Bologna, Cofferati condannato: comportamento antisindacale

Sembra paradossale ma è vero.
Comunale, Cofferati condannato
per comportamento antisindacale
di Brunella Torresin
Sergio Cofferati, nella sua veste di Presidente del Teatro Comunale, è colpevole di comportamento antisindacale nei confronti dei dipendenti della Fondazione. Il giudice del Lavoro Filippo Palladino ha infatti accolto il ricorso di due sigle sindacali, Fials e Cisl, contro la decisione della Fondazione di decurtare la paga non solo a coloro che aderirono agli scioperi del 22, 24, 26 e 27 marzo, ma anche ai lavoratori che quelle sere si presentarono in palcoscenico. Poiché La gazza ladrà non andò in scena, la Fondazione aveva applicato il principio della non ricevibilità della prestazione, informandone i dipendenti con un comunitato che il giudice ha ritenuto lesivo della libertà di sciopero. Secondo la sentenza depositata ieri, la Fondazione si farà carico delle spese processuali.
"Si tratta di un provvedimento di urgenza - dichiara il sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna Marco Tutino - secondo il quale abbiamo avuto torto a comunicare ai dipendenti la nostra intenzione di applicare il principio di non ricevibilità della prestazione. La nostra intenzione rimane e l'applicheremo anche in futuro, con la differenza che non ne informeremo i dipendenti". Marco Tutino annuncia inoltre che la Fondazione lirica farà opposizione al provvedimento del giudice del Lavoro: "Abbiamo 15 giorni di tempo per farlo, e lo faremo. Sarà utile quindi aspettare la sentenza di primo grado. E se necessario anche quella di secondo grado. Come abbiamo già dichiarato, la Fondazione non arretrerà di un passo. Continueremo a tutelare il Teatro contro il danno arrecato dagli scioperi di solo una piccola minoranza di dipendenti, e affronteremo tutti i gradi di giudizio".
Dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori, quello difeso da Cofferati con la manifestazione di tre milioni di lavoratori al Circo Massimo, nel 2002, all'art.28, dunque, quello che regola la condotta antisindacale. Secondo l'accusa accolta dal tribunale del lavoro, Cofferati lo avrebbe violato il 22 marzo scorso, in occasione della prima delle quattro giornate di sciopero che impedirono la messa in scena della 'Gazza Ladra' al teatro Comunale. Sulla bacheca del teatro comparve un avviso che i sindacati hanno giudicato illegittimo. C'era scritto, ricordò l'avv.Renzo Cristiani, che tutela Fisal e Fistel, che nel caso di sciopero non sarebbero stati pagati nemmeno coloro che allo sciopero non aderivano. Fu giudicato un "atto intimidatorio".
Cofferati aveva sostenuto che a termini di statuto il responsabile non è il presidente della Fondazione, ma il sovrintendente, Mario Tutino. E che comunque in occasione di questi scioperi veniva violato da parte degli scioperanti uno dei principi cardine di una corretta lotta sindacale: e cioè che al danno inflitto al datore di lavoro con lo stop alle attività, corrispondesse un danno dei lavoratori, con la perdita della paga nelle ore di sciopero.
Secondo Cofferati, in alcuni casi, in quel teatro era sufficiente che una sola categoria di dipendenti, magari gli addetti alle luci, alcune unità, bloccasse il lavoro di tutti. Col risultato che il danno era massimo per il teatro, mentre alle altre decine di dipendenti doveva essere riconosciuto per intero lo stipendio. In questo modo, aggiunse, diventava molto facile scioperare. Secondo il difensore, Mario Jacchia, il ricorso non stava in piedi, perchè quello che fu fatto dal teatro era stato solo un esercizio di trasparenza.
(27 aprile 2009)
www.bologna.repubblica.it
Comunale, Cofferati condannato
per comportamento antisindacale
di Brunella Torresin
Sergio Cofferati, nella sua veste di Presidente del Teatro Comunale, è colpevole di comportamento antisindacale nei confronti dei dipendenti della Fondazione. Il giudice del Lavoro Filippo Palladino ha infatti accolto il ricorso di due sigle sindacali, Fials e Cisl, contro la decisione della Fondazione di decurtare la paga non solo a coloro che aderirono agli scioperi del 22, 24, 26 e 27 marzo, ma anche ai lavoratori che quelle sere si presentarono in palcoscenico. Poiché La gazza ladrà non andò in scena, la Fondazione aveva applicato il principio della non ricevibilità della prestazione, informandone i dipendenti con un comunitato che il giudice ha ritenuto lesivo della libertà di sciopero. Secondo la sentenza depositata ieri, la Fondazione si farà carico delle spese processuali.
"Si tratta di un provvedimento di urgenza - dichiara il sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna Marco Tutino - secondo il quale abbiamo avuto torto a comunicare ai dipendenti la nostra intenzione di applicare il principio di non ricevibilità della prestazione. La nostra intenzione rimane e l'applicheremo anche in futuro, con la differenza che non ne informeremo i dipendenti". Marco Tutino annuncia inoltre che la Fondazione lirica farà opposizione al provvedimento del giudice del Lavoro: "Abbiamo 15 giorni di tempo per farlo, e lo faremo. Sarà utile quindi aspettare la sentenza di primo grado. E se necessario anche quella di secondo grado. Come abbiamo già dichiarato, la Fondazione non arretrerà di un passo. Continueremo a tutelare il Teatro contro il danno arrecato dagli scioperi di solo una piccola minoranza di dipendenti, e affronteremo tutti i gradi di giudizio".
Dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori, quello difeso da Cofferati con la manifestazione di tre milioni di lavoratori al Circo Massimo, nel 2002, all'art.28, dunque, quello che regola la condotta antisindacale. Secondo l'accusa accolta dal tribunale del lavoro, Cofferati lo avrebbe violato il 22 marzo scorso, in occasione della prima delle quattro giornate di sciopero che impedirono la messa in scena della 'Gazza Ladra' al teatro Comunale. Sulla bacheca del teatro comparve un avviso che i sindacati hanno giudicato illegittimo. C'era scritto, ricordò l'avv.Renzo Cristiani, che tutela Fisal e Fistel, che nel caso di sciopero non sarebbero stati pagati nemmeno coloro che allo sciopero non aderivano. Fu giudicato un "atto intimidatorio".
Cofferati aveva sostenuto che a termini di statuto il responsabile non è il presidente della Fondazione, ma il sovrintendente, Mario Tutino. E che comunque in occasione di questi scioperi veniva violato da parte degli scioperanti uno dei principi cardine di una corretta lotta sindacale: e cioè che al danno inflitto al datore di lavoro con lo stop alle attività, corrispondesse un danno dei lavoratori, con la perdita della paga nelle ore di sciopero.
Secondo Cofferati, in alcuni casi, in quel teatro era sufficiente che una sola categoria di dipendenti, magari gli addetti alle luci, alcune unità, bloccasse il lavoro di tutti. Col risultato che il danno era massimo per il teatro, mentre alle altre decine di dipendenti doveva essere riconosciuto per intero lo stipendio. In questo modo, aggiunse, diventava molto facile scioperare. Secondo il difensore, Mario Jacchia, il ricorso non stava in piedi, perchè quello che fu fatto dal teatro era stato solo un esercizio di trasparenza.
(27 aprile 2009)
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