da diffidente il 22/06/2021, 18:17
Non è proprio vero che tenda alla tolleranza, in quanto, così come è formulato, il DDl Zan si presta ad interpretazioni assai estensive. Già oggi il testo dell' art 604 bis C.P rende reato dire, per esempio, che gli Isrsaeliti, o i Rom, o i Genovesi non debbano adottare figli, o debbano essere esclusi da particolari manifestazioni, insomma, che, per il fatto di appartenere a una particolare religione o etnia, possano essere discriminati. Con le cinque paroline che il DDL Zan vorrebbe introdurre, diventerebbe reato dire che gli omosessuali, o le LGBT, non dovrebbero adottare figli, oppure che le donne e gli uomini sono diversi dal punto di vista biologico ( = dimorfismo sessuale). Cerco di dimostrare questa affermazione: Il DD Zan all' art 2 prevede che al comma aA e B) ' art 604 bis c.p siano aggiunte le parole «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orienta-mento sessuale, sull’identità di genere osulla disabilità». L' art 604 bis attuale recita testualmente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. . Con il DDL Zan diventerebbe reato escludere, per esempio, le donne dal Sacerdozio, oppure istituire delle toilette per maschi o femmine, o addirittura fare dei camoionati sportivi per maschi e femmine. E' vero che l' art 4 del DDL Zan prevede una certa scriminante per "esercizio delle opnioni", ma è un testo vaghissimo che, di fatto, non scrimina nulla. Ricordiamo che non esustono le "razze" per cui è ingiustificato dire che ai membri di una etnia sia precluso o no fare questo o quell' altro, ma le differenze di genere esistono, sono una lEGGE BIOLOGICA. Non può e non deve esse reato dire che solo le donne possono partorire, o che solo le donne hanno l' utero o la vagina o gli organi derivati dai dotti di Muller.