Il giudice Antonio Scarpa del Tribunale di Salerno ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto e l’accesso alle tecniche di procreazione assistita per una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1, superando di fatto l’articolo 1 della legge 40 che vieta di accedere alla fecondazione assistita a chi non ha problemi di sterilita’. Lo rende noto il legale della coppia, l’avvocato Filomena Gallo.
La coppia, portatrice di una patologia che causa la degenerazione e la morte motoneuronale con la conseguente inarrestabile paralisi e atrofia di tutta la muscolatura scheletrica (e costituisce oggi la piu’ comune causa genetica di morte dei bambini nel primo anno di vita) si era rivolta al ginecologo Domenico Danza per accedere alla procreazione medicalmente assistita e poter effettuare la diagnosi preimpianto con tecniche combinate di citogenetica e di genetica molecolare, al fine di avere un figlio che potesse vivere. Lo specialista non ha potuto consentire l’accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita perche’ la Legge 40 del 2004 lo consente solo per casi di sterilita’/infertilita’.
Ma il giudice Antonio Scarpa, nella sentenza ha stabilito che “Il diritto a procreare, e lo stesso diritto alla salute dei soggetti coinvolti, verrebbero irrimediabilmente lesi da una interpretazione delle norme in esame che impedissero il ricorso alle tecniche di pma da parte di coppie, pur non infertili o sterili, che pero’ rischiano concretamente di procreare figli affetti da gravi malattie, a causa di patologie geneticamente trasmissibili; solo la pma attraverso la diagnosi preimpianto, e quindi l’impianto solo degli embrioni sani, mediante una lettura “costituzionalmente” orientata dell’art. 13 L.cit., consentono di scongiurare tale simile rischio”.
Il Tribunale di Salerno, per la prima volta in assoluto, ha quindi consentito di ricorrere alla procreazione assistita preceduta da diagnosi genetica preimpianto alla coppia fertile e che ha gia’ avuto altre 4 gravidanze naturali, ordinando il trasferimento in utero dei soli embrioni sani, superando con una interpretazione della legge 40 in linea con la Carta Costituzionale, il disposto dell’art.1 comma 2 e art. 4 comma 2 della stessa legge 40 che stabilisce il divieto ad accedere alla fecondazione assistita a chi non ha problemi di sterilita’.
“Il tribunale di Salerno - commenta l’avvocato Gallo - ha emesso una decisione chiara e rispettosa dei diritti dei soggetti coinvolti. Sono stati oggi riconosciuti e affermati diritti inviolabili, trascurati dalla legge 40/04 e invece tutelati costituzionalmente: tutela del diritto alla salute della donna; tutela del diritto all’informazione nel trattamento sanitario; tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile”.
Fonte AGI da www.diritto-oggi.it
13/01/2010 17.17.09