PROPOSTA Dl LEGGE
MARIO SEGNI
Roma, 22 aprile 2003
Caro amico,
la campagna a favore del "Candidato al Parlamento espresso
dal territorio" ha raccolto, nella prima fase, oltre 500 adesioni
di sindaci. E' il segno chiarissimo che il tema e molto sentito
e che gii amministratori avvertono di essere in prima linea in questa
battaglia.
E' adesso il momento di passare alla seconda fase: la presentazione
di una proposta di legge. Ti accludo un testo che abbiamo studiato
assieme ai costituzionalisti piu esperti. La proposta consta di
due parti: a) I'introduzione delle primarie come strumento obbligatorio
per giungere alla candidatura, e nel frattempo, (poiche l'istituto
delle primarie richiedera' un certo tempo per la sua effettiva applicazione),
b) I'obbligo di residenza nel collegio da oltre cinque anni per
ogni candidato.
Questo secondo strumento non assicura un processo effettivamente
democratico nella designazione, ma intanto cancella la vergogna
delle candidature paracadutate. E' un principio sacrosanto, sancito
dal secondo articolo della Costituzione degli USA.
La nostra proposta e di raccogliere sotto questo disegno di legge
il piu alto numero di firme di sindaci e di amministratori locali,
perche' questa sia, a tutti gli effetti, la proposta dei sindaci.
A quel punto, con una conferenza stampa alla quale ti invito sin
d'ora a partecipare, lanceremo pubblicamente la campagna iniziando
in Parlamento e nel paese la battaglia politica.
Sento il dovere di promuovere questa battaglia, perche' essa e'
il completamento di quella riforma da me patrocinata e conquistata,
l'elezione diretta dei sindaci, che strappo' alla partitocrazia
il potere di scelta per consegnarlo ai cittadini. Occorre adesso
un secondo passo perche' la democratizzazione arrivi in Parlamento.
Se sei d'accordo ti prego di restituirmi con la tua firma la proposta
di legge, e se ti e' possibile di inviarci le firme di altri amministratori
e di sindaci di altri comuni.
Ti mando i piu cari saluti. Mario Segni
PROPOSTA Dl LEGGE
Articolo 1 Elezioni primarie
I partiti e le coalizioni che intendano concorrere con la presentazione
di proprie liste all'elezione della Camera dei Deputati, del Senato
della Repubblica, del Parlamento Europeo o al rinnovo dei Consigli
regionaii, provinciali o comunali, promuovono elezioni primarie
a scrutinio segreto tra elet tori ed elettrici.
Gli statuti dei partiti e delle coalizioni assicurano piena parita'
di condizioni tra i candidati e le candidate.
Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in materia di
propaganda e di spese elettorali come previsto dalla legge 515/1993
e successive modificazioni.
Articolo 2 Modalita' di svolgimento delle primarie
Entro il 180° giorno antecedente la scadenza del termine per
la presentazione delle candidature, o entro tre giorni dall'indizione
di elezioni anticipate, il legale rappresentante del partito o della
coalizione o persona di sua fiducia munita di delega autenticata
richiede all'ufficio elettoraie competente l'indizione di elezioni
primarie per la selezione delle candidature di cui al comma 1 dell'articoJo
1 della presente legge.
L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in
cui queste avranno luogo sentiti il richiedente, il prefetto ed
il sindaco del territorio interessato.
Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo,
nel periodo compreso tra ii sessantesimo ed il trentesimo giorno
antecedente ii termine per la presentazione delle candidature di
cui al comma 1 del presente articolo o, in caso di eiezioni anticipate,
nella prima domenica successiva alla presentazione delle candidature
per le elezioni primarie.
Articolo 3 Partecipazione alle elezioni primarie
Hanno diritto di voto alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici
che risultino iscritte al partito o alla coalizione che ha promosso
le elezioni nonche' gli elettori e le elettrici che ne abbiano fatto
espressa richiesta agli organi competenti del partito stesso o della
coalizione, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a
nessun altro movimento o partito politico o, nel caso di coalizione,
a nessun movimento o partito non facente parte di altra coalizione
o ad un'altra coalizione.
Articolo 4 Modalita' di presentazione delle candidature alle
elezioni primarie
Gli statuti dei partiti determinano le modalita generaii di presentazione
delle candidature alle elezioni primarie.
Puo' presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi
elettore o elettrice in possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, comma 1, e che risulti sostenuto da una lista di presentatori
aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti
o coalizioni.
Per ciascuna competizione e' selezionato l'aspirante candidato o
candidata che abbia riportato il numero di voti piu alto purche'
alle primarie abbiano partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato
o selezionata, subentra il primo o la prima dei non eletti.
In caso di presunte irregolarita' gli aspiranti candidati possono
presentare ricorso all'ufficio elettorale competente.
Articolo 5 Svolgimento delle votazioni
II seggio elettorale e' costituito da un numero dispari di componenti
designati dal partito richiedente, salvo il Presidente che e' designato
dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale effettua
lo spoglio e decide su tutte le questioni che insorgono durante
lo svolgimento delle votazioni. In caso di parita' prevale il voto
del Presidente.
Lo scrutinio e' effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati
una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere
allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.
I risultati dello spoglio vengono trasmessi all'ufficio elettorale
competente insieme ad una relazione del Presidente del seggio attestante
la regolarita' delle votazioni.
L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su
ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.
Articolo 6 Disposizioni transitorie
Le disposizioni della presente legge non si applicano alla tornata
elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva
all'entrata in vigore della presente legge per consentire ai partiti
e alle coalizioni di adeguare i propri statuti alle nuove norme.
Articolo 7 Obbligo di residenza per i candidati
Per la prima tornata elettorale politica, europea o amministrativa
immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente legge
non sono ammesse per le elezioni della Camera dei Deputati, del
Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo e per il rinnovo
degli Enti locali, candidature di cittadini che non siano residenti
da almeno tre anni nel territorio per il quale e' espressa la candidatura.
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