Dispositivo dell'art. 633 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) → Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Chiunque(1) invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati (2) , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112 n. 1, 585 2] (3).
Note
(1) Si tratta di un reato comune, che dunque può essere commesso anche dal proprietario nei confronti del conduttore o altro soggetto che abbia il possesso dell'immobile, in quanto tale fattispecie richiede che l'agente non abbia il possesso o la disponibilità del bene.
(2) L'invasione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma deve sempre essere arbitraria ovvero posta in essere senza titolo autorizzativo.
(3) Il secondo comma configura un'aggravante che si pone in termini di specialità con quella prevista dall'art. 112, n. 1.
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