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	 La Legge "40/2004 sulla fecondazione assistita"  in sintesi Fecondazione omologa ed eterologa E' consentita solo la fecondazione omologa, cioe' all'interno 
                        della coppia uomo-donna, mentre è vietato il ricorso 
                        alla fecondazione ai single e agli omosessuali. E' possibile, 
                        quindi, creare un embrione solo se seme e ovulo provengono 
                        dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione 
                        assistita. Vietata la fecondazione eterologa che prevede 
                        un donatore esterno. Clonazione   E' vietata la clonazione. Le pene sono da dieci a venti 
                        anni, multa fino a un milione di euro e interdizione perpetua 
                        dalla professione di medico. Non si potranno produrre 
                        piu' embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico 
                        e contemporaneo impianto e comunque non piu' di tre. Se 
                        non potranno essere trasferiti nell'utero per ragioni 
                        di salute potranno essere congelati. Vietato anche qualsiasi 
                        tipo di sperimentazione su embrioni umani salvo i casi 
                        di necessita' terapeutica e diagnostica. Tutela dell'embrione È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun 
                        embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun 
                        embrione umano è consentita a condizione che si 
                        perseguano finalità esclusivamente terapeutiche 
                        e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della 
                        salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora 
                        non siano disponibili metodologie alternative. Diritti dei concepiti I nati a seguito con le tecniche di procreazione assistita 
                        hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti 
                        della coppia. 
                     Crioconservazione E' consentita solo quando il trasferimento nell'utero 
                        degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati 
                        problemi di salute della donna che non erano prevedibili. 
                        Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data 
                        del trasferimento, da realizzare appena possibile. Strutture autorizzate  Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti 
                        solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle 
                        Regioni e iscritte in un apposito registro. Viene istituito, 
                        con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto 
                        superiore di sanità, il registro nazionale delle 
                        strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche 
                        di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni 
                        formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche 
                        medesime. Sanzioni    E' prevista una serie di sanzioni amministrative, civili 
                        e penali rapportate alla gravita' delle violazioni delle 
                        disposizioni della legge:  
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