Ecco cosa succede ad avere una magistratura imbevuta solo di cultura classica, senza alcun cenno di ferrea logica matematica. Se ne avessero, capirebbero che:
1) la distruzione è un atto doloso, che per il momento non è accaduto. Aprire un fascicolo su un'eventualità e non un fatto, per di più economica e non criminale, sa più di mafia che di magistratura.
2) È tutto da dimostrare che se si spegne un altoforno che produce solo perdite si danneggia la produzione nazionale.
O qualcuno ha in mente i piani quinquennali di staliniana memoria?
3) Chi stabilisce che il danno sarebbe grave? Con quali parametri?
Se l'Ilva non produce più acciaio, lo si acquista o lo si produce altrove.
Anche qui, di quale piano quinquennale stiamo parlando?
Leggendo il testo dell'articolo in questione del CP tuttavia mi pare sia un reato perseguibile solo ex-post, non ex-ante, solo una volta che il fatto è acclarato e che si possano valutare i danni a posteriori di codesta distruzione. Distruzione che non sarebbe dolosa ma a quanto pare effetto di ordine della stessa magistratura (a termine 12 dicembre 2019). Quindi il grave nocumento (in any) sarebbe imputabile alla magistratura stessa.
https://www.brocardi.it/codice-penale/l ... rt499.html
“Il segreto della FELICITÀ è la LIBERTÀ. E il segreto della Libertà è il CORAGGIO” (Tucidide, V secolo a.C. )
“Freedom must be armed better than tyranny” (Zelenskyy)