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Referendum eutanasia

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Re: Referendum eutanasia

Messaggioda pianogrande il 22/02/2022, 15:56

franz ha scritto:Qui un interessante articolo di Pietro Ichino sul tema

PIETRO ICHINO NWSL
http://www.pietroichino.it

MA QUALE EUTANASIA? IL COLPEVOLE INGANNO REFERENDARIO
Il quesito bocciato dalla Corte costituzionale avrebbe reso legittima l’uccisione del consenziente anche quando si fosse trattato di persona perfettamente sana, anche quando il consenso fosse stato dato per gioco, o perfino per denaro. È online il mio secondo editoriale telegrafico di oggi.

https://www.pietroichino.it/?p=60756

Se il referendum fosse stato ammesso dalla Consulta e fosse prevalso il “Sì”, l’articolo 579 del codice penale sarebbe stato riscritto in questo modo:

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni 18; 2) contro una persona inferma di mente […]; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Dunque, salvi i casi del minorenne, dell’infermo di mente e del turlupinato, l’omicidio della persona consenziente sarebbe stato riconosciuto come sempre pienamente legittimo. Non soltanto – si badi bene – di una persona malata che soffre gravemente: anche di una persona qualsiasi, sana come un pesce. “Quella persona mi ha chiesto di ucciderla e la ho accontentata: che cosa ho fatto di male?”.

In questa “riforma” dell’articolo 579 del codice penale che si è tentato di far passare per via referendaria l’eutanasia del malato terminale è soltanto un caso particolare: l’effetto principale della modifica proposta sarebbe stato quello di legittimare anche il gioco macabro o il rito satanico il cui copione comportasse la disponibilità di uno dei partecipanti a farsi sopprimere; oppure il contratto col quale una persona vendesse la propria vita, per esempio in cambio di denaro per i propri figli. E però gli organi di informazione – tutti! – lo hanno fino a ieri presentato come il “referendum sull’eutanasia”, inducendo a sottoscriverlo più di un milione di persone. Se la Corte costituzionale non lo avesse bocciato (come ha fatto sacrosantamente, perché neppure una maggioranza elettorale schiacciante può legittimare il rito satanico assassino, o il contratto con cui una persona vende la propria vita), stante il pessimo lavoro fatto su questo tema dai media, questo referendum avrebbe anche rischiato di raccogliere nelle urne una maggioranza di “Sì”. I grandi fautori del metodo referendario – radicali in testa a tutti – farebbero bene a riflettere a fondo su questo grave incidente di percorso.

E ora, come la stessa Corte costituzionale chiede, il Parlamento faccia la sua parte mettendo a punto e approvando la legge sul fine vita.


Anche i referendum abrogativi hanno i loro limiti.
Sto imparando qualcosa da questo dibattito e, a questo punto, sono d'accordo anche io sulla inammissibilità.
E questo immobilismo parlamentare; il bassissimo livello del nostro parlamento; va a fare il paio con la figura miserabile fatta con la elezione del presidente della repubblica.
Non abbiamo il referendum propositivo; secondo me un asse portante della sovranità popolare.

i Radicali sono ormai abituati alle fifguracce.
Hanno fatto cose ottime in passato ma sempre meno nel presente e solo grazie a eccellenze come Marco Cappato perché il resto è diventato (ahimé, Bonino compresa) un semplice tassello della vetrina del centro in attesa di chi offre di più.
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Re: Referendum eutanasia

Messaggioda trilogy il 22/02/2022, 18:02

C'è la Sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 che pone dei vincoli chiari e sarebbe sufficiente sia a scrivere una legge, che a colmare un eventuale vuoto normativo creato dal referendum.
Inoltre c'è sempre l' Art. 575 del CP "Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno." Ma la legge in Parlmento non si fa, il referendum popolare non si fa.

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019. Sentenza 242/2019
https://www.cortecostituzionale.it/acti ... numero=242
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Re: Referendum eutanasia

Messaggioda trilogy il 22/02/2022, 18:21

Riprendendo l'esempio di Ichino.
Viene uccisa una persona in un rito satanico.
L'esecutore viene accusato di omicidio ai sensi art.575 CP + varie aggravanti.
L'avvocato difensore sostiene che il morto "era consenziente", e il fatto non è previsto come reato dal codice penale.
A questo punto il guidice deve approfondire il contenuto e la forma di questo "consenso" e va a prendere la sentenza 242/2019:
autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente

E il satanista omicida finisce in carcere per per oltre 20 anni 8-)
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Re: Referendum eutanasia

Messaggioda pianogrande il 22/02/2022, 19:03

trilogy ha scritto:Riprendendo l'esempio di Ichino.
Viene uccisa una persona in un rito satanico.
L'esecutore viene accusato di omicidio ai sensi art.575 CP + varie aggravanti.
L'avvocato difensore sostiene che il morto "era consenziente", e il fatto non è previsto come reato dal codice penale.
A questo punto il guidice deve approfondire il contenuto e la forma di questo "consenso" e va a prendere la sentenza 242/2019:
autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente

E il satanista omicida finisce in carcere per per oltre 20 anni 8-)


E continuo ad imparare o, quanto meno, ad aggiornarmi.
Grazie.
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Re: Referendum eutanasia

Messaggioda Robyn il 22/02/2022, 19:45

Basta quindi riprendere la pronuncia di illegittimità costizionale della corte costituzionale per fare una legge.In casi limite è il comitato etico territorialmente competente che da il parere e la struttura pubblica che è autorizzata ad interrompere le terapie non è certo una qualsiasi persona che può essere autorizzata,per gli altri casi invece servono sempre le cure palliative.Per esclusione rimane lo stato vegetativo persistente che non è semplice da regolare.Nello stato vegetato persistente il risveglio può esserci anche dopo molti anni ma sono pochi casi
Locke la democrazia è fatta di molte persone
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Re: Referendum eutanasia

Messaggioda franz il 23/02/2022, 18:17

Vedo che si gioca a "facciamo gli avvocati" (o i giudici, come se fossimo a Forum).
Allora gioco anche io

Sono due reati diversi
Art. 579 Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [c.p. 50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni
Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Tutto dipende dal capi di imputazione nel processo. Può essere il 579, il 580 (o entrambi?)
A seconda dei casi si andrà a vedere la giurisprudenza connessa.

Scopiazzo da varie fonti:
Codice: Seleziona tutto
In Inghilterra, negli Stati uniti e negli altri Paesi di common law, la regola per definire una controversia si ricerca prioritariamente non nella legge, ma nella decisione di un caso precedente. Il metodo di lavoro del giudice è la riconduzione di un caso ad un altro, scandagliando somiglianze e differenze. Individuato il caso identico o simile, la decisione adottata in precedenza ha carattere vincolante, in base alla regola dello stare decisis


Nel nostro sistema invece ( civil law,) il giudice cerca prima di tutto quale legge regoli la materia, poi passa ad esaminare la giurisprudenza che si è formata sul tema. Secondo me vedete troppi film americani. La giurisprudenza in Italia non è determinante. Il giudice non è obbligato dalle decisioni precedenti ma ha libertà di scelta, caso per caso.

Il problema è tuttavia come diceva giustamente pianogrande, che il referendum abrogativo, con i suoi taglia e cuci, ha i suoi limiti.

Dove sta il discrimine, cari avvocati del Foro ;-) ? :o
Che una cosa è cagionare la morte (579) come può essere per esempio staccare una spina (apparecchiatura) per un malato terminale incapace di suicidarsi da solo, o infilare un coltello nel petto durante un rito satanico, altro è aiuto al suicidio, come quando lasci di fianco al letto un bicchiere con il narcotico e il veleno ma è il malato che lo prende prima di essere incapace di farlo.

Le due fattispecie si escludono e non si può ragionevolmente usare la giurisprudenza di una per l'altra.
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