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Percorso:


PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
-AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n° 44/77-


recante in oggetto:

" Istituzione di elezioni primarie per la designazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione Liguria "

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende definire,attraverso un sistema di elezioni primarie,le candidature presentate per la carica di Presidente della Regione Liguria. L'elezione diretta,abbinata al premio di maggioranza , rende politicamente forte la figura del Presidente e risponde ad una esigenza sempre più diffusa nelle democrazie moderne del coinvolgimento diretto degli elettori nella scelta delle figure apicali delle Istituzioni, nel nostro paese abbiamo dal '93 l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, dal 2000 l'elezione diretta del Presidente della Regione. I risultati sono stati positivi in termini di stabilità politica, di assunzione di responsabilità di governo ,di trasparenza delle decisioni amministrative.

Il rilievo polittico e democratico del Presidente della Regione, una istituzione diventata uno snodo fondamentale per il buon funzionamento del nostro sistema politico-istituzionale, impone una riflessione sui metodi e le procedure di selezione delle candidature alla presidenza.
Nella pratica la scelta è svolta dai partiti,quali attori fondamentali per l'elaborazione del programma e la presentazione delle liste dei candidati,attraverso procedure rispondenti alle regole organizzative e statutarie di ciascuno di essi. E' un fatto interno all'organizzazione,partito o coalizione di partiti.

D'altra parte nelle democrazie moderne la personalità dei candidati, in particolare per i vertici delle istituzioni, é diventata un elemento essenziale per acquisire il consenso degli elettori su programmi di governo alternativi, per cui la loro selezione ed il modo in cui si svolge assume un impatto verso l' esterno sconosciuto ai sistemi elettorali fondati sull'elezione indiretta e sul proporzionale.

La rilevanza dell'incarico di Presidente e la sua modalità elettiva rendono quindi il processo di selezione delle candidature un fatto politico rilevante non solo e non tanto per il partito o coalizione quanto per la qualità e l'intensità stessa della democrazia. Pertanto occorre operare perché la procedura di selezione superi il ristretto ambito associativo per assumere una evidenza pubblica,diventare elemento integrante della legge elettorale, per fornire la possibilità ai cittadini elettori liguri di partecipare direttamente dall'inizio all'intero processo decisionale per l'elezione del loro Presidente. Per raggiungere questo obiettivo è necessario codificare e rendere obbligatorie e pubbliche, con un'apposita legge,le elezioni primarie per la scelta dei candidati a Presidente. La partecipazione consapevole dei cittadini diventa uno strumento concreto per l'esercizio della democrazia.

La proposta di legge non intende modificare la natura della legge elettorale vigente, anzi all'art. 1 si dichiara esplicitamente che la Regione Liguria agisce in conformità all'attuale sistema elettorale,apportando solo le modifiche necessarie per lo svolgimento delle primarie. L'art.2 regola la presentazione delle liste regionali e provinciali. Per le liste provinciali non ci sono modifiche alle regole attuali,per la lista regionale collegata invece si presenta solo il contrassegno di lista in quanto il capolista ed i candidati saranno individuati secondo le procedure previsti dagli articoli dalla presente legge.

Con l'art.3 si incomincia ad entrare nel merito delle innovazioni. Si propone che i capilista delle liste regionali ,che sono in effetti i candidati alla presidenza regionale ,siano scelti attraverso elezioni primarie. Le candidature possono essere presentate solo dai candidati già inseriti nelle liste provinciali,al fine di responsabilizzare e coinvolgere una platea legittimata dalle firme dei cittadini e rafforzare i necessari collegamenti tra liste provinciali e regionali.Nel contempo la possibilità di indicare come candidati qualsiasi elettore ligure ed il modesto numero di firme richieste per la presentazione sono elementi essenziali per garantire apertura alla società ed autonomia di scelta.

L'art.4 fornisce indicazioni di massima affinché la campagna elettorale per le primarie sia considerata a tutti gli effetti equivalente a quella per le elezioni regionali. E' importante che ci sia un vera campagna elettorale per promuovere il confronto tra i candidati ed avere la possibilità concreta di far conoscere agli elettori le singole proposte programmatiche.

Gli articoli 5 e 6 entrano nel merito delle modalità elettorali. Si rende esplicito il diritto di voto di tutti gli elettori . Nel seggio il voto si esprimerà attraverso schede distinte per ogni lista regionale in competizione ed ogni elettore riceverà solo la scheda della lista per cui dichiara che intende votare. Risulterà vincitore il candidato che ottiene il maggior numero di voti. La modalità di voto proposta potrebbe essere fonte di riserve di opportunità o addirittura di legittimità ,la garanzia della segretezza del voto, in quanto l'elettore deve indicare la lista regionale per cui intende votare.

Le riserve possono essere superate se si considera bene lo scopo delle elezioni primarie. Il cittadino è chiamato a votare per selezionare dei candidati non per eleggere il Presidente della Regione. La scelta,non obbligatoria ,di recarsi a votare esprime la volontà di partecipare al processo decisionale dello schieramento elettorale preferito,il voto diventa un'assunzione di responsabilità politica nel senso pieno del termine.

Del resto la segretezza è garantita rispetto all'atto sostanziale,l'espressione della preferenza sulla scheda. Bisogna pensare che,pur se in un solo luogo fisico,si sta svolgendo una pluralità di elezioni, una per ogni lista elettorale, ognuna con il suo corpo elettorale.

L'alternativa tecnica sarebbe una scheda comprendente i candidati di tutte le liste,è evidente che questa modalità di voto si presterebbe facilmente ad interferenze strumentali a danno delle liste concorrenti, senza alcuna possibilità di controllo.

L 'art. 7 segna una ulteriore novità assegnando al capolista il diritto di presentare i candidati della lista regionale . La norma rafforza un rapporto che già esiste,infatti questi candidati risultano eletti solo in caso di vittoria del candidato presidente,l'indicazione di candidatura da parte di quest'ultimo ne rende esplicito il rapporto fiduciario e la condivisione del programma. L'art. 8 rimanda alla normativa elettorale vigente per quanto attiene a tutte le altre procedure e norme elettorali.

Istituzione di elezioni primarie per la designazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione Liguria

Art 1 Sistema elettorale

La Regione Liguria in conformità al sistema elettorale previsto dalla normativa vigente apporta le modifiche e le integrazioni specificate negli articoli seguenti per lo svolgimento di elezioni primarie per la designazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Art. 2 Presentazione delle liste regionali e provinciali

Le liste provinciali,definite secondo al normativa vigente, sono presentate dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una lista regionale di cui si presenta solo il contrassegno di lista.
I candidati ed il capolista delle lista regionale collegata sono scelti secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

Art. 3 Presentazione delle candidature per i capilista delle liste regionali

I capilista delle liste regionali sono scelti con il sistema delle elezioni primarie.
Entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla validazione delle liste provinciali sono presentate da parte di un minimo di cinque ad un massimo di dieci candidati, delle liste provinciali collegate, una o più candidature a capolista della lista regionale.
Ogni candidato al Consiglio regionale può sottoscrivere una sola candidatura.
Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni regionali possono essere candidati per le elezioni primarie per la scelta del capolista della lista regionale.
Le candidature sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con l'accettazione irrevocabile del candidato.

Art. 4 Campagna elettorale per le primarie

La campagna elettorale per le elezioni primarie ha inizio due giorni dopo l'ultimo giorno di presentazione delle candidature e termina alle ore 24 del venerdì antecedente la domenica delle votazioni.
Per lo svolgimento della campagna elettorale valgono le norme ed i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per l'elezione del Consiglio regionale

Art 5 Elettori e modalità di voto

Tutti i cittadini che godono del diritto di elettorato attivo per il rinnovo del Consiglio regionale hanno i diritto di partecipare alle elezioni primarie.
Sono istituiti seggi elettorali in ogni comune con un rapporto di uno per due seggi normalmente previsti per le elezioni regionali,garantendo almeno un seggio per comune. Nel seggio costituito secondo il primo comma possono votare solo gli elettori registrati nei seggi accorpati.
Le schede elettorali sono distinte per ciascuna lista regionale,ed all'interno sono stampati cognome e nome dei candidati alle primarie per ordine alfabetico
Ogni elettore riceverà la scheda della lista regionale per cui dichiara che intende votare. Nel seggio sono predisposte tante urne quante sono le liste regionali che partecipano alle elezioni regionali.

Art. 6 Votazione e scrutinio

Le votazioni per le primarie si svolgono la prima domenica antecedente il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali
I seggi sono aperti un solo giorno dalle ore 8 alle ore 20.
Lo scrutinio si effettua alla chiusura del seggio per ordine progressivo delle liste regionali. Risulta designato come capolista il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi.

Art. 7 Presentazione dei candidati della lista regionale

Il Capolista,come individuato dall'articolo precedente, ,presenta l'elenco dei candidati della lista regionale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente,esclusa la raccolta delle firme.

Art. 8 Rinvio

Per quanto attiene le procedure relative alle modalità di voto, di spoglio e di proclamazione dei risultati,nelle elezioni primarie si adottano le prescrizioni previste per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 9 Norma finanziaria

Alla determinazione delle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge di Bilancio di previsione della Regione Liguria.

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I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
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