Robyn ha scritto:Deve finire questa storia dell'art 18.Non si può licenziare a voce e senza nulla di scritto.Senza nulla di scritto le interpretazioni della giurisprudenza sono infinite ed è una grave violazione della dignità del lavoratore.Senza nulla di scritto si può anche rinfacciare al lavoratore che il licenziamento non c'è stato, che è stato lui a licenziarsi vocalmente,togliendoli in questo modo la possibilità di ricevere il sussidio di disoccupazione,perche questo è percepibile solo per la disoccupazione involontaria.Si dice che l'art 18 alimenti il lavoro nero e sia un freno alla crescita dimensionale delle aziende con meno di 15 dipendenti.Per quel che riguarda la crescita dimensionale poco interessa,per quel che rigurda il lavoro nero può darsi che per non far risultare il 16 lavoratore oltre il quale scatta il divieto di licenziamento senza giusta causa per tutti i dipdendenti questo sia assunto in nero o in modo irregolare.La riforma non può applicarsi a chi è già protetto dall'art 18 ma solo per i nuovi assunti a tempo indeterminato che se licenziati non saranno reintegrati ma indennizzati con 6 mensilità(il sussidio è una cosa diversa e si riceve in aggiunta alle sei mensilità) .Chi cerca di licenziare chi è gia protetto dall'art 18 si applicano pesanti sanzioni.Non si può licenziare in nessun caso chi ha un contratto a termine.Spero che si lasci stare in pace una volta per tutte i lavoratori Ciao Robyn
Credo che qui l'art 18 non c'entri. Quell'articolo parla dei reintegro del lavoratore, non del licenziamento.
Se la ditta ha piu' di 15 dipendnenti, il lavoratore ingiustamente licenziato puo' essere reintegrato dal giudice.
Il discorso del licenziamento a voce riguarda invece altre cose.
Esiste un contratto di lavoro e la sua disdetta
deve avvenire formalmente per lettera, non a voce o SMS.
Qui al limite è il codice civile che subentra. Senza lettera io il giorno dopo sarei in ditta, altrimenti rischierei un'assenza ingiustificata. Ed eventualmente ci torno con i Carabinieri.
Ciao,
Franz