da diffidente il 09/10/2016, 9:33
Purtroppo le motivazioni delle sentenze non si possono trovare pubblicamente e credo siano date in lettura soltanto alle parti in causa, ma sono molto importanti anche solo per capire che cosa é sccesso senza essere influenzat da commenti, talvolta "partigiani", dei mass media.
In linea di princpio, quando vi é una differenza di giudizio fra PM e Giudice non é sempre vero che abbia ragione il secondo, per quello che ne sappiamo potrebbe essere il Giudice che ha deciso con parzialità o con errore legale, e la storia insegna che vi sono stati spesso casi di corruzione giudiziaria o di assoluzioni facili, tanto é vero che spesso la Corte di Cassazione annulla con rinvio certe assoluzioni.
Pero', ricordiamoci che il PM non é un Giudice Istruttore,c che deve ricostruire i fatti con imparzialità cercando di distinguere il Vero dal Falso, ma é un avvocat sia pure pubblico,, che deve cnvincere anche al di là della verità che l'imputato é colpevole. Non per niente é 'Avvvocato dell'a Accusa, anzi é l'avvocato di chi accusa. Non é tenuto a dire solo la verità, é il Giudice che deve scoprire ed accorgersi delle bugie che eventualmente dicono gli Avvocati dell'Accusa e quelli della Difesa e non dimentichiamo che il PM deve eseguire quello che il Procuratore Capo gli dice di fare.
Da quello che ho capito, nel caso di Marino, alcuni politici importanti hanno sporto denuncia contro Marino per Peculato relativamente a dei pranzi in ristoranti prestigiosi, con conti assai salati; gli accusatori dicevano che a quei pranzi invitava amici suoi per fatti privati, Marino rispondeva che aveva invitato persone per favorire la loro buona disposizione affinché si facessero accrdi per non so piu' quali manifestazioni cuturali o turistiche. In effetti, anche nelle aziende private talvolta si offrono pranzi a coloro con i quali sono in cors trattative importanti, é un modo, forse discutibile, per far loro avere una buona disposizione d'animo,se vogliamo e lo stesso Comune di Roma aveva stanziato dei fondi per effettuare questo genere di cose. Se questi pranzi erano un metodo, invero eticamente dubbio, ma legale, per arrivare a stringere accordi di promozione turistica, non é peculato, perché erano soldi spesi per conto del Comune e non per scopi privati. Ora, negli scontrini non c'é il nome dei presenti, né c sono fotografie o filmati di questi pranzi,per cui bsogna rimettersi alle testimonianze, Marino ha detto che c'erano degli ospiti di lavoro e questi hanno confermato; il PM ha provato a dire che quelle erano testimonianze false, ma , senza riprese video né fotografie, non c'erano prove oggettive e in caso di dubbio,come in questo caso di parola-contro-parola, si da ragione all'imputato.
Come scritto prima il PM non é tenuto a scoprire la verità di come sono andate le cose, questo é (era) compito del Giudice Istruttore, ma a cercare di convincere con tutti i mezzi che l'imputato é colpevole perché cosi' vogliono gli accusatori o il Procuratore Capo.
Senza prove che Marino mentisse sugli ospiti , non si puo' provare che sussista in quel cas specifico il "peculato" per cui diventa logico dedurre che , non sussistendo il fatto-Peculato, non sussista nemmeno il reato previsto dall'art 314 CP e la decisione del GUP si puo' cosi' spiegare.