Vorrei rispondere a Franz: come scritto in un mio post più sopra il DDL Zan si propone di modificare l' art 604-bis C.P, in corsivo il testo attuale, sottolineate le saggiunte previste dal DDL Zan
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere osulla disabilità»
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni..
In base al significato del verbo "discriminare" , che è molto ampio, con il DDL Zan diventerebbe reato dire, per esempio, dire che le coppie omosessuali sono "contro natura" oppure "sbagliate" o ancora che non possono avere figli, oppure indire una manifestazione contro il matrimonio omosessuale. Il movimento per la vita, ammesso che esista ancora, di Ferrara - a prescindere dal fatto se fosse serio o no- sarebbe equiparato al Ki Klux Klan o ai movimenti suprematisti. Proprio per evitare una deriva i proponenti hanno nell' art 4 del DDL Zan previsto delle scriminanti, in dettaglio: Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
In pratica, questo articoletto da un lato permette di esprimere anche idee contrarie al matrimonio omosessuale, ma dall' altro, con la proposizione condizionale, lo proibisce di nuovo, perché è ovvio che se dico, per esempio, no ai matrimoni gay è un invito a non farli celebrare. Poi, l' ar 604-bis si pone in contrasto con la Legge sullo Stato Civile e il matrimonio, perché diventerebbe reato non celebrare un matrimonio fra persone dello stesso sesso, per cui i relativi articoli si dovrebbero intendere come omplicitamente abrogati.