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Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda franz il 09/06/2015, 15:06

Ai partiti, non solo il dovere di applicarlo ma anche, in base all’articolo 3, il compito di “rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al codice di autoregolamentazione”.

Ma come è possibile rendere pubbliche in tempo utile tali motivazioni se la lista viene resa pubblica all'ultimo minuto, il giorno precedente il silenzio elettorale (quando dei candidati non piu' possibile parlare)? In effetti fino all'ultimo nemmeno si sapeva chi fosse in quella lista. A me comunque piacerebbe leggere tali motivazioni, anche se so che la riposta potrebbe essere che De Luca è stato candidato dai cittadini, con le primarie aperte, non dal PD. Se quel regolamento prevede che sia possibile discostarsi dagli impegni significa che tutto sommato il regolamento ha una certa razionalità. Diversamente dalla mentalità dei moralisti e dei giustizialisti, che è tutta bianco/nero, la realtà è fatta di sfumature e ci sono casi che si trovano sulla linea di soglia che vanno visti caso per caso. Ragionando. Giusto quindi la possibilità di derogare, motivando. Ma se la lista viene resa pubblica due giorni prima del voto, francamente è una bella porcata.

Piacerebbe ancora di piu' che prima si stabilisca ex-lege se uno è candidabile dopodichè uno si candida e fa la sua bella campagna elettorale, dove puo' vincere ed anche perdere. Magari possono insorgere notizie nuove ma non deve essere possibile che due giorni prima del voto appare una lista di impresentabili basata su fatti noti da 15 anni.
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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda flaviomob il 09/06/2015, 23:29

La lista contiene informazioni già note ai partiti e ai candidati. Vi sono infatti riportati dati di natura pubblica.

Se un partito deroga presentando un candidato condannato (almeno in primo grado), può motivare questa decisione per tutto il tempo disponibile della campagna elettorale.

Se lo fa di nascosto è perché ha qualcosa da nascondere. Se poi ha anche votato, insieme a tutti gli altri partiti, questo codice di autoregolamentazione per poi criticarne l'applicazione, è anche pir**.


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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda franz il 10/06/2015, 8:46

flaviomob ha scritto:La lista contiene informazioni già note ai partiti e ai candidati. Vi sono infatti riportati dati di natura pubblica.

Una cosa non riesco a capire. Se riporta cose note, a cosa serve?
Se sono note la si pubblica immediatamente. Se ci vogliono mesi per prepararla allora forse o chi la allestisce è drammaticamente impreparato al compito, oppure le informazioni non sono cosi note come si dice.
Insomma se è tutto così noto e di natura pubblica, perché emanare la lista all'ultimo minuto?
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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda flaviomob il 10/06/2015, 13:26

Perché vanno raggiunti casellari giudiziari e prefetture per migliaia di candidati in tutta Italia, mancando un casellario giudiziario nazionale (così disse Rosy), poi va verificato tutto.


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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda flaviomob il 10/06/2015, 14:06

DISTRARRE L’ATTENZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA PER AGIRE INDISTURBATI!
BY ADMIN · 10 GIUGNO 2015

Difatti è quanto sta accadendo, si parla sempre meno di ‘ndrangheta al nord, per non parlare della situazione quasi irrimediabilmente recuperabile al sud. Tutto ora è concentrato, o vogliono far si che sia così, su “mafia capitale” ed immigrati. Come se entrambe le cose non fossero spaventosamente legate tra di loro, “mafia capitale” esiste perchè politici ed imprenditori senza scrupoli e corrotte hanno le mani in pasta con la ‘ndrangheta, gli immigrati sono sempre più presente perchè sono fonte di affari per la ‘ndrangheta ed altre persone vigliacche e anch’esse senza scrupoli lucrano sulla vita della povera gente. E nel frattempo che l’opinione pubblica è distratta da questi due importanti fatti, non si pensa più a quanto pericoloso e veloce sia il dilagarsi della ‘ndrangheta al nord e non solo, di quanto facile sia per corrotti, corruttibili e mafiosi agire indisturbati quando l’attenzione dell’opinine pubblica sia incalanata in altri fatti, anche se strettamente collegati. Buona parte della politica e dell’imprenditoria italiana è marcia e corrotta, ma si vuole ancora fare finta che il problema non sia così grande!

http://www.pinomasciari.it/?p=34355


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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda flaviomob il 24/06/2015, 2:16

Renzi: “Sospenderemo Vincenzo De Luca come previsto dalla legge Severino”

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06 ... o/1809168/

Bene, un ottimo risultato. Complimenti.


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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda mauri il 24/06/2015, 17:08

ni
ciao mauri

http://www.repubblica.it/politica/2015/ ... f=HREC1-10
ROMA. Renzi sta per cambiare la legge Severino. Un decreto per il caso De Luca. Per sospendere il governatore della Campania solo dopo l'insediamento della giunta e quindi consentirgli di fare prima la scelta e la nomina del vice presidente che amministrerà al suo posto. Il premier stava per farlo già ieri sera, con un decreto legge che in bozza era pronto per essere approvato dal consiglio dei ministri, ma si è fermato per un ulteriore approfondimento. Per coprirsi le spalle, come dice chi contesta un decreto per De Luca e già parla, come fa l'avvocato Pellegrino, di «norma ad personam».
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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda pianogrande il 26/06/2015, 17:12

Se la legge viene cambiata è sicuramente una norma ad personam.

In questo caso mi sembra si possa trattare, al massimo, di interpretazione ad personam approfittando del fatto inedito.
Fotti il sistema. Studia.
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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda flaviomob il 26/06/2015, 21:42

Il problema della Severino è il riferimento a sentenze di primo grado. E' difficile sostenerne la costituzionalità, dato che fa riferimento ad un pronunciamento della magistratura che può essere ribaltato in qualsiasi momento. Però, dato che il PD l'ha votata, De Luca non doveva essere candidato.


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Re: Il problema dell'Italia è Rosi Bindi

Messaggioda franz il 27/06/2015, 9:37

flaviomob ha scritto:Il problema della Severino è il riferimento a sentenze di primo grado. E' difficile sostenerne la costituzionalità, dato che fa riferimento ad un pronunciamento della magistratura che può essere ribaltato in qualsiasi momento. Però, dato che il PD l'ha votata, De Luca non doveva essere candidato.

Qui la cosa è assai opinabile. Il provvedimento di cui si parla è la "sospensione". Non è che De Luca "decade". È ancora in carica a tutti gli effetti ma semplicemente non puo' votare. Andrebbe a decadere se la sentenza diventasse definitiva (e fosse superiore ai due anni).
art 11 legge Severino ha scritto:Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita'

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche' di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

Chiarito questo è legittimo non candidare un non candidabile ma De Luca era candidabile. NOn era invece chiaro se la sospensione si applicasse per eletti già in carica oppure anche per chi deve ancora entrare nel suo ruolo per la prima volta.
Legge scritta coi piedi.
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