pianogrande ha scritto:La associazione mafiosa assomiglia ai reati fiscali di Al Capone.
Insomma, un modo per mandarli in galera bisogna pur trovarlo, in mancanza delle prove di altri crimini.
Non è esattamente così. Forse che in Italia è possibile condannare uno senza prove di reati? Non sono informato e spero di no. Uno dei capisaldi del diritto è che la responsabilità è individuale, personale. Quindi per condannare una persona occorre trovare le prove che lui abbia singolarmente commesso dei crimini, ucciso, riciclato, spacciato, trafficato, estorto oppure le prove che abbia fatto parte dell'associazione criminale o l'abbia sostenuta. Se poi ha anche fatto altri reati, provati, sarà condannato anche per quello.
Il reato di associazione
mafiosa con questo nome in svizzera non esiste ma esiste il reato di apparteneza e sostegno ad organizzazione criminale. vale per mafia, terrorismo ed ogni organizzazione criminale segreta.
Art. 260ter del codice penale svizzero.
Organizzazione criminale
1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,
chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale,
è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.
3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.
Quanto al fatto che sia difficile ricorrere a questo articolo, un parlamentare federale liberale ticinese (che ovviamente conosco personalmente e stimo) ha presentato un'interrogazione sul tema.
Vi propongo le domande (settembre 2014) e le rispsote ufficliali (novembre 2014)
Il grassetto è mio.
Testo depositatoNumerosi magistrati svizzeri si lamentano dell'
impossibilità pratica di applicare l'articolo 260 ter CP che punisce le organizzazioni criminali. I requisiti previsti da questa disposizione del nostro Codice penale sarebbero
troppo restrittivi. Ciò premesso, chiedo al Consiglio federale:
1. Ogni anno decine di rogatorie riguardanti atti compiuti in territorio straniero ed anche svizzero da parte di organizzazioni criminali operanti all'estero ed anche in Svizzera vengono inoltrate al Ministero pubblico federale e ai Ministeri pubblici cantonali. Quanti procedimenti penali sono stati
aperti in Svizzera negli ultimi
5 anni in relazione a queste segnalazioni circostanziate? Quante condanne sono state pronunciate in Svizzera nello stesso periodo per partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP?
2. L'eventuale introduzione di norme di punibilità dei reati associativi, analoghe a quelle in vigore negli Stati a noi confinanti, agevolerebbe l'attività investigativa e repressiva delle nostre autorità penali inquirenti?
3. Quante sono state negli ultimi 5 anni le
condanne pronunciate in Svizzera per concorso esterno ad un'associazione criminale secondo il modello penale italiano, oppure per "conspirancy" secondo il modello penale statunitense?
4. Vengono svolti accertamenti in relazione ai procedimenti penali pendenti in Svizzera e all'estero quando viene trattata una domanda di permesso di dimora di un cittadino straniero, a seconda che egli provenga da uno Stato dello spazio Schengen oppure da uno Stato terzo? Se sì, quali?
5. Di fronte alla minaccia del nuovo terrorismo di matrice islamico-fondamentalista, che può colpire ovunque, quali sono le revisioni necessarie del CP?
Risposta del Consiglio federale del 19.11.20141. Stando ai dati dell'Ufficio federale di statistica, tra il
2008 e il 2012 sono state pronunciate 44 condanne per partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter del Codice penale, CP). Non sono disponibili dati che permettono di evincere quante di queste condanne sono in relazione con una rogatoria estera. Non è nemmeno possibile distinguere quali condanne sono state inflitte per partecipazione e quali per sostegno a un organizzazione criminale. Al momento (ottobre 2014)
sono pendenti 89 procedimenti penali per la fattispecie di cui all'articolo 260ter CP.
2. Il Consiglio federale ritiene che il diritto penale materiale vigente sia sufficiente e adeguato, anche in confronto ad altri Stati confinanti. In particolare, il diritto svizzero permette di perseguire e punire anche i cosiddetti reati associativi commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.
La partecipazione o il sostegno a un organizzazione di questo tipo è punibile indipendentemente dal fatto che l'organizzazione abbia già commesso reati.
3. La Svizzera, analogamente a numerosi altri Paesi, non punisce il cosiddetto complotto (
conspiracy). Sono invece applicate le regole penali per il tentativo, la complicità e l'istigazione nonché, in caso di reati gravi, le norme sugli atti preparatori e gli atti di sostegno punibili.
4. Nell'esaminare il primo rilascio di un permesso di dimora, le autorità competenti
possono esigere che il richiedente presenti un estratto del casellario giudiziale del suo Paese oppure, se previsto da un accordo internazionale, acquisirlo tramite assistenza amministrativa. I cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS devono presentare un estratto del casellario giudiziale soltanto in casi motivati, se giudicato necessario per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Le autorità consultano inoltre i registri informatizzati di polizia quali RIPOL o il SIS.
Le competenti autorità di polizia e giudiziarie sono obbligate a notificare spontaneamente alle autorità responsabili del rilascio di permessi per stranieri i procedimenti penali pendenti in Svizzera. I richiedenti sottostanno inoltre a un obbligo di collaborazione, per cui sono tenuti a comunicare alle autorità i procedimenti penali in corso a loro carico. La mancata comunicazione costituisce un motivo di revoca secondo la legislazione in materia di stranieri. Va tuttavia esaminato nel singolo caso se un procedimento penale giustifica il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora. In determinati casi è appropriato un ammonimento o una sospensione della procedura fino alla conclusione del procedimento penale.
5. Il diritto penale svizzero punisce sia gli atti terroristici sia il sostegno o la partecipazione a un'organizzazione terroristica. Passibili di una pena detentiva a vita, tali reati sono puniti indipendentemente dalle convinzioni o dalle motivazioni estremistiche o religiose degli autori. Se necessario, il giudice tiene conto di questi elementi al momento della commisurazione della pena. Non è pertanto necessario adeguare il Codice penale in tal senso. Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo, il Consiglio federale sta tuttavia vagliando l'opportunità di introdurre una disposizione penale specifica contro la formazione e il reclutamento di terroristi.
Sul piano pratico ovviamente i magistrati italiani non possono procedere ad una rogatoria per un reato (associazione mafiosa) in un pase dove questo reato non è previsto ma devono utilizzare il reato piu' simile. Ma questo già lo sanno.
Il problema è la definizione:
Infatti la definizione normativa di associazione di tipo mafioso di cui al terzo comma dell'art. 416-bis è:
« L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. »
L'aspetto intimidatorio manca nel CP svizzero, che si limita all'organizzazione per "commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali". Naturalmente l'aspetto intimidatorio è previsto a parte come reato individuale, non associativo. Sono queste le differenze che possono generare difficoltà.
L'aspetto determinante pero' è quello del terzo comma, che riguarda le organizzazioni criminali estere. Sono pulibili i membri solo se questa organizzazione operava o intedeva operare in Svizzera. Credo che questa sia la principale limitazione, perché vanno ovviamente trovate le prove di tale "operatività". In diversi casi le prove ci sono e si provvede e credo che tutte le principali organizzazioni criminali italiane abbiano avuto grossi nuclei un po' in tutta l'europa, svizzera compresa. Il caso piu' recente è quello della criminalità calabrese.
“Il segreto della FELICITÀ è la LIBERTÀ. E il segreto della Libertà è il CORAGGIO” (Tucidide, V secolo a.C. )
“Freedom must be armed better than tyranny” (Zelenskyy)