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Referendum acqua

Discussioni e proposte, prospettive e strategie per il Paese

Referendum acqua

Messaggioda franz il 02/06/2011, 9:52

Ricevo da Palmerini (noto venetista) un messaggio riguardante il referendum sull'acqua.

Ecco cosa dice.

C'era qualcosa che non capivo sul primo quesito referendario sull'acqua.

Sono andato a verificare e ho scoperto che :

Il referendum sull'acqua NON E' SULL'ACQUA !!!

Il quesito chiede invece di cancellare un intero articolo (il 23-bis) di 4 ( QUATTRO! ) pagine di una legge che allinea all'Europa e che riguarda QUASI TUTTI I SERVIZI PUBBLICI (acqua, spazzatura, trasporti locali ecc)

Al contrario di quello che fanno credere i promotori in questo articolo e' affermato:
- che la proprietà delle reti E' PUBBLICA
- che il servizio è garantito a tutti
- che si deve garantire la trasparenza nelle assegnazioni (e non la camorra)
- che le societa' multinazionali hanno grossi limiti nell'entrare
- che i guadagni delle societa' devono ESSERE LIMITATI AL RECUPERO DEGLI INVESTIMENTI

In pratica SE VINCE IL REFERENDUM
- si conservano LE BARONIE e LE CASTE POLITICHE parcheggiate negli enti
- si dice "NO" alla proprieta' pubblica delle rete
- si pongono le condizioni per VENDERE TUTTO ALLE MULTINAZIONALI

SCONVOLGENTE !!!!

Guarda in 30 minuti l'analisi delle leggi, e verifica di persona.


http://www.palmerini.net/blog/2011/05/3 ... nno-farlo/

Nel sito indicato ci sono maggiori dettagli.
C'è qui tra i forumisti qualcuno che sa darci maggiori ragguagli?
Immagino che se si elimina (abrogandola) una legge, entra in vigore il testo precedentemente adottato ...

Franz
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Re: Referendum acqua

Messaggioda pianogrande il 02/06/2011, 13:44

Bene.
Discutiamo nel merito dei referendum.

Ho letto, più o meno rapidamente, l'allegato.
Rilevo, subito, che parte dalla affermazione che lo stato (per decreto comunitario) debba privatizzare tutta la rete idrica e in una unica soluzione.
Questa non l'ho capita e, se qualcuno mi aiuta a capirla, glie ne sarò grato.

Parte dal solito trito principio per cui i politici sono disonesti e parassiti (vero) ma i privati no (ma guarda un po').
Dopodiché, precisa meglio: i privati delle multinazionali sono belve fameliche mentre quelli delle municipali (o giù di lì) sono virtuosi e dalla parte dei cittadini.

Per me, famelici e parassiti sono sia i politici che i privati (tanto è vero che, normalmente, un accordo per fregarci e spartirsi la torta ai nostri danni, lo trovano sempre).

I politici, però, almeno in linea di principio, possiamo controllarli.
I privati?
Mah!

Tra l'altro i referendum sull'acqua sono due.

Aggiungo, il secondo quesito (da Repubblica):
PROFITTI SULL'ACQUA (SCHEDA GIALLA)
Il secondo quesito propone l'abrogazione di una parte dell'art.154 del Decreto Legislativo n. 152/2006. Nello specifico, se vincessero i Sì sarebbe abrogata la norma che prevede che i privati possano stabilire una tariffa per il servizio idrico tenendo conto dell'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito", ovvero garantendosi un profitto. Votando No, la norma rimarrebbe valida.

Se questa non è privatizzazione dell'acqua qualcuno mi dica che cosa è.
Non sarebbe privatizzazione dell'acqua il dare in mano ai privati la distribuzione e la libertà di fissare le tariffe.
Ragazzi!
Non siamo mica qui a farci prendere per scemi.
Fotti il sistema. Studia.
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Re: Referendum acqua

Messaggioda cardif il 02/06/2011, 16:38

Che il referendum non sia sulla privatizzazione dell'acqua è una scoperta dell'acqua (calda); bastava un minimo di attenzione per saperlo, non studi approfonditi. Il problema è che l'acqua la vogliamo in casa; e ce la porta chi gestisce l'acquedotto. Questo può fare il prezzo che vuole; e se è alto c'è un posto dove andare a prendere l'acqua gratis?
La legge stabilisce che i privati possano fissare una tariffa per il servizio idrico tenendo conto dell'"adeguatezza della remunerazione del capitale investito". Chi controlla che i conti non vengano truccati per far risultare "adeguata" una remunerazione eccessiva? Si finisce come con le assicurazioni che intanto aumentano a loro piacimento le tariffe che noi paghiamo; poi con calma e col tempo l'Antitras potrà pure multarle; ma non si riesce nemmeno a sapere se pagano o no le multe.
E questo a prescindere dalla posizione 'nordista' del sig. Palmerini che risulta evidente dal messaggio che ha registrato sul suo sito (è stato aspirante Presidente della Provincia di Padova nel 2009 con la Lista Locale Venetie per L'Autogoverno, quando ha ottenuto 1.151 preferenze su 529.283 espresse, portando avanti una battaglia di autonomia del Veneto ben poco condivisa, evidentemente).
Ciò non toglie che i consorzi idrici siano anche carrozzoni per politici trombati; che ce ne siano alcuni che fanno male il loro dovere istituzionale, che gli acquedotti perdono acqua per vetustà (mica possono perdere vino), ecc ecc
Ma le tasse si pagano per dei servizi, mica solo per gli stipendi ai politici e per le bustarone sugli appalti. Se si privatizza tutto (scuola, distribuzione idrica, autostrade ...) ci dovrebbero ridurre in compenso le tasse. E questo la legge non lo prevede.
cardif
Ma mo' mi so' capito bene?
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Re: Referendum acqua

Messaggioda franz il 02/06/2011, 19:26

pianogrande ha scritto:Bene.
Discutiamo nel merito dei referendum.

Ho letto, più o meno rapidamente, l'allegato.
Rilevo, subito, che parte dalla affermazione che lo stato (per decreto comunitario) debba privatizzare tutta la rete idrica e in una unica soluzione.
Questa non l'ho capita e, se qualcuno mi aiuta a capirla, glie ne sarò grato.

Guarda, ho letto ed ascoltato anche io e mi pare che la lingua fosse italiana, quindi escludo incomprnesioni linguistiche.
Da nessuna parte si parla di privatizzare la rete, Anzi la legge puntualizza il carattere pubblico della rete.
Quello che diventa privataa è la gestione della rete, non la proprietà della stessa.
Altra cosa che ho inteso è che l'articolo di cui si chiede l'abrograzione non riguarda solo l'acqua ma tutti i servizi pubblici di carattere economico (salvo alcuni espressamente elencati).
Altra cosa è che trattandosi dell'adeguamento alla normativa comunitaria, se abroghiamo quella legge, il parlamento dovrà per forza votare una nuova legge, sempre in linea con la normativa comunitaria. Che in sostanza chiede quelle cose che abroghiamo.

Per quanto riguarda il ricupero del capitale investito il principio vale anche per l'ente pubblico. Se devo investire 100 milioni per rifare gli impianti, l'ammortamento dell'investimento (e del costo del capitale, se mi faccio prestare i soldi) deve essere pagato con le bollette e vale il principio che se uno usa molta accqua pagherà di piu'. Pubblico o privato, il principio è lo stesso. Non ci sono pranzi gratis e nemmeno l'aacqua lo è. Nel prezzo di vendita di un bene ci sono tutti i costi sostenuti per l'investimento e quanto serve per poter fare gli inventimenti futuri. Perché senza soldi poi succede che nessuno fa gli investimenti (come ora che gli accquedotti fanno acqua da tutte le parti).

Ovviamente posso aver capito male.

Franz
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Re: Referendum acqua

Messaggioda flaviomob il 03/06/2011, 0:26

-E' parola di Wikipedia.
-Rendiamo grazie alla rete.

http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum ... _in_Italia

Primo quesito
Colore scheda: rosso
Titolo: Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione
Descrizione: Il quesito prevede l'abrogazione delle norme che attualmente prevedono l'obbligo di gara per affidare la gestione (non la proprietà, che resterebbe pubblica) dei servizi pubblici locali a operatori privati o a società miste dove il capitale privato non è inferiore al 40%.

Testo del primo quesito

Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?


"Dovremmo aver paura del capitalismo, non delle macchine".
(Stephen Hawking)
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Re: Referendum acqua

Messaggioda cardif il 03/06/2011, 1:16

Nell'art. 15 del D.L. 135/2009 vi è un riferimento al Trattato che istituisce la Comunità europea.
L'art. 3 del Trattato stabilisce che "l'azione della Comunità comporta...
c) "un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;"
Non ostacolare la libera circolazione non significa consentire obbligatoriamente, liberalizzare tutto.
Non si sancisce l'obbligo di affidare la gestione di un servizio a soggetti privati, ma solo di affidarlo tramite gara pubblica, in regime di concorrenza, qualora si decida di farlo.
L'art. 23-bis del DL 112/2008 che si vuole abrogare, invece, prevede in ogni caso (in via ordinaria) l'affidamento a imprenditori privati, o a società miste la gestione dei servizi.
Così la interpreto io.
Ma mo' mi so' capito bene?
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Re: Referendum acqua

Messaggioda Iafran il 03/06/2011, 9:11

cardif ha scritto:Così la interpreto io.

Io non mi aspetto niente di buono (per i cittadini) da questi governanti! ;)
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Re: Referendum acqua

Messaggioda gabriele il 03/06/2011, 12:23

Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica).
- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale", le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita',non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le
soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio gia' a loro affidato.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui al l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno", tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) (SOPPRESSA);
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta' orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. Chi non sa nemmeno insegnare, dirige. Chi non sa nemmeno dirigere, fa il politico. Chi non sa nemmeno fare il politico, lo elegge.
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Re: Referendum acqua

Messaggioda pianogrande il 03/06/2011, 15:46

Un servizio pubblico come l'acqua, ma non solo, è già finanziato dalle nostre tasse.
Tutte queste disquisizioni e regolamentazioni sulla remunerazione del capitale investito, sono, già di per sé, assolutamente anomale e fuorvianti.
Il servizio pubblico me lo deve dare lo stato.
Lo stesso stato deve determinare le tariffe che per definizione non è assolutamente d'obbligo che coprano la spesa.
Se passasse questo principio, le tasse non sarebbero più da pagare.
Io non voglio discutere le tariffe con un privato (per questo voterò SI' ai referendum).
Se lo stato vuole affidare (in appalto?, in associazione?) la gestione di una rete ad un privato, che lo faccia pure.
Se la veda lui con il privato (col quale non voglio avere niente a che fare) e se la veda con me per le tariffe.
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Re: Referendum acqua

Messaggioda flaviomob il 05/06/2011, 18:58

http://www.repubblica.it/politica/2011/ ... ef=HREC1-2

REFERENDUM

Costi, dispersione, efficienza
i falsi miti dell'acqua privata


In vista dell'appuntamento del 12 e 13 giugno, Altraeconomia ha realizzato un dossier che sfata, punto per punto, tutte le false credenze nate intorno alla privatizzazione del servizio idrico italiano. Gli acquedotti pubblici non sono affatto dei "colabrodo". E gestione privata il più delle volte fa rima con bolletta salata
di GIULIA CERINO

MITO numero uno: gli acquedotti "pubblici" sono dei colabrodo. "Falso: secondo i dati di Mediobanca, il peggiore, se consideriamo la dispersione idrica (litri immessi in rete e non fatturati/abitanti/lunghezza della rete gestita), è quello di Roma, dove l'acquedotto è affidato ad Acea, una spa quotata in borsa i cui principali azionisti sono il Comune di Roma, Francesco Gaetano Caltagirone e Suez". In vista del referendum del 12 e 13 giugno, Altraeconomia ha pubblicato un dossier "speciale" 1. Lo scopo? Sfatare punto per punto tutte le false credenze nate intorno alla privatizzazione del servizio idrico italiano. A partire dai costi. Secondo il Conviri (Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche), per i prossimi 30 anni servono circa 64 miliardi di euro per la manutenzione e l'ammodernamento delle reti idriche di casa nostra. Due miliardi l'anno, una cifra standard necessaria in ogni caso, a prescindere dall'esito del referendum. Di questi, il 49,7% è diretto al comparto acquedottistico (per nuove reti, impianti e per manutenzione) mentre il 48,3% alle fognature e alla depurazione. A metterci i quattrini dovrebbero essere lo Stato, le Regioni e i Comuni d'Italia dato che quelli - spiega Pietro Raitano, direttore del mensile Altreconomia e curatore del dossier Speciale Referendum - sono "soldi delle nostre tasse, gli stessi che vengono usati anche per riparare le strade, per costruire il ponte sullo Stretto o per la Difesa".



Ed ecco sfatato il secondo mito. Con l'ingresso dei privati, la bolletta non si ridimensionerà. Al contrario, ai costi standard appena elencati se ne aggiungono altri. Per fare i lavori infatti (gli stessi che dovrebbero fare gli enti pubblici) le aziende punteranno al risparmio tentando di "scaricare l'investimento sulle bollette, come previsto dalla legge". Dunque, nel conto di ogni italiano saranno inclusi, oltre ai lavori ordinari, "anche gli utili delle aziende", spiega Raitano. La concorrenza tra privati non basterà a contenere i costi. Anzi. In assenza di ulteriori interventi normativi e in virtù della legge Galli del 1994, come modificata dal dl 152/2006, i costi di tutti gli investimenti sulla rete acquedottistica finiranno in bolletta. Il business ringrazia. I consumatori non proprio perché - conclude Raitano - pretendere tariffe più basse significherebbe - trattando con dei privati - "necessariamente un blocco degli investimenti".

La privatizzazione della gestione dell'acqua prevista dal decreto Ronchi (numero 135 del 2009) ha dunque di fatto provocato un aumento dei costi. A dimostrarlo sono anche le cifre del rapporto Blue Book 4 che ha pensato di confrontare le tariffe della gestione privata con quelle in house. Risultato? Nel primo caso sono aumentate del 12% rispetto alle previsioni, nel secondo il dato è rimasto quasi costante (solo l'1% in più). Conferma la tendenza anche l'annuale dossier 5, realizzato dall'Osservatorio Prezzi & Tariffe di Cittadinanzattiva, dal quale si scopre che dal 2008 il costo dell'acqua non ha fatto che aumentare: la media è del più 6,7%, con aumenti del 53,4% a Viterbo (record nazionale), Treviso (+44,7%) Palermo (+34%) e in altre sette città, dove gli incrementi hanno superato il 20%: Venezia (+25,8%), Udine (+25,8%), Asti (+25,3%), Ragusa (+20,9%), Carrara (+20,7%), Massa (+20,7%) e Parma (+20,2%).

In generale, gli incrementi si sono registrati in 80 capoluoghi di provincia ma è la Toscana che si conferma la regione con le tariffe mediamente più alte (369 euro). Costi più elevati della media nazionale anche in Umbria (339 euro), Emilia Romagna (319 euro), Marche, Puglia (312 euro) e Sicilia (279 euro) mentre capita spesso di trovarsi di fronte a differenze all'interno di una stessa regione: l'acqua di Lucca costa 185 euro in meno di quella di Firenze, Pistoia e Prato. Stessa cosa in Sicilia: tra Agrigento e Catania lo scarto è di 232 euro. D'altra parte, la logica che muove ogni business degno di tale nome - scrive Luigino Bruni, docente di economia politica all'università Milano-Bicocca - è quella di fare utili, possibilmente a breve termine. Il ragionamento fila: "Le imprese private hanno per scopo il profitto. Chi massimizza il profitto non tiene conto dell'ottimo sociale e difficilmente può essere controllato, nemmeno con un meccanismo di sanzioni".

Sul tema dell'acqua poi sembra circolino tanti altri falsi miti. Si dice, ad esempio, che la gestione privata della rete idrica sia molto efficiente. Sbagliato. "Uno dei migliori acquedotti del nostro Paese - spiega Raitano - è quello di Milano, al cento per cento di gestione pubblica, dove l'acqua viene controllata più volte al giorno e le dispersioni sono minime". E' quindi "dogmatico dire che la gestione privata garantisce una migliore gestione della rete. Le esperienze che si sono fatte in questi anni in Calabria, ad Agrigento, a Latina dimostrano che dove gli acquedotti sono passati in mano ai privati c'è stato solo un aumento delle tariffe". E' successo in Calabria, dove alcuni sindaci della Piana di Gioia Tauro si sono visti raddoppiare la bolletta. A San Lorenzo del Vallo, comune di 3.521 abitanti della provincia di Cosenza, il conto è salito da 100 a 190 mila euro l'anno perché - spiega il sindaco - l'azienda che gestisce l'acqua in tutta la Calabria (la So.Ri.Cal) con concessione trentennale ha arbitrariamente aumentato la tariffa del 5%. Una cifra, questa, pari all'intero bilancio del piccolo comune che, non avendo saldato il debito, e stato dichiarato moroso.

Privati o no, la gestione idrica pubblica in Italia sembra aver fallito. Il Belpaese spreca acqua continuamente. Ogni giorno si perdono circa 104 litri di sangue blu per abitante, il 27% di quella prelevata. Considerando ogni singolo italiano si scopre che consumiamo a testa in media 237 litri di liquido al giorno: 39% per bagno e doccia, 20% per sanitari, 12% per bucato, 10% per stoviglie, 6% per giardino, lavaggi auto e cucina, 1% per bere e 6% per altri usi. A fronte di un terzo dei cittadini che non ha un accesso regolare e sufficiente alla risorsa idrica, otto milioni di italiani non ne hanno di potabile e 95 milioni di litri di acqua che, ogni anno, vengono usati per l'innevamento artificiale. Dunque il problema - conclude il dossier - non si risolve nemmeno affidando l'acqua ai privati che - per loro natura - tenderebbero a spostare le reti idriche nelle zone d'Italia più fruttuose. Il punto semmai è la totale assenza di un piano normativo, economico ed amministrativo nazionale volto a finanziare e supportare le tecnologie necessarie. In alcune regioni d'Italia mancano ancora gli Ato, ambiti territoriali ottimali, territori appunto su cui sono organizzati servizi pubblici integrati. Come quello dell'acqua o dei rifiuti.
(05 giugno 2011)

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