ammissibilità dell'appello.

In ogni caso, il rafforzamento del ruolo della difesa non va affrontato diminuendo i poteri del pubblico ministero, ma accentuando il suo ruolo e la posizione di terzietà dell'organo giurisdizionale.

Andrà inoltre ripensato globalmente il sistema penale, processuale e quello del trattamento e della rieducazione dei minori, anche nell'ambito di una revisione generale dell'ordinamento giudiziario minorile, che tenga conto, tra l'altro, della territorializzazione dei servizi.