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Percorso:


Testo del Disegno di legge presentato dalla sen. Carla Mazzuca (Democratici).


DISEGNO DI LEGGE N.3649
D'iniziativa della senatrice CARLA MAZZUCA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1998
INTRODUZIONE DI NORME PER LE ELEZIONI PRIMARIE DI COLLEGIO


ONOREVOLI SENATORI.- L'introduzione di un sistema d'elezioni primarie in Italia è particolarmente importante per completare la riforma elettorale in senso maggioritario. L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di conferire ai cittadini la possibilità di partecipare direttamente alla vita democratica del paese, eleggendo i propri rappresentanti attraverso una scelta che parta sin dalla individuazione delle candidature alle elezioni vere e proprie.
La scelta del presente disegno di legge per la registrazione degli elettori, senza l'indicazione del movimento partito che intendono sostenere ,è motivata dalla volontà di rispettare il principio della segretezza del voto, che va applicato sin dalle elezioni primarie.
Peraltro, allo scopo di ridurre i compiti a carico di chi desidera partecipare alle primarie, ma anche per affidare un ruolo importante, accanto alle forze politiche, all'associazionismo in genere, il disegno di legge prevede la possibilità di una registrazione collettiva degli iscritti ad associazioni.
Al fine di non costituire un fondo a carico dello Stato, il disegno di legge subordina la possibilità di partecipare alle elezioni primarie al versamento di una somma destinata alla copertura sia della spesa a carico dell' amministrazione, sia per un contributo ai candidati ed alle forze politiche in lizza.
Per evitare distorsioni del voto alle primarie si prevede che l'elezione avvenga in un unico giorno e che ciascun elettore abbia diritto ad un solo voto.
Tale sistema lascia la possibilità di utilizzare il proprio voto alle primarie per un effetto distorsivo, ad esempio influendo sulla scelta di un candidato che si ritiene più facilmente battibile da parte del candidato effettivamente preferito.
Riteniamo tuttavia che l'effetto di un tale comportamento possa essere di portata molto limitata.
Il meccanismo prospettato nel presente disegno di legge è "aperto", in quanto ciascun elettore può presentare la propria candidatura, così come possono presentare candidati le forze politiche, che hanno peraltro la possibilità d'individuare attraverso le primarie tutti o soltasnto una parte dei propri candidati.
L'articolo 1 stabilisce le modalità iniziali, necessarie per la costituzione dei seggi elettorali per collegio.
L'articolo 2 prevede la possibilità per le forze politiche di scegliere con il sistema delle primarie tutti o solo in parte i propri candidati e regolamenta le rinunzie.
L'articolo 3 stabilisce l'obbligo della registrazione, subordinato al versamento di una quota d'iscrizione. La registrazione può essere anche collettiva, se avviene a cura d'associazioni.
L'articola 4 prevede che la presentazione delle candidature alle primarie deve essere sostenuta da un numero di firme d'elettori della stessa circoscrizione stabilito tenendo conto del numero degli elettori della circoscrizione.
L'ultimo articolo prevede un regolamento d'attuazione del Ministero dell' Interno.

DISEGNO DI LEGGE

ART.1 (Elezioni primarie)

1- I movimenti politici ed i partiti, possono comunicare al Ministero dell'Interno la loro intenzione d' indire elezioni primarie per i collegi Elettorali. La comunicazione deve essere contemporaneamente effettuata nei Confronti dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale dei vari collegi.

2- I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per collegio ed ubicati in edifici messi a disposizione dei richiedenti dalle Amministrazioni dello Stato, regionali o locali, individuati dal Ministero dell'Interno, tramite gli uffici elettorali circoscrizionali, d'intesa con le predette amministrazioni, all'interno del territorio di pertinenza del collegio. In ogni seggio è presente personale fornito dai movimenti politici o dai partiti che hanno indetto le elezioni primarie, e personale fornito dalle pubbliche amministrazioni.

3- Il personale fornito, ai sensi del comma 2, dai movimenti o dai partiti, non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

ART.2 (Candidature)

1- La coalizione, il movimento politico o il partito che indice le elezioni primarie deve rendere noto se intende scegliere con questo sistema tutti i propri candidati, o solo una parte di essi. In ogni caso, sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle primarie classificatisi, per numero di voti, nei primi posti corrispondenti al numero delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie. In caso di rinuncia di uno tra essi, sarà candidato il primo dei non eletti ed i successivi nominativi subentreranno in caso d'altre rinunzie.

ART.3 (Elettori alle elezioni primarie)

1- Alle elezioni primarie. Che devono essere fissate in uno stesso giorno per tutti i collegi nei quali sono indette le elezioni, possono partecipare:
a) tutti gli elettori che si registrino, a tale scopo, presso il comune di residenza ;
b) tutti gli elettori il cui nominativo sia comunicato, presso il comune, o uno dei comuni, nel caso siano più di uno, di pertinenza del collegio elettorale da associazioni di cui fanno parte, costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali associazioni forniscono, con l'elenco degli associati, la documentazione dell'assenso dei medesimi ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2- Ogni elettore, all'atto della registrazione, o, per quanto riguarda gli iscritti, tramite le associazioni, direttamente presso il luogo in cui si svolgono le votazioni, ritira personalmente il certificato elettorale, che deve consegnare all'atto del voto alle primarie.Il ritiro è subordinato all' avvenuto versamento di una quota d'iscrizione pari a L.15.000.-

3- Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta e nel solo collegio d' appartenenza.

ART.4- (Presentazione delle candidature alle primarie)

1- Ogni elettore, registrato ai sensi dell'art.3, può presentare la propria candidatura per le elezioni primarie , in non più di tre collegi, indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza, oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale. La candidatura deve essere sostenuta da elettori della stessa circoscrizione elettorale nel numero di:
a) 200 per le candidature alla camera dei deputati
b) 400 per le candidature al Senato della Repubblica
c) 100 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti
d) 200 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da 10000 abitanti a 99.999 abitanti
e) 300 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da 100000 abitanti a 499.999 abitanti
f) 400 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da 500000 abitanti a 1.000.000 d'abitanti
g) 500 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 d'abitanti.
h) 500 per le candidature a presidente di provincia
i) 700 per le candidature a presidente di regione.

2- Ogni elettore può sostenere una sola candidatura per ciascuna elezione.

ART.5 (Regolamento d'attuazione)

1- Il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2 3, determinando, tra l'altro, in particolare :
a) I termini e le modalità per i vari adempimenti e per la ripartizione di due terzi delle somme introitate dagli elettori delle primarie alle forze politiche, in proporzione ai seggi oggetto delle primarie;
b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori, in relazione alle dimensioni del collegio ed al numero prevedibile di partecipanti alla consultazione;
c) i criteri per la scelta dei locali e del personale messi a disposizione delle elezioni primarie.

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I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
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