Formigoni non può essere rieletto

Perché Formigoni non può essere rieletto
di VIttorio Angiolini
da l'Unità
La legge statale 165 del 2004, e quindi non di ieri, vieta la rielezione dei Presidenti delle Regioni dopo due mandati consecutivi a suffragio diretto. Una regoletta minima, quasi solo di galateo, per imporre il ricambio del personale politico ed evitare il formarsi di concentrazioni di potere e di rendite elettorali a vantaggio dei governanti. La Lombardia è un caso esemplare: in questa Regione, più che in ogni altra, la concentrazione nell’attuale Presidente Roberto Formigoni di potere politico personale, mischiato e confuso con pezzi rilevanti di potere economico in modo da far blocco e rendere pressoché immobile la società regionale, è ormai avvertita con fastidio crescente anche dallo schieramento di centro-destra.
Non è un cavillo legale. Si è detto, a scansare il problema, che il divieto stabilito nel 2004, non retroagendo per il passato, si applicherebbe solo ai presidenti eletti due volte a suffragio universale dopo l’entrata in vigore della legge, e dunque solo, potenzialmente, a partire dalle elezioni del 2015; ciò anche per mettere gli eletti al riparo dal sopraggiungere di limiti improvvisi e imprevisti al loro diritto di farsi rieleggere. Ma questo è assai discutibile. La regola da applicarsi per il futuro è solo quella del divieto di rielezione, di cui l’aver già svolto due mandati consecutivi per elezione diretta è solo una condizione di fatto non toccata dalla legge del 2004; sicché quella legge può applicarsi dal momento della sua entrata in vigore, vietando sin da allora un terzo mandato a seguire, senza per questo sortire effetti retroattivi sui mandati già svolti o in corso di svolgimento. Il sostenere che un tale limite colpisca in modo improvviso il diritto di farsi rieleggere è poi stravagante in situazioni come quella di Formigoni: poiché nel 2004 egli aveva già svolto un mandato come eletto dal Consiglio regionale e stava svolgendo il secondo, Formigoni vorrebbe oggi, dopo il terzo mandato, averne addirittura un quarto, governando ininterrottamente per un ventennio.
La questione non è solo quella del chiudere la stalla quando i buoi siano fuggiti, ossia di andare ad assicurare il ricambio ed evitare il pre-potere politico personale quando ormai i guasti di un governo ventennale si sarebbero prodotti. La questione è soprattutto che chi, come Formigoni, si ricandidi per la quarta volta, cercando di aggirare il divieto vigente dal 2004 con argomenti opinabili, non solo lo fa a suo rischio e pericolo ma lo fa a rischio e pericolo della Regione: dopo le elezioni, potrebbe infatti bastare il ricorso al Giudice di un singolo elettore per far cadere il Presidente e inficiare il risultato elettorale. È utile perciò che se ne parli: non foss’altro perché non si dica, quando il disastro accadesse, che nessuno sapeva.
11 febbraio 2010
di VIttorio Angiolini
da l'Unità
La legge statale 165 del 2004, e quindi non di ieri, vieta la rielezione dei Presidenti delle Regioni dopo due mandati consecutivi a suffragio diretto. Una regoletta minima, quasi solo di galateo, per imporre il ricambio del personale politico ed evitare il formarsi di concentrazioni di potere e di rendite elettorali a vantaggio dei governanti. La Lombardia è un caso esemplare: in questa Regione, più che in ogni altra, la concentrazione nell’attuale Presidente Roberto Formigoni di potere politico personale, mischiato e confuso con pezzi rilevanti di potere economico in modo da far blocco e rendere pressoché immobile la società regionale, è ormai avvertita con fastidio crescente anche dallo schieramento di centro-destra.
Non è un cavillo legale. Si è detto, a scansare il problema, che il divieto stabilito nel 2004, non retroagendo per il passato, si applicherebbe solo ai presidenti eletti due volte a suffragio universale dopo l’entrata in vigore della legge, e dunque solo, potenzialmente, a partire dalle elezioni del 2015; ciò anche per mettere gli eletti al riparo dal sopraggiungere di limiti improvvisi e imprevisti al loro diritto di farsi rieleggere. Ma questo è assai discutibile. La regola da applicarsi per il futuro è solo quella del divieto di rielezione, di cui l’aver già svolto due mandati consecutivi per elezione diretta è solo una condizione di fatto non toccata dalla legge del 2004; sicché quella legge può applicarsi dal momento della sua entrata in vigore, vietando sin da allora un terzo mandato a seguire, senza per questo sortire effetti retroattivi sui mandati già svolti o in corso di svolgimento. Il sostenere che un tale limite colpisca in modo improvviso il diritto di farsi rieleggere è poi stravagante in situazioni come quella di Formigoni: poiché nel 2004 egli aveva già svolto un mandato come eletto dal Consiglio regionale e stava svolgendo il secondo, Formigoni vorrebbe oggi, dopo il terzo mandato, averne addirittura un quarto, governando ininterrottamente per un ventennio.
La questione non è solo quella del chiudere la stalla quando i buoi siano fuggiti, ossia di andare ad assicurare il ricambio ed evitare il pre-potere politico personale quando ormai i guasti di un governo ventennale si sarebbero prodotti. La questione è soprattutto che chi, come Formigoni, si ricandidi per la quarta volta, cercando di aggirare il divieto vigente dal 2004 con argomenti opinabili, non solo lo fa a suo rischio e pericolo ma lo fa a rischio e pericolo della Regione: dopo le elezioni, potrebbe infatti bastare il ricorso al Giudice di un singolo elettore per far cadere il Presidente e inficiare il risultato elettorale. È utile perciò che se ne parli: non foss’altro perché non si dica, quando il disastro accadesse, che nessuno sapeva.
11 febbraio 2010