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Flexsecurity, ne parliamo?

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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda ranvit il 03/05/2009, 18:15

dal sito di pietro ichino :

MA LA CONVENIENZA PER LE IMPRESE MEDIO-GRANDI DEVE ESSERE VALUTATA ANCHE IN RIFERIMENTO AI RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO CUI ESSE, CON IL “CONTRATTO DI TRANSIZIONE” RINUNCIANO. IN QUEST’AREA, NON È PIÙ CONVENIENTE PER LORO IL VECCHIO REGIME?
È vero: i rapporti di “lavoro a progetto”, o comunque di collaborazione autonoma continuativa, oggi consentono la soppressione del posto o la sostituzione del lavoratore con un costo ridottissimo o nullo. Qui la convenienza, nella logica del progetto, deve nascere da una combinazione di “bastone e carota”, dove la “carota” è costituita dalla riduzione al 30% del contributo pensionistico per tutti i lavoratori assunti nel nuovo regime di protezione, dall’aumento a 6 mesi della durata del periodo di prova e dal costo davvero molto ridotto del licenziamento del lavoratore con anzianità di servizio di soli uno o due anni; il “bastone”, viceversa, deve essere costituito da una applicazione finalmente severa e generalizzata dei limiti di durata complessiva dei contratti a termine, dei limiti assai restrittivi posti dalla legge Biagi per il “lavoro a progetto” (circolari Damiano n. 16/2006 e n. 4/2008) e del divieto di simulazione del lavoro autonomo anche nella forma della “partita Iva”.
Il 60% degli italiani si è fatta infinocchiare votando contro il Referendum che pur tra errori vari proponeva un deciso rinnovamento del Paese...continueremo nella palude delle non decisioni, degli intrallazzi, etc etc.
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda ranvit il 03/05/2009, 18:18

Mi scuserà chango (ma anche tutti gli altri forumisti) se rispondo con quanto già previsto, come "domande ricorrenti", dal sito di pietro ichino.....ma mi sembra piu' efficace ed esaustivo.

Vittorio
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda pagheca il 03/05/2009, 18:26

non e' che capisca molto i dettagli di queste cose.

Vorrei solo fare presente un principio valido qui in UK, cioe' quello che si puo' sostituire un lavoro, NON un lavoratore.

Ovvero, se io per esempio vengo licenziato perche' cessano i finanziamenti, o perche' il mio lavoro non serve piu', va bene (anche se la normativa e' molto precisa, c'e' bisogno di un lungo preavviso, etc.). Ma se il mio datore di lavora mi licenzia e poi riassume qualcuno che fara' il mio stesso lavoro, si tratta di una cosa illegale che io posso denunciare.

Esiste una cosa cosi' "semplice" in Italia?

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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda pinopic1 il 03/05/2009, 18:51

L'articolo 18.
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda ranvit il 03/05/2009, 18:53

Attualmente in Italia c'è l'art. 18 che vieta il licenziamento senza giusta causa...quindi il problema praticamente non si pone.

Nella flexsecurity invece...sempre dal sito in questione si legge :

L’ESENZIONE DELLA MOTIVAZIONE ECONOMICA DEL LICENZIAMENTO DAL CONTROLLO GIUDIZIALE E’ COMPATIBILE CON I PRINCIPI INTERNAZIONALI, COMUNITARI E COSTITUZIONALI VIGENTI IN QUESTA MATERIA?

Quanto al nostro ordinamento costituzionale, il principio sempre ribadito dalla giurisprudenza è quello della insindacabilità delle scelte aziendali economico-organizzative; di fatto questo principio viene molto sovente disapplicato dai giudici del lavoro, che finiscono col controllare quelle scelte in modo assai penetrante, ma è incostituzionale semmai questa prassi giudiziale: non una norma legislativa ordinaria che confermi l’insindacabilità. Quanto all’ordinamento internazionale (O.I.L.) e a quello comunitario, essi vincolano gli ordinamenti nazionali soltanto a disporre un indennizzo a favore del lavoratore che risulti licenziato senza motivo giustificato; poiché il nostro progetto dispone l’indennizzo a favore di tutti i lavoratori che subiscono il licenziamento per motivi economico-organizzativi, questo trattamento non può evidentemente considerarsi deteriore rispetto alle norme sovranazionali citate (per una argomentazione più compiuta su questo punto rinvio al mio saggio “La Corte costituzionale e la discrezionalità del legislatore ordinario in materia di licenziamenti”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2006).
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda ranvit il 03/05/2009, 18:54

Ancora :

SE LA FUNZIONE DEL GIUDICE, NEI CASI DI LICENZIAMENTO NON DISCIPLINARE, SARA’ LIMITATO ALLA REPRESSIONE DELLE DISCRIMINAZIONI ILLECITE, NON C’E’ IL RISCHIO CHE IL LAVORATORE NE RISULTI INDEBOLITO, GRAVANDO SU DI LUI L’ONERE DELLA PROVA DEL MOTIVO DISCRIMINATORIO?

Non è così: dalla legge n. 125/1991 in poi, la nostra legislazione antidiscriminatoria ha disposto una nuova disciplina dell’onere probatorio in questa materia, che consente sostanzialmente al giudice di accertare la discriminazione vietata sulla base di presunzioni semplici. L’esperienza ormai quarantennale dell’applicazione dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, d’altra parte, ha mostrato quanto i giudici del lavoro siano capaci di individuare in modo rapido ed efficace la discriminazione antisindacale nei luoghi di lavoro: perché mai essi non dovrebbero essere altrettanto capaci di individuare la discriminazione per motivi di sesso, di orientamento politico o religioso, di razza, di etnia, di età, o di disabilità? Aggiungo che la nostra giurisprudenza costituzionale da tempo considera anche il mero “capriccio” come motivo illecito di una scelta imprenditoriale. Ma nella grande maggior parte dei casi giudiziali in materia di licenziamento per motivo oggettivo, oggi, neppure la difesa del lavoratore allega che si tratti di licenziamento discriminatorio o capriccioso: tutti questi casi potrebbero pertanto essere utilmente sottratti al business forense e all’alea del giudizio, lasciando che sia il costo dell’operazione a filtrare le scelte dell’imprenditore (per una argomentazione più ampia su questo punto rinvio al mio scritto “Le questioni aperte in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, in Argomenti di diritto del lavoro, 2007).
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda ranvit il 03/05/2009, 18:58

Altre risposte pre-confezionate dal sito :

IL PROGETTO COMPORTA DEI COSTI E DEI RISCHI PER I DATORI DI LAVORO. CHE COSA PUÒ INDURRE L’IMPRESA AD ACCOLLARSELI COMPIENDO QUESTA SCELTA?

Il trattamento di disoccupazione secondo il “modello danese”, previsto nel progetto, ammonta complessivamente, nel caso più sfortunato nel quale il lavoratore rimanga disoccupato per tutto il quadriennio, al (90% + 80% + 70% + 60% =) 300% della sua retribuzione annua lorda, cioè tre annualità; poiché, però, su questa erogazione non grava la contribuzione previdenziale, il costo che ne consegue a carico dell’ente bilaterale o consorzio (quindi a carico delle imprese firmatarie del “contratto di transizione”) è pari a poco più di due annualità. Anche aumentato dell’indennità di licenziamento (una mensilità per anno di anzianità di servizio), oggi questo è considerato, generalmente, un costo congruo ‑ e al tempo stesso accettabile ‑ per l’incentivazione all’esodo di un dipendente da parte di un’impresa cui si applichi l’articolo 18 dello Statuto. Il “modello danese”, però, coniugando strettamente il sostegno del reddito del lavoratore con iniziative efficaci di riqualificazione mirata e assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, consente di fare affidamento su una durata media dei periodi di disoccupazione molto inferiore a quattro anni: quanto più, dunque, l’ente bilaterale o consorzio saprà essere efficiente, tanto più le imprese interessate godranno di un vantaggio rispetto ai costi attuali dell’aggiustamento industriale. Per esempio, se si riuscirà a contenere la durata media dei periodi di disoccupazione entro i tre mesi, il costo medio della riduzione o sostituzione di un dipendente con sei anni di anzianità di servizio sarà pari a 8,7 mensilità della sua retribuzione: di molto inferiore rispetto al firing cost oggi ritenuto congruo e accettabile.
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda franz il 03/05/2009, 19:02

pagheca ha scritto:Ma se il mio datore di lavora mi licenzia e poi riassume qualcuno che fara' il mio stesso lavoro, si tratta di una cosa illegale che io posso denunciare.

Metti che il datore di lavoro sia insoddisfatto di come tu lavori.
E metti che ha incontrato un altro che sa fare molto meglio il tuo lavoro.
Non si sa se poi è vero oppure no. Solo il futuro lo dirà.
Ma perché mai non dovrebbe provare a migliorare le performances della sua azienda assumendo un altro al tuo posto?
Un altro che ha qualifiche diverse, ha studi piu' recenti, ha una esperianza migliore su certi macchinari.
Perché dovrebbe essere illegale?
Tu magari invece puoi andare benissimo per un altro datore di lavoro, che non ha bisogno delle cose che il tuo ex cerca.

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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda pagheca il 03/05/2009, 19:08

franz ha scritto:
pagheca ha scritto:Ma se il mio datore di lavora mi licenzia e poi riassume qualcuno che fara' il mio stesso lavoro, si tratta di una cosa illegale che io posso denunciare.

Metti che il datore di lavoro sia insoddisfatto di come tu lavori.
E metti che ha incontrato un altro che sa fare molto meglio il tuo lavoro.
Non si sa se poi è vero oppure no. Solo il futuro lo dirà.
Ma perché mai non dovrebbe provare a migliorare le performances della sua azienda assumendo un altro al tuo posto?
Un altro che ha qualifiche diverse, ha studi piu' recenti, ha una esperianza migliore su certi macchinari.
Perché dovrebbe essere illegale?
Tu magari invece puoi andare benissimo per un altro datore di lavoro, che non ha bisogno delle cose che il tuo ex cerca.

Franz


e' vero se faccio un lavoro qualificato Franz. Puo' essere non vero se faccio il minatore e combatto per piu' sicurezza sul lavoro rompendo le balle al datore di lavoro.

A volte mi sembra che qui si dimentichi che le lotte per i diritti sul lavoro sono roba che viene dall'800 e che non possiamo pensare di riinventare tutto daccapo.

saluti
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Re: Flexsecurity, ne parliamo?

Messaggioda franz il 03/05/2009, 19:25

pagheca ha scritto:e' vero se faccio un lavoro qualificato Franz. Puo' essere non vero se faccio il minatore e combatto per piu' sicurezza sul lavoro rompendo le balle al datore di lavoro.

A volte mi sembra che qui si dimentichi che le lotte per i diritti sul lavoro sono roba che viene dall'800 e che non possiamo pensare di riinventare tutto daccapo.

hai ragione, ma credo che sia tu a dimenticare che oggi il 90% del lavoro è qualificato e
che quello non qualificato è già stato delocalizzato nell'est europeo o in asia e che anche buona
parte di quello qualificato è piu' facile trovarlo fuori d'Italia.
Ci sono minatori in Italia? Ci sono lavori dequalificati?

Anche per un lavoro dequalificato trovi comunque uno che lo fa meglio.
E che proprio perché è piu' qualificato lotterà ancora di piu' per la sua sicurezza.
Sono i meno qualificati e piu' ignoranti che chinano la testa su quelle cose...
poi si mettono in proprio e faranno peggio del loro ex-datore.
perché non hanno nulla da perdere.

Un lavoratore qualificato ha tutto da guadagnare dalla competizione e dalla concorrenza.

Franz
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