Il diritto di difesa, definizione e caratteri
Pubblicato in Diritto processuale penale il 02/05/2016
Il diritto di difesa, negli ordinamenti giuridici moderni, è uno dei principali diritti riconosciuti all'imputato e all'indagato nel diritto processuale penale.
Il diritto di difesa è tecnico e sostanziale, nella prima accezione si verifica con il diritto e dovere di avere un difensore che guida la parte nel processo attraverso consigli tecnici, la seconda con la titolarità dell'imputato stesso che sceglie la tesi sulla quale dibattere la propria posizione, di ammissione o di sostegno dell'innocenza.
Il diritto si articola in diversi aspetti:
Il principio secondo il quale nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti. Fondamentale in questo senso è la forma di interrogatorio dell'imputato disciplinata dall'articolo 64 del codice di procedura penale.
Il di tacere, connesso anche al diritto di essere informato.
Il diritto alla contestazione del fatto.
Il diritto di nominare uno o due difensori o di essere assistito in mancanza da un difensore di ufficio, e di conferire in ogni stato e grado del procedimento.
Il diritto per i non abbienti di vedere garantiti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, il cosiddetto gratuito patrocinio.
Il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Il diritto alla prova.
L'interrogatorio in diritto processuale è una figura processuale con la quale una delle parti viene sottoposta a domande
relative all'oggetto del processo.
Il pubblico ministero che intenda sottoporre l'indagato a interrogatorio, gli deve fare notificare un "invito a presentarsi", contenente le generalità dell'indagato, il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, l'autorità davanti la quale si deve presentare, l'indicazione che si darà luogo all'interrogatorio.
L'indagato deve essere avvertito che il pubblico ministero potrà disporre l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza un legittimo impedimento, e la sommaria enunciazione del fatto che risulta dalle indagini compiute sino a quel momento.
L'invito deve essere notificato all'indagato almeno tre giorni prima della data fissata per l'interrogatorio, e al difensore almeno un giorno prima (eccetto casi di assoluta urgenza).
Se l'indagato è libero, l'interrogatorio può essere svolto personalmente dal pubblico ministero o su delega alla polizia giudiziaria (se è condotto personalmente dal pubblico ministero il difensore dell'indagato, preavvisato, può anche non essere
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