PROPOSTA Dl LEGGE  
             
            MARIO SEGNI  
             
            Roma, 22 aprile 2003  
            Caro amico,  
              la campagna a favore del "Candidato al Parlamento espresso 
              dal territorio" ha raccolto, nella prima fase, oltre 500 adesioni 
              di sindaci. E' il segno chiarissimo che il tema e molto sentito 
              e che gii amministratori avvertono di essere in prima linea in questa 
              battaglia.  
              E' adesso il momento di passare alla seconda fase: la presentazione 
              di una proposta di legge. Ti accludo un testo che abbiamo studiato 
              assieme ai costituzionalisti piu esperti. La proposta consta di 
              due parti: a) I'introduzione delle primarie come strumento obbligatorio 
              per giungere alla candidatura, e nel frattempo, (poiche l'istituto 
              delle primarie richiedera' un certo tempo per la sua effettiva applicazione), 
              b) I'obbligo di residenza nel collegio da oltre cinque anni per 
              ogni candidato.  
              Questo secondo strumento non assicura un processo effettivamente 
              democratico nella designazione, ma intanto cancella la vergogna 
              delle candidature paracadutate. E' un principio sacrosanto, sancito 
              dal secondo articolo della Costituzione degli USA.  
              La nostra proposta e di raccogliere sotto questo disegno di legge 
              il piu alto numero di firme di sindaci e di amministratori locali, 
              perche' questa sia, a tutti gli effetti, la proposta dei sindaci. 
              A quel punto, con una conferenza stampa alla quale ti invito sin 
              d'ora a partecipare, lanceremo pubblicamente la campagna iniziando 
              in Parlamento e nel paese la battaglia politica.  
              Sento il dovere di promuovere questa battaglia, perche' essa e' 
              il completamento di quella riforma da me patrocinata e conquistata, 
              l'elezione diretta dei sindaci, che strappo' alla partitocrazia 
              il potere di scelta per consegnarlo ai cittadini. Occorre adesso 
              un secondo passo perche' la democratizzazione arrivi in Parlamento. 
               
              Se sei d'accordo ti prego di restituirmi con la tua firma la proposta 
              di legge, e se ti e' possibile di inviarci le firme di altri amministratori 
              e di sindaci di altri comuni.  
              Ti mando i piu cari saluti. Mario Segni  
             
            PROPOSTA Dl LEGGE  
               
              Articolo 1 Elezioni primarie  
               
              I partiti e le coalizioni che intendano concorrere con la presentazione 
              di proprie liste all'elezione della Camera dei Deputati, del Senato 
              della Repubblica, del Parlamento Europeo o al rinnovo dei Consigli 
              regionaii, provinciali o comunali, promuovono elezioni primarie 
              a scrutinio segreto tra elet tori ed elettrici.  
              Gli statuti dei partiti e delle coalizioni assicurano piena parita' 
              di condizioni tra i candidati e le candidate.  
              Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in materia di 
              propaganda e di spese elettorali come previsto dalla legge 515/1993 
              e successive modificazioni.  
               
              Articolo 2 Modalita' di svolgimento delle primarie  
               
              Entro il 180° giorno antecedente la scadenza del termine per 
              la presentazione delle candidature, o entro tre giorni dall'indizione 
              di elezioni anticipate, il legale rappresentante del partito o della 
              coalizione o persona di sua fiducia munita di delega autenticata 
              richiede all'ufficio elettoraie competente l'indizione di elezioni 
              primarie per la selezione delle candidature di cui al comma 1 dell'articoJo 
              1 della presente legge.  
               
              L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in 
              cui queste avranno luogo sentiti il richiedente, il prefetto ed 
              il sindaco del territorio interessato.  
              Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, 
              nel periodo compreso tra ii sessantesimo ed il trentesimo giorno 
              antecedente ii termine per la presentazione delle candidature di 
              cui al comma 1 del presente articolo o, in caso di eiezioni anticipate, 
              nella prima domenica successiva alla presentazione delle candidature 
              per le elezioni primarie.  
               
              Articolo 3 Partecipazione alle elezioni primarie  
               
              Hanno diritto di voto alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici 
              che risultino iscritte al partito o alla coalizione che ha promosso 
              le elezioni nonche' gli elettori e le elettrici che ne abbiano fatto 
              espressa richiesta agli organi competenti del partito stesso o della 
              coalizione, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a 
              nessun altro movimento o partito politico o, nel caso di coalizione, 
              a nessun movimento o partito non facente parte di altra coalizione 
              o ad un'altra coalizione.  
               
              Articolo 4 Modalita' di presentazione delle candidature alle 
              elezioni primarie  
               
              Gli statuti dei partiti determinano le modalita generaii di presentazione 
              delle candidature alle elezioni primarie.  
              Puo' presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi 
              elettore o elettrice in possesso dei requisiti di cui all'articolo 
              3, comma 1, e che risulti sostenuto da una lista di presentatori 
              aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti 
              o coalizioni.  
              Per ciascuna competizione e' selezionato l'aspirante candidato o 
              candidata che abbia riportato il numero di voti piu alto purche' 
              alle primarie abbiano partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. 
              In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato 
              o selezionata, subentra il primo o la prima dei non eletti.  
              In caso di presunte irregolarita' gli aspiranti candidati possono 
              presentare ricorso all'ufficio elettorale competente.  
               
              Articolo 5 Svolgimento delle votazioni  
               
              II seggio elettorale e' costituito da un numero dispari di componenti 
              designati dal partito richiedente, salvo il Presidente che e' designato 
              dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale effettua 
              lo spoglio e decide su tutte le questioni che insorgono durante 
              lo svolgimento delle votazioni. In caso di parita' prevale il voto 
              del Presidente.  
              Lo scrutinio e' effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati 
              una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere 
              allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.  
              I risultati dello spoglio vengono trasmessi all'ufficio elettorale 
              competente insieme ad una relazione del Presidente del seggio attestante 
              la regolarita' delle votazioni.  
              L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su 
              ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie. 
               
               
              Articolo 6 Disposizioni transitorie  
               
              Le disposizioni della presente legge non si applicano alla tornata 
              elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva 
              all'entrata in vigore della presente legge per consentire ai partiti 
              e alle coalizioni di adeguare i propri statuti alle nuove norme. 
               
               
              Articolo 7 Obbligo di residenza per i candidati  
               
              Per la prima tornata elettorale politica, europea o amministrativa 
              immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente legge 
              non sono ammesse per le elezioni della Camera dei Deputati, del 
              Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo e per il rinnovo 
              degli Enti locali, candidature di cittadini che non siano residenti 
              da almeno tre anni nel territorio per il quale e' espressa la candidatura. 
               
             
               
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