(Stralcio Proposta Cittadini per l'Ulivo
di Nuovo Statuto Regione Lazio)
Titolo 4 - FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE:
Art.62 - Sistema Elettorale del Consiglio Regionale
(Testo proposto da Commissione
Consiliare):
Art.19 (già art. 19) - (Elezione e composizione)
1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale
e diretto e ne fanno parte sessanta consiglieri e il Presidente
della Regione.
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale,
approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in
modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna
provincia del Lazio. La legge elettorale promuove altresì
la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere
regionale.
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità
e incompatibilità del Presidente della Giunta regionale,
dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.
4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del
Consiglio regionale comportano le dimissioni della Giunta regionale
e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto
dal Presidente del Consiglio regionale.
ART. 19 - RILIEVI
La scelta di un numero "scorrevole" (da un minimo di 60
ad un massimo di 80) persegue i fini di garantire la rappresentanza
territoriale (con Collegi Uninominali), la funzionalità (con
il premio di maggioranza) e la coesione delle Coalizioni (con la
presenza in Consiglio Regionale del Presidente di Regione eletto
e del primo dei non eletti).
Non si dimentichi che l'ampia funzione legislativa è molto
impegnativa e che, per essere all'altezza, c'è bisogno di
qualità e quantità: con una Commissione Consiliare
per Assessorato (se 16 come previsto) avremmo soltanto da 3 a 5
Consiglieri per Commissione. Questi fini e questi argomenti sono
ben compresi e condivisi dall'opinione pubblica.
EMENDAMENTO all' Art. 19:
T - Sostituire il Titolo in "Sistema Elettorale del Consiglio
Regionale"
.
1. L'autonomia della Regione si esprime nella determinazione, in
armonia con la Costituzione, della forma di governo e del suo sistema
elettorale.
2. Il Consiglio Regionale è eletto a suffragio universale
e diretto e ne fanno parte almeno 60 e non oltre 80 Consiglieri,
il Presidente della Regione ed il primo candidato non eletto a Presidente
della Regione.
3. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale,
approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e dal
presente Statuto, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza
consiliare a ciascuna Provincia e Comunità locale del Lazio.
La legge regionale favorirà, con il
finanziamento a copertura delle spese (nonché con strutture
e servizi), quelle Liste e Coalizioni che svolgeranno le Primarie
e le Convenzioni Programmatiche nonché quelle che,
oltre il 40% minimo dovuto, realizzeranno un più equilibrato
rapporto di accesso fra donne e uomini candidati ed eletti a Consigliere
Regionale.
4. A tali fini e secondo criteri di democraticità, stabilità
di maggioranza, rappresentatività delle minoranze e territoriali,
il Consiglio Regionale viene eletto e risulta eletto mediante:
4.a) il sistema maggioritario, in collegi uninominali di coalizione,
contestualmente al Presidente della Regione;
4.b) collegamento reciproco fra un Candidato a Presidente della
Regione ed un solo candidato a Consigliere in ciascun Collegio Uninominale
e loro sottoscrizione reciproca del medesimo Programma e del medesimo
simbolo della Lista di Coalizione;
4.c) Collegi Uninominali comprensivi di ciascun Comune, Comunità
o loro parte: con una equa proporzionalità di abitanti ed
una sufficiente omogeneità territoriale ;
4.d) l'attribuzione di almeno il 60 % dei Consiglieri alla maggioranza:
se non già raggiunto o superato direttamente al primo turno;
4.e) l'attribuzione di non oltre il 40% alle minoranze secondo l'ordine
nell'elezione diretta avvenuta nei Collegi Uninominali fino al corrispettivo
numero di consiglieri spettanti;
4.f) una quantità certa di Consiglieri: gli eletti direttamente
nei 60 Collegi Uninominali; il Presidente della Regione; il primo
candidato non eletto a Presidente della Regione;
4.g) una quantità incerta di consiglieri quale premio di
maggioranza (eventuale): non eletti direttamente ma attribuiti fra
i primi non eletti nei collegi Uninominali (collegati al Presidente
della Regione eletto).
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