Percorso:


La Legge "40/2004 sulla fecondazione assistita"

in sintesi



Fecondazione omologa ed eterologa
E' consentita solo la fecondazione omologa, cioe' all'interno della coppia uomo-donna, mentre è vietato il ricorso alla fecondazione ai single e agli omosessuali. E' possibile, quindi, creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia che si rivolge alle tecniche di fecondazione assistita. Vietata la fecondazione eterologa che prevede un donatore esterno.


Clonazione
E' vietata la clonazione. Le pene sono da dieci a venti anni, multa fino a un milione di euro e interdizione perpetua dalla professione di medico. Non si potranno produrre piu' embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto e comunque non piu' di tre. Se non potranno essere trasferiti nell'utero per ragioni di salute potranno essere congelati. Vietato anche qualsiasi tipo di sperimentazione su embrioni umani salvo i casi di necessita' terapeutica e diagnostica.


Tutela dell'embrione
È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.


Diritti dei concepiti
I nati a seguito con le tecniche di procreazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia.

Crioconservazione
E' consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare appena possibile.


Strutture autorizzate
Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro. Viene istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

Sanzioni
E' prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravita' delle violazioni delle disposizioni della legge:
  • - chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro;
  • - a chi applica la fecondazione medicalmente assistita a un single, una minorenne, a coppie dello stesso sesso la multa è tra i 200.000 e i 400.000 euro;
  • - se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro;
  • - se la struttura non e' autorizzata la sanzione puo' arrivare a 300.000 euro;
  • - per il commercio di embrioni o gameti e' prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro, per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.