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Percorso:


(Stralcio Proposta Cittadini per l'Ulivo di Nuovo Statuto Regione Lazio)

Titolo 4 - FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE:

Art.62 - Sistema Elettorale del Consiglio Regionale

(Testo proposto da Commissione Consiliare):
Art.19 (già art. 19) - (Elezione e composizione)
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto e ne fanno parte sessanta consiglieri e il Presidente della Regione.
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove altresì la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale.
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Giunta regionale, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio regionale comportano le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale.

ART. 19 - RILIEVI

La scelta di un numero "scorrevole" (da un minimo di 60 ad un massimo di 80) persegue i fini di garantire la rappresentanza territoriale (con Collegi Uninominali), la funzionalità (con il premio di maggioranza) e la coesione delle Coalizioni (con la presenza in Consiglio Regionale del Presidente di Regione eletto e del primo dei non eletti).
Non si dimentichi che l'ampia funzione legislativa è molto impegnativa e che, per essere all'altezza, c'è bisogno di qualità e quantità: con una Commissione Consiliare per Assessorato (se 16 come previsto) avremmo soltanto da 3 a 5 Consiglieri per Commissione. Questi fini e questi argomenti sono ben compresi e condivisi dall'opinione pubblica.


EMENDAMENTO all' Art. 19:

T - Sostituire il Titolo in "Sistema Elettorale del Consiglio Regionale"
.
1. L'autonomia della Regione si esprime nella determinazione, in armonia con la Costituzione, della forma di governo e del suo sistema elettorale.

2. Il Consiglio Regionale è eletto a suffragio universale e diretto e ne fanno parte almeno 60 e non oltre 80 Consiglieri, il Presidente della Regione ed il primo candidato non eletto a Presidente della Regione.

3. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dal presente Statuto, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna Provincia e Comunità locale del Lazio. La legge regionale favorirà, con il finanziamento a copertura delle spese (nonché con strutture e servizi), quelle Liste e Coalizioni che svolgeranno le Primarie e le Convenzioni Programmatiche nonché quelle che, oltre il 40% minimo dovuto, realizzeranno un più equilibrato rapporto di accesso fra donne e uomini candidati ed eletti a Consigliere Regionale.

4. A tali fini e secondo criteri di democraticità, stabilità di maggioranza, rappresentatività delle minoranze e territoriali, il Consiglio Regionale viene eletto e risulta eletto mediante:

4.a) il sistema maggioritario, in collegi uninominali di coalizione, contestualmente al Presidente della Regione;

4.b) collegamento reciproco fra un Candidato a Presidente della Regione ed un solo candidato a Consigliere in ciascun Collegio Uninominale e loro sottoscrizione reciproca del medesimo Programma e del medesimo simbolo della Lista di Coalizione;

4.c) Collegi Uninominali comprensivi di ciascun Comune, Comunità o loro parte: con una equa proporzionalità di abitanti ed una sufficiente omogeneità territoriale ;

4.d) l'attribuzione di almeno il 60 % dei Consiglieri alla maggioranza: se non già raggiunto o superato direttamente al primo turno;

4.e) l'attribuzione di non oltre il 40% alle minoranze secondo l'ordine nell'elezione diretta avvenuta nei Collegi Uninominali fino al corrispettivo numero di consiglieri spettanti;

4.f) una quantità certa di Consiglieri: gli eletti direttamente nei 60 Collegi Uninominali; il Presidente della Regione; il primo candidato non eletto a Presidente della Regione;

4.g) una quantità incerta di consiglieri quale premio di maggioranza (eventuale): non eletti direttamente ma attribuiti fra i primi non eletti nei collegi Uninominali (collegati al Presidente della Regione eletto).

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I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
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