Ferita grave alla Costituzione

Riporto, dalla pagina FB del Prof Carlo Fusaro
Manovra contro il popolo, esercizio provvisorio e Costituzione (23 dicembre 2018)
L'esercizio provvisorio - fino a quattro mesi - è espressamente previsto dalla Costituzione (art. 81 comma 5). In altre parole i padri costituenti avevano previsto che - occasionalmente - il Parlamento non facesse in tempo entro il 31 dicembre ad approvare il bilancio per l'anno successivo (poi la manovra di fine anno è diventata più complessa, triennale, e inglobante bilancio e modifiche sostanziali in modo da perseguire certi obiettivi).
Naturalmente essere costretti all'esercizio provvisorio non è cosa di cui un governo e una maggioranza possano vantarsi: è, come che vada, un insuccesso. Ciò può comportare un prezzo politico ed è soprattutto per questo che si cerca di evitarlo. I regolamenti parlamentari - a partire dal 1983 - sono costruiti apposta per dare alle Camere il tempo di dedicare il tempo necessario alla manovra di bilancio. C'è anche una legge che disciplina il ciclo di bilancio: la legge 243/2012. Essa prevede che il Governo presenti il ddl di bilancio (cioè la "manovra") ENTRO IL20 OTTOBRE. Ciò lascia all'esame delle due Camere due mesi e mezzo. E dà - specie alla prima Camera che lo esamina (ma anche alla seconda) - il tempo per un esame relativamente approfondito.
Da molti anni TUTTI i governi - DOPO approfondito esame da parte di una o di solito entrambe le Camere - presentano un c.d. MAXIEMENDAMENTO sul quale pone la fiducia: così decadono gli emendamenti e si risparmia tempo, costringendo al voto unico palese la maggioranza. Questa prassi è stata sempre criticata, giustamente: però è vero anche che i maxiemendamenti del Governo hanno sempre recepito (almeno in parte) gli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza e anche - in genere - di opposizione: a seguito di un esame approfondito da parte delle diverse commissioni e soprattutto della commissione bilancio.
NON E' MAI successo che la fase di Commissione sia DEL TUTTO venuta a mancare. Del resto la straordinarietà del caso 2018 sta nel fatto che il Governo è stato costretto a rifare di sana pianta il suo progetto, e non a seguito dell'esame parlamentare, ma a seguito di trattative in sede UE: del tutto legittime, si badi bene. Solo che invece di essere fatte PRIMA, sono state fatte DOPO: sicché la manovra - ovvero il maxiemendamento - stavolta è arrivata solo il 22 dicembre (due mesi di ritardo rispetto al 20 ottobre) con voto immediatamente successivo.
Com'è giusto - si badi bene - è la maggioranza ad avere il controllo dell'ordine dei lavori: ma naturalmente ciò vale in condizioni di normalità istituzionale. E' giusto che il Governo - dopo sufficiente esame parlamentare - porti a casa il suo bilancio (finché la maggioranza lo sostiene).
Quello che è sicuramente illegittimo a mente dell'art. 72 Cost. che dà indicazioni precise sul processo legislativo (e all'ultimo comma prevede che «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia... di approvazione di bilanci e consuntivi») è da parte del Governo sottrarre il proprio progetto, di fatto, a QUALSIASI ESAME in Commissione e in Aula. Il bilancio NON e' un decreto legge (su materia specifica per il quale si può anche immaginare un voto COMUNQUE entro i 60 gg., a meno che invada le materie escluse dall'art. 72 già citato): è l'atto fondamentale di politica economica ed è pieno oggi di norme sostanziali (che cioè innovano questa o quella disciplina per spendere di più o per spendere di meno).
In questo senso io credo davvero - tecnicamente - che il governo (Conte)/Salvini/DiMaio stia violando direttamente ed espressamente la Costituzione: facendo come NESSUN governo ha mai fatto dal 1948 a oggi.
Ecco perché si giustifica il tentativo di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale. Il punto - ripeto - qual è? Che un documento (il maxiemendamento) NON PUO' NEANCHE ESSERE LETTO, non dico analizzato e discusso, senza almeno alcuni giorni di tempo. Si può ragionare se il minimo tempo da dedicare a ciascuna camera sia - che so - dieci giorni o una settimana (o tre-quattro giorni in caso di emergenza). Ma NON può essere due ore! E' materialmente impossibile.
D'altra parte perché il Governo ha voluto spossessare le Camere (e i suoi stessi parlamentari) di ogni chance di discutere la manovra? Per non incorrere nell'esercizio provvisorio: cioè per non pagare un prezzo politico.
Ma la Costituzione VUOLE un certo ruolo del Parlamento e prevede espressamente, come dicevo sopra, l'esercizio provvisorio, se serve. Il valore costituzionale "ruolo minimo delle Camere" la Costituzione lo mette SOPRA il valore "bilancio annuale entro il 31 dicembre": riguardo al quale, in caso di impossibilità, prevede un rimedio. Invece la totale sottrazione del bilancio all'esame parlamentare NON ' E' LECITA perché la funzione essenziale di ciascuna Camera (avete voluto confermare il bicameralismo?) NON AMMETTE DEROGHE, NON AMMETTE IL PROPRIO ANNICHILIMENTO (del resto sappiamo tutti che i Parlamenti sono nati proprio per occuparsi di questo!).
Aggiungo l'art 72 Cost. per completezza
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].
Manovra contro il popolo, esercizio provvisorio e Costituzione (23 dicembre 2018)
L'esercizio provvisorio - fino a quattro mesi - è espressamente previsto dalla Costituzione (art. 81 comma 5). In altre parole i padri costituenti avevano previsto che - occasionalmente - il Parlamento non facesse in tempo entro il 31 dicembre ad approvare il bilancio per l'anno successivo (poi la manovra di fine anno è diventata più complessa, triennale, e inglobante bilancio e modifiche sostanziali in modo da perseguire certi obiettivi).
Naturalmente essere costretti all'esercizio provvisorio non è cosa di cui un governo e una maggioranza possano vantarsi: è, come che vada, un insuccesso. Ciò può comportare un prezzo politico ed è soprattutto per questo che si cerca di evitarlo. I regolamenti parlamentari - a partire dal 1983 - sono costruiti apposta per dare alle Camere il tempo di dedicare il tempo necessario alla manovra di bilancio. C'è anche una legge che disciplina il ciclo di bilancio: la legge 243/2012. Essa prevede che il Governo presenti il ddl di bilancio (cioè la "manovra") ENTRO IL20 OTTOBRE. Ciò lascia all'esame delle due Camere due mesi e mezzo. E dà - specie alla prima Camera che lo esamina (ma anche alla seconda) - il tempo per un esame relativamente approfondito.
Da molti anni TUTTI i governi - DOPO approfondito esame da parte di una o di solito entrambe le Camere - presentano un c.d. MAXIEMENDAMENTO sul quale pone la fiducia: così decadono gli emendamenti e si risparmia tempo, costringendo al voto unico palese la maggioranza. Questa prassi è stata sempre criticata, giustamente: però è vero anche che i maxiemendamenti del Governo hanno sempre recepito (almeno in parte) gli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza e anche - in genere - di opposizione: a seguito di un esame approfondito da parte delle diverse commissioni e soprattutto della commissione bilancio.
NON E' MAI successo che la fase di Commissione sia DEL TUTTO venuta a mancare. Del resto la straordinarietà del caso 2018 sta nel fatto che il Governo è stato costretto a rifare di sana pianta il suo progetto, e non a seguito dell'esame parlamentare, ma a seguito di trattative in sede UE: del tutto legittime, si badi bene. Solo che invece di essere fatte PRIMA, sono state fatte DOPO: sicché la manovra - ovvero il maxiemendamento - stavolta è arrivata solo il 22 dicembre (due mesi di ritardo rispetto al 20 ottobre) con voto immediatamente successivo.
Com'è giusto - si badi bene - è la maggioranza ad avere il controllo dell'ordine dei lavori: ma naturalmente ciò vale in condizioni di normalità istituzionale. E' giusto che il Governo - dopo sufficiente esame parlamentare - porti a casa il suo bilancio (finché la maggioranza lo sostiene).
Quello che è sicuramente illegittimo a mente dell'art. 72 Cost. che dà indicazioni precise sul processo legislativo (e all'ultimo comma prevede che «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia... di approvazione di bilanci e consuntivi») è da parte del Governo sottrarre il proprio progetto, di fatto, a QUALSIASI ESAME in Commissione e in Aula. Il bilancio NON e' un decreto legge (su materia specifica per il quale si può anche immaginare un voto COMUNQUE entro i 60 gg., a meno che invada le materie escluse dall'art. 72 già citato): è l'atto fondamentale di politica economica ed è pieno oggi di norme sostanziali (che cioè innovano questa o quella disciplina per spendere di più o per spendere di meno).
In questo senso io credo davvero - tecnicamente - che il governo (Conte)/Salvini/DiMaio stia violando direttamente ed espressamente la Costituzione: facendo come NESSUN governo ha mai fatto dal 1948 a oggi.
Ecco perché si giustifica il tentativo di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale. Il punto - ripeto - qual è? Che un documento (il maxiemendamento) NON PUO' NEANCHE ESSERE LETTO, non dico analizzato e discusso, senza almeno alcuni giorni di tempo. Si può ragionare se il minimo tempo da dedicare a ciascuna camera sia - che so - dieci giorni o una settimana (o tre-quattro giorni in caso di emergenza). Ma NON può essere due ore! E' materialmente impossibile.
D'altra parte perché il Governo ha voluto spossessare le Camere (e i suoi stessi parlamentari) di ogni chance di discutere la manovra? Per non incorrere nell'esercizio provvisorio: cioè per non pagare un prezzo politico.
Ma la Costituzione VUOLE un certo ruolo del Parlamento e prevede espressamente, come dicevo sopra, l'esercizio provvisorio, se serve. Il valore costituzionale "ruolo minimo delle Camere" la Costituzione lo mette SOPRA il valore "bilancio annuale entro il 31 dicembre": riguardo al quale, in caso di impossibilità, prevede un rimedio. Invece la totale sottrazione del bilancio all'esame parlamentare NON ' E' LECITA perché la funzione essenziale di ciascuna Camera (avete voluto confermare il bicameralismo?) NON AMMETTE DEROGHE, NON AMMETTE IL PROPRIO ANNICHILIMENTO (del resto sappiamo tutti che i Parlamenti sono nati proprio per occuparsi di questo!).
Aggiungo l'art 72 Cost. per completezza
Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].