PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
-AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n° 44/77-
recante in oggetto:
" Istituzione di elezioni primarie per la designazione delle
candidature alla carica di Presidente della
Regione Liguria "
RELAZIONE
La presente proposta di legge intende definire,attraverso
un sistema di elezioni primarie,le candidature presentate per la
carica di Presidente della Regione Liguria. L'elezione diretta,abbinata
al premio di maggioranza , rende politicamente forte la figura del
Presidente e risponde ad una esigenza sempre più diffusa
nelle democrazie moderne del coinvolgimento diretto degli elettori
nella scelta delle figure apicali delle Istituzioni, nel nostro
paese abbiamo dal '93 l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente
della Provincia, dal 2000 l'elezione diretta del Presidente della
Regione. I risultati sono stati positivi in termini di stabilità
politica, di assunzione di responsabilità di governo ,di
trasparenza delle decisioni amministrative.
Il rilievo polittico e democratico del Presidente
della Regione, una istituzione diventata uno snodo fondamentale
per il buon funzionamento del nostro sistema politico-istituzionale,
impone una riflessione sui metodi e le procedure di selezione delle
candidature alla presidenza.
Nella pratica la scelta è svolta dai partiti,quali attori
fondamentali per l'elaborazione del programma e la presentazione
delle liste dei candidati,attraverso procedure rispondenti alle
regole organizzative e statutarie di ciascuno di essi. E' un fatto
interno all'organizzazione,partito o coalizione di partiti.
D'altra parte nelle democrazie moderne la personalità dei
candidati, in particolare per i vertici delle istituzioni, é
diventata un elemento essenziale per acquisire il consenso degli
elettori su programmi di governo alternativi, per cui la loro selezione
ed il modo in cui si svolge assume un impatto verso l' esterno sconosciuto
ai sistemi elettorali fondati sull'elezione indiretta e sul proporzionale.
La rilevanza dell'incarico di Presidente e la sua
modalità elettiva rendono quindi il processo di selezione
delle candidature un fatto politico rilevante non solo e non tanto
per il partito o coalizione quanto per la qualità e l'intensità
stessa della democrazia. Pertanto occorre operare perché
la procedura di selezione superi il ristretto ambito associativo
per assumere una evidenza pubblica,diventare elemento integrante
della legge elettorale, per fornire la possibilità ai cittadini
elettori liguri di partecipare direttamente dall'inizio all'intero
processo decisionale per l'elezione del loro Presidente. Per raggiungere
questo obiettivo è necessario codificare e rendere obbligatorie
e pubbliche, con un'apposita legge,le elezioni primarie per la scelta
dei candidati a Presidente. La partecipazione consapevole dei cittadini
diventa uno strumento concreto per l'esercizio della democrazia.
La proposta di legge non intende modificare la natura
della legge elettorale vigente, anzi all'art. 1 si dichiara esplicitamente
che la Regione Liguria agisce in conformità all'attuale sistema
elettorale,apportando solo le modifiche necessarie per lo svolgimento
delle primarie. L'art.2 regola la presentazione delle liste regionali
e provinciali. Per le liste provinciali non ci sono modifiche alle
regole attuali,per la lista regionale collegata invece si presenta
solo il contrassegno di lista in quanto il capolista ed i candidati
saranno individuati secondo le procedure previsti dagli articoli
dalla presente legge.
Con l'art.3 si incomincia ad entrare nel merito
delle innovazioni. Si propone che i capilista delle liste regionali
,che sono in effetti i candidati alla presidenza regionale ,siano
scelti attraverso elezioni primarie. Le candidature possono essere
presentate solo dai candidati già inseriti nelle liste provinciali,al
fine di responsabilizzare e coinvolgere una platea legittimata dalle
firme dei cittadini e rafforzare i necessari collegamenti tra liste
provinciali e regionali.Nel contempo la possibilità di indicare
come candidati qualsiasi elettore ligure ed il modesto numero di
firme richieste per la presentazione sono elementi essenziali per
garantire apertura alla società ed autonomia di scelta.
L'art.4 fornisce indicazioni di massima affinché
la campagna elettorale per le primarie sia considerata a tutti gli
effetti equivalente a quella per le elezioni regionali. E' importante
che ci sia un vera campagna elettorale per promuovere il confronto
tra i candidati ed avere la possibilità concreta di far conoscere
agli elettori le singole proposte programmatiche.
Gli articoli 5 e 6 entrano nel merito delle
modalità elettorali. Si rende esplicito il diritto di voto
di tutti gli elettori . Nel seggio il voto si esprimerà attraverso
schede distinte per ogni lista regionale in competizione ed ogni
elettore riceverà solo la scheda della lista per cui dichiara
che intende votare. Risulterà vincitore il candidato che
ottiene il maggior numero di voti. La modalità di voto proposta
potrebbe essere fonte di riserve di opportunità o addirittura
di legittimità ,la garanzia della segretezza del voto, in
quanto l'elettore deve indicare la lista regionale per cui intende
votare.
Le riserve possono essere superate se si considera
bene lo scopo delle elezioni primarie. Il cittadino è chiamato
a votare per selezionare dei candidati non per eleggere il Presidente
della Regione. La scelta,non obbligatoria ,di recarsi a votare esprime
la volontà di partecipare al processo decisionale dello schieramento
elettorale preferito,il voto diventa un'assunzione di responsabilità
politica nel senso pieno del termine.
Del resto la segretezza è garantita rispetto
all'atto sostanziale,l'espressione della preferenza sulla scheda.
Bisogna pensare che,pur se in un solo luogo fisico,si sta svolgendo
una pluralità di elezioni, una per ogni lista elettorale,
ognuna con il suo corpo elettorale.
L'alternativa tecnica sarebbe una scheda comprendente
i candidati di tutte le liste,è evidente che questa modalità
di voto si presterebbe facilmente ad interferenze strumentali a
danno delle liste concorrenti, senza alcuna possibilità di
controllo.
L 'art. 7 segna una ulteriore novità
assegnando al capolista il diritto di presentare i candidati della
lista regionale . La norma rafforza un rapporto che già esiste,infatti
questi candidati risultano eletti solo in caso di vittoria del candidato
presidente,l'indicazione di candidatura da parte di quest'ultimo
ne rende esplicito il rapporto fiduciario e la condivisione del
programma. L'art. 8 rimanda alla normativa elettorale vigente per
quanto attiene a tutte le altre procedure e norme elettorali.
Istituzione di elezioni primarie per la designazione delle candidature
alla carica di Presidente della Regione Liguria
Art 1 Sistema elettorale
La Regione Liguria in conformità al sistema
elettorale previsto dalla normativa vigente apporta le modifiche
e le integrazioni specificate negli articoli seguenti per lo svolgimento
di elezioni primarie per la designazione delle candidature alla
carica di Presidente della Regione.
Art. 2 Presentazione delle liste regionali e provinciali
Le liste provinciali,definite secondo al normativa
vigente, sono presentate dalle ore otto del trentesimo giorno alle
ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni
primarie.
La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena
di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento
con una lista regionale di cui si presenta solo il contrassegno
di lista.
I candidati ed il capolista delle lista regionale collegata sono
scelti secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.
Art. 3 Presentazione delle candidature per i capilista delle
liste regionali
I capilista delle liste regionali sono scelti con
il sistema delle elezioni primarie.
Entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla validazione
delle liste provinciali sono presentate da parte di un minimo di
cinque ad un massimo di dieci candidati, delle liste provinciali
collegate, una o più candidature a capolista della lista
regionale.
Ogni candidato al Consiglio regionale può sottoscrivere una
sola candidatura.
Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di elettorato attivo
e passivo per le elezioni regionali possono essere candidati per
le elezioni primarie per la scelta del capolista della lista regionale.
Le candidature sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale con l'accettazione irrevocabile del candidato.
Art. 4 Campagna elettorale per le primarie
La campagna elettorale per le elezioni primarie ha
inizio due giorni dopo l'ultimo giorno di presentazione delle candidature
e termina alle ore 24 del venerdì antecedente la domenica
delle votazioni.
Per lo svolgimento della campagna elettorale valgono le norme ed
i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per l'elezione
del Consiglio regionale
Art 5 Elettori e modalità di voto
Tutti i cittadini che godono del diritto di elettorato
attivo per il rinnovo del Consiglio regionale hanno i diritto di
partecipare alle elezioni primarie.
Sono istituiti seggi elettorali in ogni comune con un rapporto di
uno per due seggi normalmente previsti per le elezioni regionali,garantendo
almeno un seggio per comune. Nel seggio costituito secondo il primo
comma possono votare solo gli elettori registrati nei seggi accorpati.
Le schede elettorali sono distinte per ciascuna lista regionale,ed
all'interno sono stampati cognome e nome dei candidati alle primarie
per ordine alfabetico
Ogni elettore riceverà la scheda della lista regionale per
cui dichiara che intende votare. Nel seggio sono predisposte tante
urne quante sono le liste regionali che partecipano alle elezioni
regionali.
Art. 6 Votazione e scrutinio
Le votazioni per le primarie si svolgono la prima
domenica antecedente il trentacinquesimo giorno antecedente la data
delle elezioni regionali
I seggi sono aperti un solo giorno dalle ore 8 alle ore 20.
Lo scrutinio si effettua alla chiusura del seggio per ordine progressivo
delle liste regionali. Risulta designato come capolista il candidato
che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi.
Art. 7 Presentazione dei candidati della lista regionale
Il Capolista,come individuato dall'articolo precedente,
,presenta l'elenco dei candidati della lista regionale dalle ore
otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno
antecedenti quelli delle votazioni per il rinnovo del Consiglio
regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente,esclusa
la raccolta delle firme.
Art. 8 Rinvio
Per quanto attiene le procedure relative alle modalità di
voto, di spoglio e di proclamazione dei risultati,nelle elezioni
primarie si adottano le prescrizioni previste per le elezioni per
il rinnovo del Consiglio regionale.
Art. 9 Norma finanziaria
Alla determinazione delle spese previste per l'attuazione della
presente legge si provvede con la legge di Bilancio di previsione
della Regione Liguria.
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