Licenziamento economico: la sentenza della Consulta obbliga al reintegro
reintegro del lavoratore in caso di licenziamento economico a fronte dell’inconsistenza della giustificazione addotta non deve essere una facoltà ma un obbligo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 59 depositata il primo aprile. La Consulta ha così dichiarato illegittimo l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla «riforma Fornero», nella parte in cui prevede che il giudice, una volta accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare», invece che «applica altresì» la tutela reintegratoria. L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è incostituzionale perché viola l’articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza.
La norma viola il principio di uguaglianza dal momento che la tutela è obbligatoria in caso di licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo mentre è facoltativa per quelli economici. Un diverso trattamento che non ha giustificazione al quale si associa l’irragionevolezza intrinseca del criterio distintivo adottato, che conduce a ulteriori e ingiustificate disparità. Per i licenziamenti economici, infatti, il legislatore rendendo la reintegrazione una sorta di opzione non indica criteri direttivi: la scelta tra due forme di tutela profondamente diverse, reintegratoria e indennitaria, è infatti rimessa a una valutazione del giudice, disancorata però da precisi punti di riferimento. Non si giustifica la diversità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa , quando il fatto è manifestamente insussistente. La sentenza rende quindi obbligatorio reintegrare il lavoratore anche nel caso del licenziamento economico, se il fatto è manifestamente insussistente.
https://www.corriere.it/economia/lavoro ... b220.shtml