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Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Il futuro del PD si sviluppa se non nega le sue radici.

Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda franz il 03/03/2015, 10:07

flaviomob ha scritto:E' corretto definire De Luca pregiudicato?

E' corretto prevedere che, nell'ipotesi che sia eletto presidente della regione Campania, venga automaticamente dichiarato decaduto dalla legge Severino?

Secondo me è corretto, nel senso che il termine si riferisce, in campo giuridico, a persone già sottoposte a giudizio e condannate. Si potrebbe anche obiettare che ci si dovrebbe riferire pero' solo a condanne definitive, visto che il sistema delle garanzie giuridiche prevede diversi gradi di giudizio e che spesso e volentieri una condanna si trasforma in assoluzione (o viceversa).

Per quanto riguarda la seconda domanda non sono un fine conoscitore dei menadri della legge Severino ma consultando la scheda di wikipedia osservo che anche qui il legislatore ha posto due paletti: 1) condanna definitiva, 2) pena superiore ai due anni.

Wikipedia ha scritto:I punti principali del decreto legislativo sono:[5]

Incandidabilità alle elezioni politiche per coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.
Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni politiche da parte delle giunte elettorali competenti e cancellazione dalla lista dei candidati.
Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, comunicazione del giudice competente alla Camera di appartenenza e mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile se l'incandidabilità è sopravvenuta dopo la sua elezione e prima della proclamazione degli eletti.
Incandidabilità di candidati con cancellazione dalla lista dei candidati e decadenza dei membri italiani del Parlamento europeo che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione.
Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di governo.
Incandidabilità alle cariche elettive regionali e sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali.
Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali.
Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità.
Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.
Durata dell'incandidabilità di 6 anni anche in assenza della pena accessoria, e nel caso di abuso di potere aumentata di 1/3.
La sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
Eliminazione del reato di corruzione induttiva dall'art. 317 c.p. e introduzione del nuovo reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" ai sensi del nuovo art. 319-quater c.p.


Sempre wikipedia riporta i procedimenti giudiziari a carico di De Luc: http://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_D ... giudiziari

Non ci sono, se la scheda è corretta, condanne definitive. Ci sono due condanne di primo grado per pene pecuniarie ed una con un anno di carcere. Poi ci sono assoluzioni e procedimenti in corso. Per questi in corso come per gli altri procedimenti ora al primo grado, se le sentenze dovessero confermare la colpevolezza ed erogare piu' di due anni di carcere, allora De Luca, come è successo a Berlusconi, decadrebbe.

Fin qui la legge, se ho interpretato bene cio' che sta scritto. Leggendo la scheda poi, vedo che un'incriminazione era (o è ancora) per aver nominato un project manager quando era commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Queste sono cazzatelle da stato borbonico, non reati gravi di corruzione contrari alla dignità della carica.
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda franz il 03/03/2015, 10:13

Il testo delle legge severino per quanto riguarda le candidature regionali è il seguente:



Capo III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

Art. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda pianogrande il 03/03/2015, 12:42

Grazie Franz.

Insomma, sulla candidabilità o meno mi sembra non ci siano dubbi.
Valgono solo sentenze definitive con condanna superiore a due anni o provvedimenti amministrativi definitivi.

Resta il pasticcio tra la candidabilità con eventuale elezione seguita da immediata decadenza.

O c'è qualcosa che mi sfugge?
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda franz il 03/03/2015, 23:29

Sicuramente.
Sfugge anche a me ... perché si parla da mesi di decadenza di De Luca da Sindaco.
Il che significa che per i sindaci dovrebbero (potrebbero) esserci regole diverse da quelle regionali e nazionali, sopra indicate.
ma francamente non ho tempo per indagare.

fate vobis.
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda ranvit il 04/03/2015, 9:09

Intervengo per De Luca sindaco da decenni della mia città. Non sono i fatti spesso citati che avrebbero dovuto suggerire a De Luca di farsi da parte (ed al PD nazionale di forzare la sua uscita dalle primarie), Sono tutte "infrazioni" quasi obbligate per un sindaco che voglia "fare"; in Italia infatti le leggi sono cosi' tante e aggrovigliate fra loro che solo un amministratore che non fa nulla riesce ad evitare una imputazione. E va anche aggiunto che nessuna delle "infrazioni" fa riferimento a "ruberie"; insomma se infrazioni ci sono state, sono state fatte tutte per risolvere problemi della città....
Io non ho votato alle primarie e non votero' neanche alle regionali. I due rappresentano, in modo molto diverso, la vecchia politica; Cozzolino, che per fortuna ha perso è l'erede del bassolinismo e cioè di quella politica che ha sfasciato la Campania! De Luca, che è stato un ottimo sindaco di Salerno, arriva ormai esusto e inacidito da vent'anni di lotta alla politica politicante....un renziano ante.litteram....ma che ora probabilmente farà disastri...
Forse è meglio che sia eletto ancora Caldoro, si è comportato abbastanza bene....
Il 60% degli italiani si è fatta infinocchiare votando contro il Referendum che pur tra errori vari proponeva un deciso rinnovamento del Paese...continueremo nella palude delle non decisioni, degli intrallazzi, etc etc.
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda mariok il 06/03/2015, 13:16

La stampa per fare clamore confonde le idee ai lettori, facendo una gran confusione tra decadenza da sindaco, sospensione dalla eventuale carica di presidente della regione, motivi di incompatibilità e decadenza per condanna.

Da quello che ho capito (faticosamente): De Luca non è un pregiudicato, in quanto condannato da sentenza di primo grado e quindi non definitiva (se lo fosse, anche Enzo Tortora sarebbe stato un pregiudicato).

Nel caso venisse eletto, a norma della legge Severino, non decadrebbe dalla carica, ma verrebbe sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Va osservato che De Magistris, che si è trovato nella stesa situazione (condanna di primo grado), dopo essere stato sospeso a norma della Severino, è stato reintegrato dal TAR. Con questo precedente, De Luca si dice certo, forse a ragione, che la stessa sorte toccherebbe anche a lui una volta eventualmente eletto e successivamente sospeso.

La sua decadenza da sindaco fu dovuta al fatto che era stato nominato vice-ministro del governo Letta, quindi nulla a che vedere con le sue vicende giudiziarie.

Quanto alla candidabilità, posto che per la legge italiana è candidabile non avendo riportato alcuna condanna definitiva, secondo il codice etico del PD, non sono eleggibili: coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato:
a) emesso decreto che dispone il giudizio;
b) emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione;
c) emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento; per un reato di mafia, di criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità individuale; per un delitto per cui sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; per sfruttamento della prostituzione; per omicidio colposo derivante dall'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.


Non sono candidabili inoltre coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;
b) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità ;
c) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;


Nessuna delle suddette previsioni è applicabile al caso De Luca.

Circa invece la valutazione politica della sua candidatura concordo in gran parte con le osservazioni di Ranvit, anche se è un po' dura da giustificare l'eventuale esclusione di un personaggio indubbiamente popolare, come dimostrano i risultati delle primarie e le innumerevoli volte in cui è stato insignito del titolo di sindaco più amato d'Italia.
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda pianogrande il 06/03/2015, 15:35

Sospeso in attesa di sentenza definitiva o di essere reintegrato dal TAR.

Proprio un lottatore, De Luca.

Capisco che la sua popolarità abbia indotto il PD a non sconsigliargli la partecipazione.

I voti sono come la pecunia.

Credo che il quadro (grazie anche a Mariok) sia ora abbastanza completo.

In effetti, sui giornali (almeno per il poco o tanto che ho letto io) tutte queste spiegazioni messe in bell'ordine non le avevo trovate.
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda franz il 06/03/2015, 18:37

mariok ha scritto:Nel caso venisse eletto, a norma della legge Severino, non decadrebbe dalla carica, ma verrebbe sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Va osservato che De Magistris, che si è trovato nella stesa situazione (condanna di primo grado), dopo essere stato sospeso a norma della Severino, è stato reintegrato dal TAR. Con questo precedente, De Luca si dice certo, forse a ragione, che la stessa sorte toccherebbe anche a lui una volta eventualmente eletto e successivamente sospeso.

Ecco, questo passaggio della sospensione me lo ero perso e chiarisce molte cose.

Dubito pero' che le motivazioni del TAR applicati a De Magistris siano applicabili pari-pari a De Luca, perché i due contrsto sono molto diversi (vedere motvazioni) https://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=CHF ... z=m&q=l&c=

Mi sono andato a leggere comunque anche l'art della legge Severino che si riferisce alla sospensione dalle cariche regionali.
Lo riporto per vostra informazione e per vedere se piu' teste riescono a capire questo astruso legalese
Art. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Per capire se è applicabile a De Luca bisogna leggere il piu' volte citato art 7.
Qui il link al testo completo. http://www.altalex.com/index.php?idnot=6096

Se capisco bene, e voi eventualmente smentitemi, abbiamo tre possibilità di sospensione:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [Antimafia, NDR]

Sgombiamo subito il campo dall'ultima ipotesi. Quella c). De Luca non è indagato per mafia.
Per la seconda (b) quello che avverà dopo l'elezione o la nomina non possiamo saperlo. Sarà indagato ed oggetto di misura di prevenzione per altre cose? Se succederà allora verrà sospeso. Altrimenti no. Quindi non di questo si parla oggi.
Rimane la prima. (a) che a sua volta fa riferimento all'Art 7, comma a,b, e c.
Ora il comma a fa riferimento al traffico di droga, il b ed i c fanno riferimenti a delitti elencati in particolari articoli.
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

La diffamazione nei confronti di Travaglio (e posso capire che per i suoi estimatori si tratti di reato aberrante e partocolarmente odioso) è l'art 595. Probabilmente la sospensione riguarda l'abuso d'ufficio che è il 323 (Termovalorizzatore di Salerno-nomina project manager, condannato in primo grado dal Tribunale di Salerno il 21 gennaio 2015 a un anno di reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici. (abuso d'ufficio)). Ma lì nell'Art 7 si parla di condanna definitiva, se ci sarà. Quindi da quello che capisco io, De Luca non sarà sospeso ... se fosse eletto.
Poi bisogna anche capire cosa sia la sospensione. Dall'art 8 vedo che si parla di non computo nel numero legale (quindi di sospensione dal voto). Su questa sospensione poi pendono diversi ricorsi di incostituzionalità (vedi http://dirittocivilecontemporaneo.com/2 ... ionale-de/ )
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Re: Primarie Campania: "Accendono i riflettori"

Messaggioda flaviomob il 08/03/2015, 15:34

Bisogna anche dire che il TAR non si basa sui precedenti, come tutta la giurisprudenza italiana, quindi potremmo anche arrivare al paradosso di una sentenza diversa per De Luca rispetto al sindaco napoletano...

Comunque, al termine di questa riflessione, anche per me una condanna di primo grado non determina la qualifica di pregiudicato, ma costituisce tuttavia un buon motivo per un politico di un partito SERIO per non candidarsi ed autosospendersi da tutte le cariche che ricopre. Pur sottolineando che esiste una maggioranza oggettiva di salernitani che esprime valutazioni molto positive del suo operato.


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