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Art 18

MessaggioInviato: 07/05/2024, 13:01
da Robyn
Si è pensato che liberando l'uscita nell'art 18 la precarietà potesse diminuire,ma non è stato così perché la precarietà ha continuato ad imperversare provocando guasti alla democrazia e alla vita delle persone.Allora se in passato l'art 18 era un tabù per una parte adesso l'attuale formulazione è un tabù per un'altra parte.Di interventi sull'art 18 possono esserci ma non possono portare ad incertezza interpretativa.Per i disciplinari stabilire max tre infrazioni disciplinari in un'anno dopodiché può esserci il licenziamento.Per i motivi economici stabilire che se non esistono elementi chiari che giustificano il licenziamento il giudice può fare la reintegrazione.Ma la precarietà continuerà ad essere insita nel sistema per cui bisogna creare un contratto a tempo indeterminato in cui far fluire i contratti a termine e questo non può che essere il contratto intermittente dove bisogna coprire almeno il 90% della paga durante i periodi di inattivita in cui il lavorare può seguire dei corsi di formazione,questo pero significa limitare ad alcuni casi i contratti a termine non si puo creare un nuovo contratto e lasciare i contratti a termine cosi come sono.E' un contratto a tempo indeterminato in forma attenuata che però seguendo la formazione durante i periodi di inattività può portare più facilmente ad evitare la trappola della precarietà.Infine mai nel liberalismo nel contrasto degli interessi fra lavoratori ed aziende si assegna più potere ad una e meno all'altra parte,coloro che assegnano un potere indiscriminato ai datori di lavoro non possono definirsi liberali

Re: Art 18

MessaggioInviato: 07/05/2024, 21:46
da Robyn

Re: Art 18

MessaggioInviato: 08/05/2024, 12:48
da Robyn
Per i disciplinari non ci sono problemi di indeterminatezza se si stabiliscono max tre infrazioni disciplinari in in un'anno dopodiché può eserci il licenziamento.La determinatezza e un po più complicata per i motivi economici.L'unica possibilità è che nel caso del gmo se il licenziamento è privo di causa il giudice fa la reintegrazione perché può farla risalire alla discriminazione.Nel caso esista qualche elemento nel gmo ci dovrebbe essere per lo meno l'obbligo di repechage se si viola l'obbligo di repechage c'è la reintegrazione

Re: Art 18

MessaggioInviato: 08/05/2024, 21:52
da Robyn
L'obbligo di repechage consiste nel verificare se esiste una diversa collocazione aziendale per il lavoratore da parte del datore lavoro e questo avviene in modo antecedente al recesso,repechage che comunicherà al momento del recesso al lavoratore che potrà presentare ricorso.Il giudice valuta il repechage compilato dal datore di lavoro senza entrare nel merito delle scelte aziendali e se giudica il licenziamento privo di causa fa la reintegrazione negli altri casi c'è l'indennità.Il mancato espletamento della prassi del repechage quando il datore di lavoro comunica il licenziamento comporta un licenziamento nullo e quindi c'è la reintegrazione.Nel repechage se afferma che quella postazione di lavoro verrà eliminata questo comporterà che non potrà assumere un'altro lavoratore per la postazione eliminata,perché potrebbe impiegarlo con una retribuzione più bassa al fine di conseguire un'utile

Re: Art 18

MessaggioInviato: 25/05/2024, 21:35
da Robyn
Ma perché Renzi continua a dire che la eliminazione della pratica delle dimissioni in bianco è opera del suo governo?Le cose non stanno cosi,non raccontiamo balle. Fu il governo di csx antecedente a Renzi a vietare la pratica delle dimissioni in bianco.Semplicmente lui l'ha reintrodotta con il job act perché la destra l'aveva cancellata