Statuto di CPU@ 
 
Indice 

art. 1 - Scopi e natura  
art. 2 - Norme generali  
art. 3 - Deleghe e incarichi  
art. 4 - I garanti  
art. 5 - La Assemblea  
art. 6 - Adesioni  
art. 7 - Perdita della qualità di associato; espulsioni; sospensioni 

 
art. 1 - Scopi e natura 

Natura e scopi di CPU@, Comitato telematico per l'Ulivo, sono definiti nel documento "atto di nascita", parte integrante di questo statuto. 

La associazione, in quanto Comitato per l'Ulivo e in relazione ai suoi scopi, regola le relazioni con il Movimento per l'Ulivo attraverso un protocollo di intesa. 

CPU@ è una associazione senza scopo di lucro; i soci prestano le proprie attività volontariamente e gratuitamente a favore dell'associazione. 

Le entrate ordinarie dell'associazione sono costituite dalle quote sociali (nota); l'esercizio corrisponde all'anno solare. L'assemblea delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti l'acquisizione, la alienazione e la liquidazione dei cespiti eventualmente costituenti il patrimonio dell'associazione. 
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art. 2 - Norme generali 

Gli aderenti sono obbligatoriamente iscritti ad una mailing list, quale luogo telematico costituente la Assemblea della associazione. Le comunicazioni telematiche hanno piena validità formale e sostanziale nella vita interna della associazione, ivi comprese le determinazioni a rilevanza esterna. 

Ove non diversamente previsto, è affidata ai Garanti la gestione delle procedure di voto. Per "gestione delle procedure di voto" si intende la materiale attivazione delle procedure, ivi compresa la possibilità di certificare e adottare procedure informatiche automatiche, nonché la regolazione di aspetti relativi alle procedure di voto che non siano stati normati. 

Ove non diversamente previsto, si applica la seguente tempistica di discussione e di voto: 

  • periodo per la discussione della delibera o per la presentazione delle candidature non inferiore a 72 ore
  • intervallo tra termine finale della discussione e inizio del voto non inferiore a 24 ore, durante il quale sono preclusi interventi nel merito
  • intervallo tra termine finale per la presentazione delle candidature e inizio del voto non inferiore a 48 ore 
  • periodo di voto, durante il quale è precluso ogni intervento nel merito, non inferiore a 72 ore. 
  • I periodi e i termini temporali di cui al comma precedente, applicabili alle delibere e decisioni ordinarie della Assemblea, e quelli indicati nel presente statuto come periodi e termini "espandibili", sono moltiplicati per 3 nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto e per 2 nel periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio. Anche nel caso di sovrapposizione temporale solo parziale la espansione si applica sull'intero del periodo e del termine in questione. 

    Ove non diversamente previsto, al fine della approvazione assembleare si intende sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. I messaggi di voto non contenenti alcuna indicazione di voto o contenenti indicazioni difformi da quelle previste non sono considerati nel computo dei votanti; lo sono invece i voti espressi di "astensione" ove ciò sia previsto dalla chiamata al voto. Nelle elezioni, in caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più anziano. 

    Ove ciò sia compatibile con le caratteristiche della specifica votazione, i Garanti possono accettare l'invio anticipato del voto da parte dell'associato che abbia dichiarato in Assemblea la propria impossibilità alla spedizione di esso nel previsto periodo di voto. 
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    art. 3 - Deleghe e incarichi 

    Per lo svolgimento della vita e delle attività del Comitato telematico per l'Ulivo sono assegnate le seguenti deleghe: 

    un Coordinatore, ed un Coordinatore supplente, per coordinare e dirigere le attività di CPU@; il Coordinatore ha la rappresentanza giuridica di CPU@. 
    un Portavoce, ed un Portavoce supplente, per la elaborazione delle posizioni politiche generali di CPU@; il Portavoce rappresenta CPU@ nel rapporto con le altre istanze del Movimento per l'Ulivo. 

    Tali deleghe sono date dalla Assemblea a maggioranza degli aventi diritto al voto, sulla base di autocandidature e di candidature che siano state accettate dagli interessati, distintamente per le diverse quattro deleghe. Ogni associato dispone di un voto nell'ambito di ciascuna votazione. Qualora non si realizzi la maggioranza richiesta, se per quella determinata delega esistono più di due canditati si procede con ballottaggio tra i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti; se esistono due candidati risulta eletto quello che ha riportato il maggior numero dei voti; se esiste un unico candidato esso risulta delegato purché abbiano partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto. 

    La revoca dei Delegati, cui può esser dato corso in qualsiasi momento, singolarmente per ogni Delegato, avviene nella forma della rielezione della posizione di delega esercitata dal Delegato che si intende revocare. I Garanti avviano le relative procedure in presenza di una richiesta a loro indirizzata da 1/5 degli associati. Con l'avvio di tali procedure, ove sia stata chiesta la revoca del Portavoce o del Coordinatore, i poteri delegati passano automaticamente al relativo supplente. Non può essere gestita contemporaneamente la revoca di un Delegato e del suo supplente. 

    Nessun Delegato può permanere nella funzione delegata oltre un anno senza che sia intervenuta una esplicita conferma. 

    Al Portavoce e al Coordinatore fa carico un preciso obbligo di costante informazione verso l'Assemblea. 

    Il Portavoce e il Coordinatore operano in completa trasparenza verso i rispettivi supplenti. Ove richiesti, è obbligo dei supplenti collaborare all'adempimento dell'obbligo informativo verso l'Assemblea. Di norma il supplente subentra nelle funzioni previa comunicazione del titolare in Assemblea. 

    Il Coordinatore, al di là di quelli relativi alla realizzazione delle varie attività, può affidare ad associati incarichi relativi a compiti interni e permanenti di gestione. Per questi ultimi i Garanti verificano il gradimento della Assemblea. 
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    art. 4 - I garanti 

    L'Assemblea, sulla base di autocandidature e di candidature che siano state accettate dagli interessati, elegge tre Garanti, i quali operano come collegio. I Garanti si danno autonomamente un metodo di raccordo operativo tra loro e di espressione unitaria. È vietato ad ogni singolo Garante riportare all'esterno 
    qualsiasi elemento relativo alla attività collegiale interna. 

    I Garanti operano per una garanzia attiva del rispetto delle regole, per la soluzione dei conflitti, sono interpreti delle norme che regolano la vita di CPU@ e svolgono le funzioni indicate nel presente statuto. 

    Il collegio dei Garanti dura in carica 18 mesi ed i singoli componenti sono rieleggibili. Al venir meno di un componente la Assemblea procede al reintegro. Al venir meno di un secondo componente l'intero collegio 
    decade. Ogni associato dispone di tanti voti quanti sono i componenti da eleggere. Risultano eletti i candidati più votati purché abbia partecipato al voto la maggioranza degli associati. La procedura di voto è gestita dal Coordinatore. 

    Ove il collegio si trovi nella temporanea condizione di non poter operare con la partecipazione di tutti i membri, i Garanti possono cooptare un associato per periodi limitati e predefiniti di tempo onde esserne coadiuvati. 

    Nell'esercizio del loro mandato i Garanti rivolgono agli associati, anche singolarmente, raccomandazioni e richiami. Nel caso di violazioni particolarmente gravi delle regole o di rifiuto ad ottemperare a proprie indicazioni date secondo specifiche previsioni dello statuto, i Garanti possono comminare la sanzione di sospensione del diritto di intervento in Assemblea, per periodi brevi e delimitati, accompagnandola con una motivazione specifica. Qualora siano destinatari della sanzione il Portavoce o il Coordinatore, subentrano automaticamente nelle funzioni i relativi supplenti. 

    Ogni singolo associato, ivi compresi i Delegati, ha la possibilità di rivolgere "appello ai Garanti". Tale meccanismo è rivolto a favorire la possibilità di poter sempre proporre la critica verso l'operato di altri associati in modo proficuo e non personalistico nonché a favorire il rapido superamento di incomprensioni che sono spesso alimentate dallo strumento telematico. I Garanti dialogano nei modi che più ritengono opportuno con l'appellante ed il criticato, rendendo a quest'ultimo nota la identità dell'appellante, mentre è invece precluso il dialogo diretto tra appellante e criticato. Ove lo ritengano opportuno o necessario i Garanti possono, con proprio intervento riassuntivo, dar pubblicità all'appello sulla mailing list Assemblea con ciò precludendo dialoghi in argomento e abilitando al contrario ogni associato ad inviar loro le proprie osservazioni e contributi in merito. I Garanti terminano il procedimento di appello, al massimo entro dieci giorni, con un pronunciamento rivolto all'appellante e al criticato. Tale pronunciamento è obbligatoriamente pubblicato sulla mailing list Assemblea se su essa è stata data notizia dell'appello. Ove non ricorra il caso, i Garanti possono dalla vicenda trarre spunto per formulare pubbliche raccomandazioni, come sempre loro compito e facoltà. 
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    art. 5 - La Assemblea 

    La Assemblea, per la natura stessa del mezzo telematico e in relazione all'obbligo statutario di iscrizione di ogni aderente alla mailing list costituente la Assemblea di CPU@, si considera riunita permanentemente e svolge la propria funzione attraverso peculiari modalità di istruzione e adozione delle decisioni anche in rapporto ai poteri attribuiti ai Delegati. In tal senso la Assemblea esplica il suo potere decisionale di norma attraverso proposte formalizzate dal Portavoce e dal Coordinatore. È comunque diritto di 1/5 degli associati ottenere il voto su una propria proposta di deliberazione entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Tale termine è espanso ai sensi dell'art.2. 

    Il Coordinatore può attivare le seguenti procedure: 

    a. istruzione ad imbuto; 
    b. sessione tematica; 
    c. votazione attraverso silenzio assenso. 

    Il Portavoce può attivare la procedura di cui alla lettera b. 

    Per "istruzione ad imbuto" si intende la possibilità, ove nell'affrontare questioni complesse e controverse si inneschi sulla mailing list Assemblea un crescendo di messaggi, o anche solo per ritenute necessità di approfondimento, di sospendere il dialogo assembleare su un determinato argomento indicando l'associato che, ricevendo in posta personale le osservazioni degli altri associati, resta impegnato a riferire a breve in Assemblea in modo organico il quadro delle posizioni. La richiesta del Coordinatore è avanzata nella mailing list Assemblea e attivata immediatamente dai Garanti i quali possono contestualmente affiancare un secondo associato quale destinatario delle osservazioni degli associati. 

    Per "sessione tematica" si intende la possibilità di sospendere il dialogo assembleare su ogni altro argomento diverso da quello indicato, per un tempo massimo di 72 ore. In relazione al tema e alle finalità di tali sessioni il Portavoce ed il Coordinatore possono richiedere la iscrizione temporanea alla mailing list Assemblea di non associati; la richiesta di iscrizione si intende accolta se non intervengono obiezioni da più di due associati entro le 48 ore seguenti la richiesta stessa. 

    Per "votazione attraverso silenzio assenso" si intende la possibilità di mettere direttamente in votazione una delibera, fissando un periodo di voto non inferiore a 72 ore durante il quale, a differenza di ogni altra votazione, non sono sospesi gli interventi in argomento. Il periodo di voto può essere di 36 ore se dal Coordinatore è fatta valere la condizione di urgenza. La delibera si intende approvata ove entro il periodo di voto non sia espressa opposizione ad essa da parte di 1/5 degli associati o, per i casi di richiesta urgenza, i Garanti non ne abbiano dichiarato la insussistenza. È facoltà del Coordinatore ritirare la proposta o accettarne la votazione ordinaria, ovvero, avendola ritirata, riproporne in silenzio assenso, non prima di 5 giorni, una versione modificata. 

    Le votazioni attraverso silenzio assenso sono precluse per le determinazioni sul bilancio per le quali è invece garantito un tempo di discussione minimo di 7 giorni. Le votazioni attraverso silenzio assenso sono altresì precluse per le determinazioni di cui sia dai Garanti rilevata la natura sovraordinata di tipo regolamentare. 

    La Assemblea può delegare al Portavoce e al Coordinatore i propri poteri deliberanti per ambiti definiti di attività o singoli atti, anche a rilevanza esterna. 

    La Assemblea, quando voglia richiamare un Delegato senza chiederne la revoca o anche solo vincolarlo ad un determinato comportamento, approva una mozione a maggioranza dei votanti. La proposta di una tale mozione è avanzata da almeno 1/5 degli associati e la procedura di discussione e di voto è attivata con immediatezza dai Garanti compatibilmente con i tempi di altre che fossero in corso. 

    La Assemblea delibera le modifiche dello statuto e del suo allegato "Atto di nascita" a maggioranza dei 2/3 dei votanti, purché abbia partecipato al voto la maggioranza degli associati. I Garanti raccolgono le proposte comunque presentate in Assemblea e decidono quando calendarizzare una sessione di voto sulle modifiche statutarie. D'intesa con i proponenti e alla luce dei primi dialoghi intercorsi definiscono i testi da mettere in votazione, prevedendo un tempo di discussione non inferiore a 20 giorni durante i quali possono essere presentati ed eventualmente accolti subemendamenti. è comunque diritto di 1/5 degli Associati di ottenere il voto su una propria proposta di modifica statutaria entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. I termini temporali di cui al presente comma sono espansi ai sensi dell'art.2. 

    La Assemblea delibera lo scioglimento della Associazione a maggioranza dei 9/10 dei votanti su proposta, ritirabile ma non emendabile, presentata dalla metà degli associati o congiuntamente dal Portavoce e dal Coordinatore. La proposta è messa in votazione non prima di 45 giorni dalla sua presentazione e si considera decaduta se non votata entro 60. 
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    art. 6 - Adesioni 

    Ogni domanda di ammissione, comunque pervenuta, viene segnalata all'associato incaricato della gestione delle domande. L'incaricato controlla la esistenza dei requisiti e, nel caso, si rivolge in via telematica all'interessato per ottenerli, ben chiarendo natura e scopi di CPU@ al cui raggiungimento ogni aderente è tenuto a contribuire in modo cooperativo. 

    I requisiti sono: 

    a. dichiarazione di conoscenza e condivisione di scopi e regole di CPU@ così come risultano dal presente statuto e dal suo allegato; 
    b. fornitura dei dati personali di identificazione e dell'indirizzo internet di posta elettronica da usarsi nell'ambito delle comunicazioni interne a CPU@, oltre gli altri dati indicati con delibera della Assemblea. 

    Costituiscono altresì requisiti di ammissione a CPU@ quelli che sul piano etico sono richiesti per la adesione al Movimento per l'Ulivo. 

    L'incaricato chiede all'aspirante socio una succinta presentazione di se stesso, con particolare riferimento alle motivazioni della adesione, presentazione che concorre a fornire gli elementi di valutazione della domanda di ammissione. 

    Acquisito e verificato quanto sopra, l'incaricato ne dà atto con immediatezza in Assemblea attraverso proprio messaggio contenente i dati essenziali e la presentazione dell'aspirante socio, messaggio inoltrato in copia per conoscenza anche allo stesso, e indicando l'associato presentatore nel caso che la domanda sia appunto a lui pervenuta tramite uno degli associati. 

    Decorse 72 ore, non conteggiando le festività, senza che alcun associato abbia indirizzato obiezioni ai Garanti, il richiedente si intende associato a CPU@, e viene iscritto entro le successive 12 ore alla mailing list Assemblea. 

    L'incaricato per la gestione delle adesioni conserva per un mese i messaggi scambiati. 

    Entro 30 giorni dalla iscrizione alla mailing list Assemblea il nuovo associato provvede al pagamento della quota associativa (nota). 

    Si intendono come obiezioni interruttive i soli messaggi che esplicitamente dichiarino tale intenzione, quale che sia il contenuto della obiezione, come riserva espressa sulla affidabilità dell'aspirante socio o anche solo come richiesta di acquisizione di più precisi elementi circa la reale e positiva intenzione dello stesso. 

    In presenza di una obiezione interruttiva, i Garanti ne danno immediatamente atto in Assemblea così aprendo una fase di valutazione, di eventuali ulteriori accertamenti e richieste di precisazioni all'aspirante socio. In tale fase gli associati indirizzano le proprie obiezioni ed osservazioni ai Garanti cui compete in via esclusiva il dialogo con l'aspirante socio. I Garanti possono anche, al fine di ricevere risposte sempre a loro direttamente indirizzate, chiedere indicazioni specifiche in Assemblea. 

    Decorsi almeno 7 giorni dalla obiezione interruttiva e comunque entro 10 dalla stessa i Garanti aprono la votazione sulla ammissione trasmettendo nella mailing list Assemblea il proprio parere, favorevole o contrario, sinteticamente motivato in relazione alle osservazioni ricevute e agli accertamenti svolti. 

    Il periodo di voto è di 72 ore, non conteggiando le festività, ed è espanso ai sensi dell'art.2. La domanda di ammissione è accolta a maggioranza degli aventi diritto al voto. Al termine del voto i Garanti danno atto del risultato nella mailing list Assemblea elencando gli associati che hanno sostenuto la domanda di ammissione. 

    Ove la richiesta sia stata accolta si procede come per le accettazioni in base al trascorso termine temporale senza obiezioni. Nel caso di rifiuto l'incaricato ne dà informazione all'aspirante socio e conserva per un anno tutti i messaggi scambiati, termine prima del quale ulteriori domande di ammissione della stessa persona non sono prese in considerazione. 

    L'Assemblea, a maggioranza degli aventi diritto, può delegare ai Garanti o ad apposita commissione la decisione sulle domande di ammissione contestate. 

    Sussistendo i requisiti in precedenza indicati e la specifica volontà di contribuire agli scopi e alla attività di CPU@, attraverso similare processo l'Assemblea esprime assenso alla collaborazione permanente di persone presentate da uno degli associati le quali non dispongano di un indirizzo telematico e siano quindi impossibilitate al normale esercizio dei poteri e delle facoltà degli associati, ovvero che intendano offrire la loro collaborazione senza assumere lo status di associato. L'elenco e i dati di tali collaboratori sono conservati come separato allegato dell'elenco e dei dati degli associati. 

    Ove siano in corso discussioni particolarmente impegnative, il Coordinatore può, su conforme parere dei Garanti, sospendere la attivazione di nuove procedure di ammissione per un periodo massimo di 20 giorni. 
    Una sospensione può intervenire non prima di 20 giorni dal termine di un'altra sospensione. Il Coordinatore, una volta attivata una sospensione, può annullarla in qualsiasi momento. 
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    art. 7 - Perdita della qualità di associato; espulsioni; sospensioni 

    Ogni aderente perde la qualità di associato attraverso una sua dichiarazione di volontà in tal senso resa in Assemblea, con validità decorrente dal decimo giorno successivo a tale dichiarazione. 

    La qualità di associato è altresì persa a seguito di espulsione. I Garanti possono proporre alla Assemblea il provvedimento di espulsione dell'associato. I Garanti sono tenuti ad attivare la procedura di espulsione ove ricevano tale richiesta dal Portavoce o da 1/5 degli associati. 

    Il periodo di voto è di 72 ore, non conteggiando le festività, ed è espanso ai sensi dell'art.2. La proposta di espulsione è approvata a maggioranza degli aventi diritto al voto. 

    Costituiscono ragioni tipiche di espulsione le seguenti: 

    a. dichiarazioni false rese nella comunicazione dei propri dati al momento della adesione e rifiuto di fornire gli aggiornamenti nel seguito; 
    b. venir meno dei requisiti previsti per la ammissione; 
    c. atti, dichiarazioni e comportamenti di rottura del rapporto associativo, fiduciario e cooperativo, in 
    particolare attraverso violazioni dello statuto e delle norme regolamentari; 
    d. comportamenti che costituiscano oggettivo impedimento alla agibilità dei luoghi telematici interni per gli altri associati; 
    e. comportamenti in rete che costituiscano gravi violazioni del galateo telematico. 

    L'associato che sia stato espulso può ripresentare domanda di ammissione non prima di un anno dalla espulsione stessa. 

    L'associato che, pur nella confermata volontà associativa, non è in condizione per un periodo prolungato di collaborare alle attività viene sospeso, con ciò non partecipando alle votazioni e non essendo a tal fine conteggiato nel calcolo dei quorum, e conservando invece in quanto possibile ogni altro diritto e dovere. Tale stato di sospensione ha termine su richiesta dell'interessato che dichiari di poter nuovamente cooperare nello svolgimento delle attività. 

    Sono altresì sospesi con gli stessi effetti, e cancellati dalla mailing list Assemblea, i soci morosi oltre i 45 giorni nel pagamento delle quote sociali (nota). Tale stato è annullato con il pagamento della quota sociale (nota). 

    Sono altresì sospesi con gli stessi effetti, e cancellati dalla mailing list Assemblea, i soci che risultano irrangiungibili agli indirizzi di posta elettronica forniti senza che altre comunicazioni abbiano permesso di assicurare in breve termine il ripristino di connettività. Ripristino che, quando occorra, annulla lo stato di sospensione. 

    Le sospensioni sono dichiarate in Assemblea attraverso una motivata comunicazione del Coordinatore, corredata di visto dei Garanti relativamente alla veridicità dei presupposti. Il Coordinatore dà altresì atto in Assemblea delle riammissioni. 

    Ove lo stato di sospensione non venga meno entro 6 mesi, il sospeso perde la qualità di associato. Il 
    Coordinatore ne dà atto in Assemblea. Con la perdita della qualità di associato, ove ancora iscritto, l'interessato viene cancellato dalla mailing list Assemblea e può ripresentare domanda di ammissione non prima di sei mesi dalla cancellazione. 

    Le cancellazioni nell'elenco dei collaboratori, allegato a quello degli associati, avvengono attraverso motivata comunicazione resa in Assemblea dal Coordinatore, corredata di visto dei Garanti relativamente alla veridicità dei presupposti per la cancellazione stessa. 
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    Nota: quote sociali 
    Per ora ciascun associato fa fronte di tasca propria alle spese per il proprio collegamento e ad ogni altra spesa personale. 
    Per questo motivo, il bilancio annuale e' azzerato e attualmente 
    NON ESISTE ALCUNA QUOTA SOCIALE 
    ne' di ingresso ne' periodica.
     
     
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