TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA GRANDE GIAMARIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA
PREAMBOLO
La Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, qui di seguito denominati “le Parti", consapevoli dei profondi legami di amicizia tra i rispettivi popoli e del comune patrimonio storico e culturale;
decise ad operare per il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilita, in particolare nella regione del Mediterraneo;
impegnate, rispettivamente, nell'ambito dell'Unione Europea e dell'Unione Africana nella costruzione di forme di cooperazione ed integrazione, in grado dì favorire l'affermazione della pace, la crescita economica e sociale e la tutela dell'ambiente;
ricordando l'importante contributo dell'Italia al fine del superamento del periodo dell'embargo nei confronti della Grande Giamahiria;
tenendo conto delle importanti iniziative già realizzate dall'Italia in attuazione delle precedenti intese bilaterali;
esprimendo la reciproca volontà di continuare a collaborare nella ricerca, con modalità che saranno concordate tra le Parti, riguardante i cittadini libici allontanati coercitivamente dalla Libia in epoca coloniale;
ritenendo di chiudere definitivamente il doloroso "capitolo del passato", per il quale l'Italia ha già espresso, nel Comunicato Congiunto del 1998, il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana, con la soluzione di tutti i contenziosi bilaterali e sottolineando la ferma volontà di costruire una nuova fase delle relazioni bilaterali, basata sul rispetto reciproco, la pari dignità, la piena collaborazione e su un rapporto pienamente paritario e bilanciato;
esprimendo, pertanto, l'intenzione di fare del presente Trattato il quadro giuridico di riferimento per sviluppare un rapporto bilaterale "speciale e privilegiata", caratterizzato da un forte ed ampio partenariato politico, economico e in tutti i restanti settori della collaborazione;
hanno convenuto quanto segue:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Rispetto della legalità internazionale
Le Parti, nel sottolineare la comune visione della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, si impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi da esse sottoscritti, sia quelli derivanti dai principi e dalle norme del diritto Internazionale universalmente riconosciuti, sia quelli inerenti al rispetto dell'Ordinamento Internazionale.
Articolo 2
Uguaglianza sovrana
Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Esse rispettano altresì il diritto di ciascuna delle Parti di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale.
Articolo 3
Non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza
Le Parti si impegnano a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite,
Articolo 4
Non ingerenza negli affari interni
1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella giurisdizione dell'altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato.
2. Nel rispetto dei principi della legalità internazionale, l'Italia non userà, ne permetterà l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro la Libia e la Libia non userà, né permetterà, l'uso dei propri territori in qualsiasi atto ostile contro l'Italia.
Articolo 5
Soluzione pacifica delle controversie
In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato alla stipula del presente Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, le Parti definiscono in modo pacifico le controversie che potrebbero insorgere tra di loro, favorendo l'adozione di soluzioni giuste ed eque, in modo da non pregiudicare la pace e la sicurezza regionale ed, internazionale.
Articolo 6
Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Le Parti, di comune accordo, agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
Articolo 7
Dialogo e comprensione tra culture e civiltà
Le Parti adottano tutte le iniziative che consentano di disporre di uno spazio culturale comune, ispirandosi ai loro legami storici ed umani. Le iniziative suddette si ispirano ai principi della tolleranza, della coesistenza e del rispetto reciproco, della valorizzazione e dell'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale nel contesto bilaterale e regionale.
[...]
Il resto lo trovate su:
http://www.repubblica.it/2008/05/sezion ... cordo.html
Chi sa, fa. Chi non sa, insegna. Chi non sa nemmeno insegnare, dirige. Chi non sa nemmeno dirigere, fa il politico. Chi non sa nemmeno fare il politico, lo elegge.