« home » pagina precedente stampa questa pagina scrivici [salva il file formato.pdf]
Percorso:

PROPOSTA Dl LEGGE


MARIO SEGNI


Roma, 22 aprile 2003

Caro amico,
la campagna a favore del "Candidato al Parlamento espresso dal territorio" ha raccolto, nella prima fase, oltre 500 adesioni di sindaci. E' il segno chiarissimo che il tema e molto sentito e che gii amministratori avvertono di essere in prima linea in questa battaglia.
E' adesso il momento di passare alla seconda fase: la presentazione di una proposta di legge. Ti accludo un testo che abbiamo studiato assieme ai costituzionalisti piu esperti. La proposta consta di due parti: a) I'introduzione delle primarie come strumento obbligatorio per giungere alla candidatura, e nel frattempo, (poiche l'istituto delle primarie richiedera' un certo tempo per la sua effettiva applicazione), b) I'obbligo di residenza nel collegio da oltre cinque anni per ogni candidato.
Questo secondo strumento non assicura un processo effettivamente democratico nella designazione, ma intanto cancella la vergogna delle candidature paracadutate. E' un principio sacrosanto, sancito dal secondo articolo della Costituzione degli USA.
La nostra proposta e di raccogliere sotto questo disegno di legge il piu alto numero di firme di sindaci e di amministratori locali, perche' questa sia, a tutti gli effetti, la proposta dei sindaci. A quel punto, con una conferenza stampa alla quale ti invito sin d'ora a partecipare, lanceremo pubblicamente la campagna iniziando in Parlamento e nel paese la battaglia politica.
Sento il dovere di promuovere questa battaglia, perche' essa e' il completamento di quella riforma da me patrocinata e conquistata, l'elezione diretta dei sindaci, che strappo' alla partitocrazia il potere di scelta per consegnarlo ai cittadini. Occorre adesso un secondo passo perche' la democratizzazione arrivi in Parlamento.
Se sei d'accordo ti prego di restituirmi con la tua firma la proposta di legge, e se ti e' possibile di inviarci le firme di altri amministratori e di sindaci di altri comuni.
Ti mando i piu cari saluti. Mario Segni

PROPOSTA Dl LEGGE

Articolo 1 Elezioni primarie

I partiti e le coalizioni che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste all'elezione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo o al rinnovo dei Consigli regionaii, provinciali o comunali, promuovono elezioni primarie a scrutinio segreto tra elet tori ed elettrici.
Gli statuti dei partiti e delle coalizioni assicurano piena parita' di condizioni tra i candidati e le candidate.
Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni in materia di propaganda e di spese elettorali come previsto dalla legge 515/1993 e successive modificazioni.

Articolo 2 Modalita' di svolgimento delle primarie

Entro il 180° giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, o entro tre giorni dall'indizione di elezioni anticipate, il legale rappresentante del partito o della coalizione o persona di sua fiducia munita di delega autenticata richiede all'ufficio elettoraie competente l'indizione di elezioni primarie per la selezione delle candidature di cui al comma 1 dell'articoJo 1 della presente legge.

L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui queste avranno luogo sentiti il richiedente, il prefetto ed il sindaco del territorio interessato.
Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, nel periodo compreso tra ii sessantesimo ed il trentesimo giorno antecedente ii termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1 del presente articolo o, in caso di eiezioni anticipate, nella prima domenica successiva alla presentazione delle candidature per le elezioni primarie.

Articolo 3 Partecipazione alle elezioni primarie

Hanno diritto di voto alle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultino iscritte al partito o alla coalizione che ha promosso le elezioni nonche' gli elettori e le elettrici che ne abbiano fatto espressa richiesta agli organi competenti del partito stesso o della coalizione, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico o, nel caso di coalizione, a nessun movimento o partito non facente parte di altra coalizione o ad un'altra coalizione.

Articolo 4 Modalita' di presentazione delle candidature alle elezioni primarie

Gli statuti dei partiti determinano le modalita generaii di presentazione delle candidature alle elezioni primarie.
Puo' presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrice in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, e che risulti sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti o coalizioni.
Per ciascuna competizione e' selezionato l'aspirante candidato o candidata che abbia riportato il numero di voti piu alto purche' alle primarie abbiano partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato o selezionata, subentra il primo o la prima dei non eletti.
In caso di presunte irregolarita' gli aspiranti candidati possono presentare ricorso all'ufficio elettorale competente.

Articolo 5 Svolgimento delle votazioni

II seggio elettorale e' costituito da un numero dispari di componenti designati dal partito richiedente, salvo il Presidente che e' designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale effettua lo spoglio e decide su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle votazioni. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Lo scrutinio e' effettuato pubblicamente dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante.
I risultati dello spoglio vengono trasmessi all'ufficio elettorale competente insieme ad una relazione del Presidente del seggio attestante la regolarita' delle votazioni.
L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

Articolo 6 Disposizioni transitorie

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla tornata elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente legge per consentire ai partiti e alle coalizioni di adeguare i propri statuti alle nuove norme.

Articolo 7 Obbligo di residenza per i candidati

Per la prima tornata elettorale politica, europea o amministrativa immediatamente successiva all'entrata in vigore della presente legge non sono ammesse per le elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento Europeo e per il rinnovo degli Enti locali, candidature di cittadini che non siano residenti da almeno tre anni nel territorio per il quale e' espressa la candidatura.

 

---->Scarica il documento in formato .pdf (Acrobat Reader)<----

I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
« home » inizio pagina pagina precedente