Percorso:


“PRIMARIE 2005"

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE


Art. 1 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature alla Primaria 2005 devono essere sottoscritte da almeno 10.000 (diecimila) e da non più di 20.000 (ventimila) cittadini che godono dell’elettorato attivo per l’elezione della Camera dei Deputati alla data della scadenza della XIV legislatura (13 maggio 2006), i quali sottoscrivono contestualmente il “Progetto”, di cui all’Art. 2 Comma 3 del regolamento quadro per la Primaria 2005. Non possono candidarsi alla Primaria 2005 dell’Unione coloro che nel corso dell’attuale legislatura abbiano svolto attività politica a sostegno del centrodestra.

2. Le candidature, devono essere sottoscritte, su appositi moduli predisposti dall’ufficio nazionale tecnico amministrativo, da elettori residenti in almeno dieci regioni diverse, in misura di almeno mille elettori residenti in tali regioni (cinquecento nelle regioni con meno di un milione di abitanti e nelle province autonome di Trento e di Bolzano). I moduli per l’accettazione di candidatura e per la raccolta delle sottoscrizioni riportano il contrassegno a colori dell’unione, ma possono essere stampati ed utilizzati in bianco e nero. Le quattro pagine che costituiscono il modulo per la raccolta delle sottoscrizioni debbono essere stampate su un unico foglio, formato a3 - fronte/retro. In testa ad ogni modulo di raccolta delle sottoscrizioni va evidenziata la regione di residenza dei sottoscrittori, per le province autonome, si indicherà “Trento” o “Bolzano”.

3. Le sottoscrizioni non hanno bisogno di autenticazione e si ritengono valide se raccolte in presenza di: • Un parlamentare nazionale o europeo; • Un Presidente di Regione o di Provincia; • Un Sindaco; • Un Consigliere o assessore regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale o di altro territorio equivalente.

4. Le candidature sono valide se accompagnate dalla documentazione prevista all’Art. 5 comma 3 del regolamento quadro per la Primaria 2005, nonché dalla designazione dei delegati di candidati di cui all’Art. 5 del presente regolamento.

5. La documentazione deve essere presentata all’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo, presso la sede di Roma - Piazza SS. Apostoli 55 -, entro e non oltre le ore 20 del 15 settembre 2005.

6. L’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo procede alla verifica della documentazione di presentazione delle candidature, della validità delle sottoscrizioni e della loro congruità rispetto ai criteri numerici indicati al secondo comma del presente articolo, nonché della correttezza della documentazione indicata al comma quarto del presente articolo.

7. L’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo può eventualmente accordare 48 ore di tempo ai candidati per integrare la documentazione, di cui al quarto comma del presente articolo.

8. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, in mancanza di ricorsi o contestazioni, l’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo notifica all’Ufficio di Presidenza i candidati alla Primaria 2005.

9. In caso di ricorsi, l’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo li devolve al Collegio dei Garanti, che decide in unica e inappellabile istanza entro 48 ore.

10. Terminate tutte le operazioni della presentazione dei candidati, l’Ufficio di Presidenza stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei candidati o dei loro delegati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato. I nomi dei candidati saranno riportati sulle schede e su qualsiasi altro materiale prodotto per la campagna d’informazione secondo l’ordine assegnato dal sorteggio.

Art. 2 - Elettori

1. Possono partecipare alla “Primaria 2005”, in qualità di elettori, tutti i cittadini che abbiano titolarità del diritto attivo di voto per le elezioni della Camera di Deputati.

2. Gli italiani all’estero votano presso le sedi e con le modalità che verranno decise e rese note entro il 30 settembre 2005. Un apposito Ufficio tecnico-amministrativo, composto dal Coordinamento dell’Unione degli italiani nel mondo, sovrintende all’organizzazione e a tutte le operazioni di voto.

3. I giovani che hanno compiuto il 18° anno dopo l’ultima tornata elettorale svoltasi nel comune di residenza o che lo compiranno entro la data di scadenza naturale della XIV legislatura (entro il 13 maggio 2006), eserciteranno il diritto di voto nel seggio speciale istituito nel territorio e, qualora sprovvisti di tessera elettorale, potranno votare esibendo un valido documento di identità, dal quale risulti la residenza.

4. Gli immigrati, regolarmente residenti da almeno tre anni nel nostro paese, che intendano esercitare il diritto al voto nella Primaria 2005, devono registrarsi, entro il 7 ottobre 2005, in appositi elenchi predisposti dagli Uffici provinciali tecnico-amministrativi.

5. Gli studenti ed i lavoratori domiciliati fuori dalla provincia di residenza, potranno votare in seggi speciali nella provincia di domicilio, previa iscrizione, entro il 7 ottobre 2005, in appositi elenchi istituiti dagli Uffici provinciali tecnico-amministrativi. Entro il 12 ottobre 2005 gli Uffici provinciali dovranno trasmettere tali elenchi, distinti per provincia di residenza, all’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo. Questo provvederà a trasmettere immediatamente agli Uffici provinciali di residenza gli elenchi di cui sopra al fine di notificare ai seggi di origine la rinuncia dell’esercizio del diritto di voto in quella sede.

6. L’Ufficio tecnico-amministrativo di ciascuna provincia provvederà a distribuire ai seggi speciali gli elenchi di cui ai commi precedenti sulla base della competenza territoriale, dandone ampia pubblicità.

Art. 3 - Seggi elettorali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del regolamento Quadro per la Primaria 2005, gli Uffici provinciali tecnico-amministrativi possono determinare, in accordo con l’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo, un numero di seggi superiore nell’obiettivo di coinvolgere il più elevato numero di elettori e sulla base delle più generali esigenze politiche ed organizzative della provincia e della natura, anche demografica e morfologica, del territorio.

2. Gli Uffici provinciali tecnico-amministrativi dovranno comunicare all’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo il numero dei seggi che intendono costituire e le rispettive competenze territoriali entro il 15 settembre 2005.

3. Al fine di determinare in quale seggio ciascun elettore potrà esercitare il diritto di voto, gli Uffici provinciali tecnico-amministrativi dovranno precisare la porzione di territorio di competenza di ciascun seggio, che dovrà comprendere uno o più comuni ovvero più sezioni elettorali di uno stesso comune.

4. I seggi dovranno avere, pertanto, una rigida competenza territoriale e garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure elettorali e la segretezza delle operazioni di voto.

5. L’ubicazione dei seggi e la competenza territoriale in riferimento alle sezioni elettorali dovranno essere ampiamente pubblicizzati anche attraverso strumenti telematici ed un apposito numero verde gestito dalla sede nazionale dell’Unione.

6. Eventuali controversie che dovessero emergere negli Uffici provinciali tecnico-amministrativi, saranno definite dall’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo sulla base dei seguenti criteri: a) un numero minimo di seggi, come previsto dall’art. 7 comma 3 del regolamento quadro; b) un numero massimo di seggi così stabilito: 1. un seggio per ogni Comune; 2. un seggio per ogni 10.000 abitanti per i Comuni con oltre 10.000 abitanti; c) la determinazione del numero dei seggi e la loro localizzazione debbono tener conto dell’equilibrio territoriale. d) i seggi debbono essere idonei e comunque garantire la presenza di scrutatori appartenenti a più forze politiche dell’Unione.

Art. 4 - Costituzione dei seggi

1. La costituzione dei seggi deve avvenire domenica mattina, prima dell’apertura delle operazioni di voto.

2. Il seggio è composto da due o da un numero pari di scrutatori e da un Presidente, nominati dal responsabile del procedimento elettorale, d’intesa con l’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo sulla base delle richieste presentate dagli elettori del territorio e tenendo conto dell’obiettivo di assicurare nel seggio una reale pluralità di presenze.

3. In caso di assenza di uno o più componenti, il presidente di seggio li surroga con uno o più elettori presenti che non siano rappresentanti di candidato.

4. I membri del seggio, compresi i rappresentanti dei candidati, possono votare nei seggi dove svolgono le loro funzioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo.

5. Il presidente di seggio designa tra gli scrutatori un vice-presidente e invita i rappresentanti dei candidati a partecipare alle operazioni elettorali.

6. Il presidente ha facoltà di nominare una persona di sua fiducia in qualità di segretario, per provvedere alla stesura del processo verbale.

7. Il seggio procede, quindi, agli adempimenti previsti ed, in particolare, alla vidimazione delle schede e alla trascrizione del numero delle stesse, nel verbale.

Art. 5 - Rappresentanti dei candidati

1. Ciascun candidato alla Primaria 2005 deve designare, con apposito modulo, due delegati, uno effettivo e l’altro supplente, incaricati di designare a loro volta i rappresentanti di candidato presso l’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo, nonchè negli Uffici provinciali tecnico-amministrativi.

2. I rappresentanti presso l’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo designano i rappresentanti dei candidati nei singoli seggi elettorali.

3. Il presidente di seggio riceve dall’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo i nomi dei rappresentanti di candidato.

4. I rappresentanti di candidato possono presentarsi anche direttamente al seggio, senza essere stati preventivamente segnalati dall’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo, consegnando al presidente di seggio il modulo ufficiale di nomina; il presidente ne accerta l’identità, annotandola sul verbale.

5. I rappresentanti di candidato hanno facoltà di far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

6. I rappresentanti di candidato hanno il dovere di collaborare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, possono apporre la propria firma sui sigilli delle urne, sui verbali e sui plichi.

Art. 6 - Materiale per il seggio

1. Il presidente di seggio riceve dall’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo tutto il materiale necessario alle operazioni elettorali, e in particolare: • un registro su cui annotare gli elettori che hanno votato, • un numero di copie del progetto dell’Unione pari alle schede elettorali, • una serie di blocchetti per le ricevute delle oblazioni di almeno 1 Euro, • una cassetta per la raccolta delle oblazioni, • due urne, • un numero sufficiente di schede elettorali, • un verbale generale, • due tabelle di scrutinio, • una serie di buste, • delle matite copiative, • dei manifesti della scheda elettorale, • un modulo per la trasmissione dei risultati all’ufficio tecnico-amministrativo provinciale. • Il materiale di cancelleria, • uno schermo per assicurare la segretezza del voto • n° 2 istruzioni per il seggio elettorale • la cartellonistica • le bandiere dell’Unione

Art. 7 - Operazioni di voto

1. Gli elettori di cui al precedente art. 2 devono sottoscrivere il “Progetto” e versare un’oblazione al seggio di almeno 1,00 euro per concorrere alle spese organizzative della Primaria 2005.

2. Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento d’identità e la propria tessera elettorale. I giovani di cui all’art. 2, comma 2 del presente regolamento nonché gli elettori di cui all’art. 2, comma 3 potranno esercitare il diritto di voto esibendo solo un valido documento di identità. E’ necessario, inoltre, che gli elettori diano un espresso assenso affinché il proprio nominativo sia inserito nell’elenco dei partecipanti alla votazione e che l’elenco stesso sia reso consultabile da parte di chiunque vi abbia interesse.

3. Un componente il seggio verifica la suddetta documentazione e consegna all’elettore la scheda per la votazione, dopo aver registrato in ordine alfabetico sugli appositi elenchi, i dati anagrafici dell’elettore, l’indirizzo completo e gli estremi del documento di identificazione.

4. Un componente del seggio deve accertare che l’elettore non abbia già esercitato il diritto di voto.

5. L’elettore appone la propria firma sull’elenco tabulato.

6. L’elettore si reca nella cabina ed esprime il proprio voto tracciando sulla scheda con la matita un segno nella casella posta accanto al nominativo prescelto o sul nome del candidato ovvero all’interno del riquadro contenente il nome del candidato e la depone chiusa nell’apposita urna.

7. Un componente del seggio annota sul registro l’avvenuta votazione, apponendo la propria firma accanto a quella dell’elettore.

8. Le operazioni relative alle votazioni si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 22:00, senza interruzione. Gli elettori che alle 22:00 si trovino ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Il presidente del seggio, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo le operazioni di voto, il seggio verifica innanzitutto il numero degli elettori che hanno votato e procede al riscontro delle schede vidimate e non votate, con le firme degli elettori che hanno votato risultanti dal tabulato elettorale. La somma delle schede vidimate ma non votate e delle firme degli elettori risultanti dal tabulato deve corrispondere al numero delle schede vidimate.

2. Conclusa tale operazione, il presidente di seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgeranno senza interruzione sino alla loro conclusione. Un componente del seggio estrae dall’urna una scheda alla volta, la apre e la passa al presidente, che dà lettura del nominativo votato. Gli scrutatori annotano i voti nelle tabelle di scrutinio.

3. I possibili casi di annullamento sono i seguenti: • segni tracciati chiaramente e distintamente su più nomi di candidati; • segni inequivocabili di identificazione dell’elettore; • assoluta impossibilità di stabilire a quale candidato si riferisca un segno tracciato sulla scheda; • voti espressi su schede non vidimate.

4. In caso di contestazioni, il presidente decide sulla validità o meno del voto, fatto salvo il diritto dei rappresentanti dei candidati di contestare la singola scheda. In tal caso questa viene inserita in apposita busta ed il loro numero viene segnato immediatamente sulla tabella riepilogativa.

Art. 9 - Operazioni finali

1. Terminato lo scrutinio, il presidente verifica se la somma dei voti validamente espressi più le schede bianche, le schede nulle e quelle contestate corrisponde al totale delle schede votate, riporta tale conteggio sul verbale e controlla che il verbale sia regolarmente compilato.

2. Tutti i componenti del seggio controfirmano il verbale e le tabelle di scrutinio.

3. Si redige il modello per la trasmissione dei risultati finali dello scrutinio alla Commissione elettorale provinciale, anch’esso controfirmato da tutti i componenti del seggio. Si inseriscono i documenti ufficiali del seggio (verbale, tabulato degli elettori, tabelle di scrutinio, schede votate, schede bianche, schede nulle, schede contestate, schede residue, designazioni dei rappresentanti di lista, contributi incassati con relative matrici delle ricevute) nelle apposite buste controfirmate dai componenti del seggio. Tutto il restante materiale in dotazione al seggio viene sigillato in un contenitore da consegnare all’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo con le modalità dallo stesso stabilite.

4. Il presidente trasmette i risultati finali dello scrutinio alla Commissione elettorale provinciale con le modalità stabilite. Quindi si reca alla Commissione stessa per consegnare il modello con i risultati finali e le buste contenenti i documenti ufficiali del suo seggio.

Art. 10 - Commissione elettorale provinciale

1. Al termine delle votazioni, l’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo si costituisce in Commissione elettorale provinciale. Il responsabile del procedimento elettorale, nominato su indicazione dell’Ufficio stesso, assume le funzioni di presidente della Commissione. I rappresentanti dei candidati nell’Ufficio provinciale tecnico-amministrativo di cui all’art. 2, comma 2/b del regolamento-quadro, assistono, con diritto di parola, ai lavori della Commissione. La Commissione si avvale degli strumenti necessari per la raccolta e la registrazione dei dati in tempo reale.

2. Alla Commissione affluiscono i risultati finali degli scrutini nonché i modelli compilati dai seggi elettorali costituiti nella provincia, contenenti i risultati finali degli scrutini. Man mano che pervengono i modelli, la Commissione li esamina, li convalida a firma del presidente e li trasmette per la registrazione su computer, separatamente per ogni candidato, schede bianche e schede nulle.

3. Per quanto concerne le eventuali schede contestate, la Commissione decide sulla loro attribuzione. In assenza di accordo unanime, la Commissione decide a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. In tal caso, procede all’apertura delle buste contenenti le schede in questione.

4. Terminata la registrazione dei risultati di tutti i seggi, la Commissione riporta su apposito verbale la procedura seguita. Il presidente provvede a compilare un modello con i dati riepilogativi da trasmettere alla Commissione elettorale nazionale. Verbale e modello riepilogativo sono controfirmati da tutti i componenti della Commissione elettorale provinciale nonché dai rappresentanti dei candidati.

5. Il presidente, entro e non oltre le ore 8,00 di lunedì 17 ottobre, trasmette i risultati finali ed il relativo modello riepilogativo alla Commissione elettorale nazionale secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.

Art. 11 - Commissione elettorale nazionale

1. Al termine delle votazioni, l’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo si costituisce in Commissione elettorale nazionale. Il direttore dell’Ufficio assume le funzioni di presidente della Commissione. I rappresentanti dei candidati nell’Ufficio nazionale tecnico-amministrativo di cui all’art. 2, comma 2/b del regolamento-quadro, assistono, con diritto di parola, ai lavori della Commissione. La Commissione si avvale degli strumenti necessari per la raccolta e la registrazione dei dati in tempo reale.

2. Alla Commissione elettorale nazionale affluiscono i risultati finali degli scrutini provinciali ed i relativi modelli riepilogativi inviati dalle Commissioni elettorali provinciali. Man mano che pervengono i risultati, la Commissione li esamina, li convalida a firma del presidente e li trasmette per la registrazione su computer, separatamente per ogni candidato, schede bianche e schede nulle.

3. La Commissione elettorale nazionale può richiedere alle Commissioni elettorali provinciali la trasmissione dei plichi contenenti eventuali schede contestate e non assegnate. In tal caso, procede all’apertura delle buste contenenti le schede in questione e decide sulla loro attribuzione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. Terminata la registrazione dei risultati di tutti i seggi, la Commissione, entro e non oltre martedì 25 ottobre, riporta su apposito verbale la procedura seguita. Il presidente provvede a compilare un modello con i dati riepilogativi da trasmettere al Collegio dei Garanti. Verbale e modello riepilogativo sono controfirmati da tutti i componenti della Commissione elettorale nazionale nonché dai rappresentanti dei candidati.

Art. 12 - Proclamazione dei risultati

1. Svolte tutte le operazioni di cui al precedente articolo 11 e redatto apposito processo verbale sottoscritto dai componenti della Commissione elettorale nazionale, la stessa trasmette su apposito modulo sottoscritto da tutti i suoi componenti il risultato finale delle votazioni all’Ufficio di Presidenza della Primaria 2005, il quale ne dà comunicazione.

2. Il Collegio dei Garanti della Primaria 2005 nella persona del suo Presidente, dopo aver esaminato gli atti e definito eventuali controversie, redatto apposito processo verbale, proclama Candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri per la coalizione dell’Unione, il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

Art. 13 - Clausola compromissoria

1. I Candidati alla Primaria 2005, si impegnano a riconoscere i risultati della medesima per come certificati dalla Commissione elettorale nazionale e proclamati dal Collegio dei Garanti.

2. I Candidati alla Primaria 2005 si impegnano a deferire qualunque questione di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli organi preposti secondo il Regolamento-quadro e quanto stabilito dal presente Regolamento attuativo.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento-quadro per la Primaria 2005 e le norme previste nei regolamenti e nelle direttive emanate dagli organi nazionali e provinciali in conformità, istituiti per la consultazione “Primaria 2005".