mariok ha scritto:Nel caso venisse eletto, a norma della legge Severino, non decadrebbe dalla carica, ma verrebbe sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Va osservato che De Magistris, che si è trovato nella stesa situazione (condanna di primo grado), dopo essere stato sospeso a norma della Severino, è stato reintegrato dal TAR. Con questo precedente, De Luca si dice certo, forse a ragione, che la stessa sorte toccherebbe anche a lui una volta eventualmente eletto e successivamente sospeso.
Ecco, questo passaggio della sospensione me lo ero perso e chiarisce molte cose.
Dubito pero' che le motivazioni del TAR applicati a De Magistris siano applicabili pari-pari a De Luca, perché i due contrsto sono molto diversi (vedere motvazioni)
https://it.finance.yahoo.com/q/bc?s=CHF ... z=m&q=l&c=Mi sono andato a leggere comunque anche l'art della legge Severino che si riferisce alla sospensione dalle cariche regionali.
Lo riporto per vostra informazione e per vedere se piu' teste riescono a capire questo astruso legalese
Art. 8
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle cariche regionali
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Per capire se è applicabile a De Luca bisogna leggere il piu' volte citato art 7.
Qui il link al testo completo.
http://www.altalex.com/index.php?idnot=6096Se capisco bene, e voi eventualmente smentitemi, abbiamo tre possibilità di sospensione:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all
'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [Antimafia, NDR]
Sgombiamo subito il campo dall'ultima ipotesi. Quella c). De Luca non è indagato per mafia.
Per la seconda (b) quello che avverà dopo l'elezione o la nomina non possiamo saperlo. Sarà indagato ed oggetto di misura di prevenzione per altre cose? Se succederà allora verrà sospeso. Altrimenti no. Quindi non di questo si parla oggi.
Rimane la prima. (a) che a sua volta fa riferimento all'Art 7, comma a,b, e c.
Ora il comma a fa riferimento al traffico di droga, il b ed i c fanno riferimenti a delitti elencati in particolari articoli.
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
La diffamazione nei confronti di Travaglio (e posso capire che per i suoi estimatori si tratti di reato aberrante e partocolarmente odioso) è l'art 595. Probabilmente la sospensione riguarda l'abuso d'ufficio che è il
323 (Termovalorizzatore di Salerno-nomina project manager, condannato in primo grado dal Tribunale di Salerno il 21 gennaio 2015 a un anno di reclusione e un anno di interdizione dai pubblici uffici. (abuso d'ufficio)). Ma lì nell'Art 7 si parla di condanna definitiva, se ci sarà. Quindi da quello che capisco io, De Luca non sarà sospeso ... se fosse eletto.
Poi bisogna anche capire cosa sia la sospensione. Dall'art 8 vedo che si parla di non computo nel numero legale (quindi di sospensione dal voto). Su questa sospensione poi pendono diversi ricorsi di incostituzionalità (vedi
http://dirittocivilecontemporaneo.com/2 ... ionale-de/ )
“Il segreto della FELICITÀ è la LIBERTÀ. E il segreto della Libertà è il CORAGGIO” (Tucidide, V secolo a.C. )
“Freedom must be armed better than tyranny” (Zelenskyy)