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              PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE  
              -AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE n° 44/77- 
             
              recante in oggetto: 
               
              " Istituzione di elezioni primarie per la designazione delle 
              candidature alla carica di Presidente della 
              Regione Liguria " 
               
              RELAZIONE  
            La presente proposta di legge intende definire,attraverso 
              un sistema di elezioni primarie,le candidature presentate per la 
              carica di Presidente della Regione Liguria. L'elezione diretta,abbinata 
              al premio di maggioranza , rende politicamente forte la figura del 
              Presidente e risponde ad una esigenza sempre più diffusa 
              nelle democrazie moderne del coinvolgimento diretto degli elettori 
              nella scelta delle figure apicali delle Istituzioni, nel nostro 
              paese abbiamo dal '93 l'elezione diretta del Sindaco e del Presidente 
              della Provincia, dal 2000 l'elezione diretta del Presidente della 
              Regione. I risultati sono stati positivi in termini di stabilità 
              politica, di assunzione di responsabilità di governo ,di 
              trasparenza delle decisioni amministrative. 
            Il rilievo polittico e democratico del Presidente 
              della Regione, una istituzione diventata uno snodo fondamentale 
              per il buon funzionamento del nostro sistema politico-istituzionale, 
              impone una riflessione sui metodi e le procedure di selezione delle 
              candidature alla presidenza. 
              Nella pratica la scelta è svolta dai partiti,quali attori 
              fondamentali per l'elaborazione del programma e la presentazione 
              delle liste dei candidati,attraverso procedure rispondenti alle 
              regole organizzative e statutarie di ciascuno di essi. E' un fatto 
              interno all'organizzazione,partito o coalizione di partiti. 
            D'altra parte nelle democrazie moderne la personalità dei 
              candidati, in particolare per i vertici delle istituzioni, é 
              diventata un elemento essenziale per acquisire il consenso degli 
              elettori su programmi di governo alternativi, per cui la loro selezione 
              ed il modo in cui si svolge assume un impatto verso l' esterno sconosciuto 
              ai sistemi elettorali fondati sull'elezione indiretta e sul proporzionale. 
            La rilevanza dell'incarico di Presidente e la sua 
              modalità elettiva rendono quindi il processo di selezione 
              delle candidature un fatto politico rilevante non solo e non tanto 
              per il partito o coalizione quanto per la qualità e l'intensità 
              stessa della democrazia. Pertanto occorre operare perché 
              la procedura di selezione superi il ristretto ambito associativo 
              per assumere una evidenza pubblica,diventare elemento integrante 
              della legge elettorale, per fornire la possibilità ai cittadini 
              elettori liguri di partecipare direttamente dall'inizio all'intero 
              processo decisionale per l'elezione del loro Presidente. Per raggiungere 
              questo obiettivo è necessario codificare e rendere obbligatorie 
              e pubbliche, con un'apposita legge,le elezioni primarie per la scelta 
              dei candidati a Presidente. La partecipazione consapevole dei cittadini 
              diventa uno strumento concreto per l'esercizio della democrazia. 
            La proposta di legge non intende modificare la natura 
              della legge elettorale vigente, anzi all'art. 1 si dichiara esplicitamente 
              che la Regione Liguria agisce in conformità all'attuale sistema 
              elettorale,apportando solo le modifiche necessarie per lo svolgimento 
              delle primarie. L'art.2 regola la presentazione delle liste regionali 
              e provinciali. Per le liste provinciali non ci sono modifiche alle 
              regole attuali,per la lista regionale collegata invece si presenta 
              solo il contrassegno di lista in quanto il capolista ed i candidati 
              saranno individuati secondo le procedure previsti dagli articoli 
              dalla presente legge. 
            Con l'art.3 si incomincia ad entrare nel merito 
              delle innovazioni. Si propone che i capilista delle liste regionali 
              ,che sono in effetti i candidati alla presidenza regionale ,siano 
              scelti attraverso elezioni primarie. Le candidature possono essere 
              presentate solo dai candidati già inseriti nelle liste provinciali,al 
              fine di responsabilizzare e coinvolgere una platea legittimata dalle 
              firme dei cittadini e rafforzare i necessari collegamenti tra liste 
              provinciali e regionali.Nel contempo la possibilità di indicare 
              come candidati qualsiasi elettore ligure ed il modesto numero di 
              firme richieste per la presentazione sono elementi essenziali per 
              garantire apertura alla società ed autonomia di scelta.  
            L'art.4 fornisce indicazioni di massima affinché 
              la campagna elettorale per le primarie sia considerata a tutti gli 
              effetti equivalente a quella per le elezioni regionali. E' importante 
              che ci sia un vera campagna elettorale per promuovere il confronto 
              tra i candidati ed avere la possibilità concreta di far conoscere 
              agli elettori le singole proposte programmatiche. 
            Gli articoli 5 e 6 entrano nel merito delle 
              modalità elettorali. Si rende esplicito il diritto di voto 
              di tutti gli elettori . Nel seggio il voto si esprimerà attraverso 
              schede distinte per ogni lista regionale in competizione ed ogni 
              elettore riceverà solo la scheda della lista per cui dichiara 
              che intende votare. Risulterà vincitore il candidato che 
              ottiene il maggior numero di voti. La modalità di voto proposta 
              potrebbe essere fonte di riserve di opportunità o addirittura 
              di legittimità ,la garanzia della segretezza del voto, in 
              quanto l'elettore deve indicare la lista regionale per cui intende 
              votare. 
            Le riserve possono essere superate se si considera 
              bene lo scopo delle elezioni primarie. Il cittadino è chiamato 
              a votare per selezionare dei candidati non per eleggere il Presidente 
              della Regione. La scelta,non obbligatoria ,di recarsi a votare esprime 
              la volontà di partecipare al processo decisionale dello schieramento 
              elettorale preferito,il voto diventa un'assunzione di responsabilità 
              politica nel senso pieno del termine.  
            Del resto la segretezza è garantita rispetto 
              all'atto sostanziale,l'espressione della preferenza sulla scheda. 
              Bisogna pensare che,pur se in un solo luogo fisico,si sta svolgendo 
              una pluralità di elezioni, una per ogni lista elettorale, 
              ognuna con il suo corpo elettorale. 
            L'alternativa tecnica sarebbe una scheda comprendente 
              i candidati di tutte le liste,è evidente che questa modalità 
              di voto si presterebbe facilmente ad interferenze strumentali a 
              danno delle liste concorrenti, senza alcuna possibilità di 
              controllo. 
            L 'art. 7 segna una ulteriore novità 
              assegnando al capolista il diritto di presentare i candidati della 
              lista regionale . La norma rafforza un rapporto che già esiste,infatti 
              questi candidati risultano eletti solo in caso di vittoria del candidato 
              presidente,l'indicazione di candidatura da parte di quest'ultimo 
              ne rende esplicito il rapporto fiduciario e la condivisione del 
              programma. L'art. 8 rimanda alla normativa elettorale vigente per 
              quanto attiene a tutte le altre procedure e norme elettorali. 
            Istituzione di elezioni primarie per la designazione delle candidature 
              alla carica di Presidente della Regione Liguria 
               
              Art 1 Sistema elettorale 
            La Regione Liguria in conformità al sistema 
              elettorale previsto dalla normativa vigente apporta le modifiche 
              e le integrazioni specificate negli articoli seguenti per lo svolgimento 
              di elezioni primarie per la designazione delle candidature alla 
              carica di Presidente della Regione. 
               
              Art. 2 Presentazione delle liste regionali e provinciali 
            Le liste provinciali,definite secondo al normativa 
              vigente, sono presentate dalle ore otto del trentesimo giorno alle 
              ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni 
              primarie. 
              La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena 
              di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento 
              con una lista regionale di cui si presenta solo il contrassegno 
              di lista. 
              I candidati ed il capolista delle lista regionale collegata sono 
              scelti secondo le modalità previste dagli articoli seguenti. 
               
               
              Art. 3 Presentazione delle candidature per i capilista delle 
              liste regionali 
            I capilista delle liste regionali sono scelti con 
              il sistema delle elezioni primarie. 
              Entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla validazione 
              delle liste provinciali sono presentate da parte di un minimo di 
              cinque ad un massimo di dieci candidati, delle liste provinciali 
              collegate, una o più candidature a capolista della lista 
              regionale. 
              Ogni candidato al Consiglio regionale può sottoscrivere una 
              sola candidatura. 
              Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di elettorato attivo 
              e passivo per le elezioni regionali possono essere candidati per 
              le elezioni primarie per la scelta del capolista della lista regionale. 
              Le candidature sono presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
              regionale con l'accettazione irrevocabile del candidato. 
               
              Art. 4 Campagna elettorale per le primarie 
            La campagna elettorale per le elezioni primarie ha 
              inizio due giorni dopo l'ultimo giorno di presentazione delle candidature 
              e termina alle ore 24 del venerdì antecedente la domenica 
              delle votazioni. 
              Per lo svolgimento della campagna elettorale valgono le norme ed 
              i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per l'elezione 
              del Consiglio regionale  
               
              Art 5 Elettori e modalità di voto 
            Tutti i cittadini che godono del diritto di elettorato 
              attivo per il rinnovo del Consiglio regionale hanno i diritto di 
              partecipare alle elezioni primarie.  
              Sono istituiti seggi elettorali in ogni comune con un rapporto di 
              uno per due seggi normalmente previsti per le elezioni regionali,garantendo 
              almeno un seggio per comune. Nel seggio costituito secondo il primo 
              comma possono votare solo gli elettori registrati nei seggi accorpati. 
              Le schede elettorali sono distinte per ciascuna lista regionale,ed 
              all'interno sono stampati cognome e nome dei candidati alle primarie 
              per ordine alfabetico 
              Ogni elettore riceverà la scheda della lista regionale per 
              cui dichiara che intende votare. Nel seggio sono predisposte tante 
              urne quante sono le liste regionali che partecipano alle elezioni 
              regionali.  
               
              Art. 6 Votazione e scrutinio 
            Le votazioni per le primarie si svolgono la prima 
              domenica antecedente il trentacinquesimo giorno antecedente la data 
              delle elezioni regionali 
              I seggi sono aperti un solo giorno dalle ore 8 alle ore 20. 
              Lo scrutinio si effettua alla chiusura del seggio per ordine progressivo 
              delle liste regionali. Risulta designato come capolista il candidato 
              che ottiene la maggioranza relativa dei voti validi.  
               
              Art. 7 Presentazione dei candidati della lista regionale 
            Il Capolista,come individuato dall'articolo precedente, 
              ,presenta l'elenco dei candidati della lista regionale dalle ore 
              otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno 
              antecedenti quelli delle votazioni per il rinnovo del Consiglio 
              regionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente,esclusa 
              la raccolta delle firme.  
               
              Art. 8 Rinvio 
            Per quanto attiene le procedure relative alle modalità di 
              voto, di spoglio e di proclamazione dei risultati,nelle elezioni 
              primarie si adottano le prescrizioni previste per le elezioni per 
              il rinnovo del Consiglio regionale.  
               
              Art. 9 Norma finanziaria 
            Alla determinazione delle spese previste per l'attuazione della 
              presente legge si provvede con la legge di Bilancio di previsione 
              della Regione Liguria.  
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