Testo del Disegno di legge presentato dalla sen. Carla Mazzuca (Democratici).
DISEGNO DI LEGGE N.3649
D'iniziativa della senatrice CARLA MAZZUCA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1998
INTRODUZIONE DI NORME PER LE ELEZIONI PRIMARIE DI COLLEGIO
ONOREVOLI SENATORI.- L'introduzione di un sistema d'elezioni primarie
in Italia è particolarmente importante per completare la
riforma elettorale in senso maggioritario. L'obiettivo del presente
disegno di legge è quello di conferire ai cittadini la possibilità
di partecipare direttamente alla vita democratica del paese, eleggendo
i propri rappresentanti attraverso una scelta che parta sin dalla
individuazione delle candidature alle elezioni vere e proprie.
La scelta del presente disegno di legge per la registrazione degli
elettori, senza l'indicazione del movimento partito che intendono
sostenere ,è motivata dalla volontà di rispettare
il principio della segretezza del voto, che va applicato sin dalle
elezioni primarie.
Peraltro, allo scopo di ridurre i compiti a carico di chi desidera
partecipare alle primarie, ma anche per affidare un ruolo importante,
accanto alle forze politiche, all'associazionismo in genere, il
disegno di legge prevede la possibilità di una registrazione
collettiva degli iscritti ad associazioni.
Al fine di non costituire un fondo a carico dello Stato, il disegno
di legge subordina la possibilità di partecipare alle elezioni
primarie al versamento di una somma destinata alla copertura sia
della spesa a carico dell' amministrazione, sia per un contributo
ai candidati ed alle forze politiche in lizza.
Per evitare distorsioni del voto alle primarie si prevede che l'elezione
avvenga in un unico giorno e che ciascun elettore abbia diritto
ad un solo voto.
Tale sistema lascia la possibilità di utilizzare il proprio
voto alle primarie per un effetto distorsivo, ad esempio influendo
sulla scelta di un candidato che si ritiene più facilmente
battibile da parte del candidato effettivamente preferito.
Riteniamo tuttavia che l'effetto di un tale comportamento possa
essere di portata molto limitata.
Il meccanismo prospettato nel presente disegno di legge è
"aperto", in quanto ciascun elettore può presentare
la propria candidatura, così come possono presentare candidati
le forze politiche, che hanno peraltro la possibilità d'individuare
attraverso le primarie tutti o soltasnto una parte dei propri candidati.
L'articolo 1 stabilisce le modalità iniziali, necessarie
per la costituzione dei seggi elettorali per collegio.
L'articolo 2 prevede la possibilità per le forze politiche
di scegliere con il sistema delle primarie tutti o solo in parte
i propri candidati e regolamenta le rinunzie.
L'articolo 3 stabilisce l'obbligo della registrazione, subordinato
al versamento di una quota d'iscrizione. La registrazione può
essere anche collettiva, se avviene a cura d'associazioni.
L'articola 4 prevede che la presentazione delle candidature alle
primarie deve essere sostenuta da un numero di firme d'elettori
della stessa circoscrizione stabilito tenendo conto del numero degli
elettori della circoscrizione.
L'ultimo articolo prevede un regolamento d'attuazione del Ministero
dell' Interno.
DISEGNO DI LEGGE
ART.1 (Elezioni primarie)
1- I movimenti politici ed i partiti, possono comunicare al Ministero
dell'Interno la loro intenzione d' indire elezioni primarie per
i collegi Elettorali. La comunicazione deve essere contemporaneamente
effettuata nei Confronti dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale
dei vari collegi.
2- I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per
collegio ed ubicati in edifici messi a disposizione dei richiedenti
dalle Amministrazioni dello Stato, regionali o locali, individuati
dal Ministero dell'Interno, tramite gli uffici elettorali circoscrizionali,
d'intesa con le predette amministrazioni, all'interno del territorio
di pertinenza del collegio. In ogni seggio è presente personale
fornito dai movimenti politici o dai partiti che hanno indetto le
elezioni primarie, e personale fornito dalle pubbliche amministrazioni.
3- Il personale fornito, ai sensi del comma 2, dai movimenti o dai
partiti, non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
ART.2 (Candidature)
1- La coalizione, il movimento politico o il partito che indice
le elezioni primarie deve rendere noto se intende scegliere con
questo sistema tutti i propri candidati, o solo una parte di essi.
In ogni caso, sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati
alle primarie classificatisi, per numero di voti, nei primi posti
corrispondenti al numero delle candidature alle elezioni oggetto
delle primarie. In caso di rinuncia di uno tra essi, sarà
candidato il primo dei non eletti ed i successivi nominativi subentreranno
in caso d'altre rinunzie.
ART.3 (Elettori alle elezioni primarie)
1- Alle elezioni primarie. Che devono essere fissate in uno stesso
giorno per tutti i collegi nei quali sono indette le elezioni, possono
partecipare:
a) tutti gli elettori che si registrino, a tale scopo, presso il
comune di residenza ;
b) tutti gli elettori il cui nominativo sia comunicato, presso il
comune, o uno dei comuni, nel caso siano più di uno, di pertinenza
del collegio elettorale da associazioni di cui fanno parte, costituite
con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali associazioni
forniscono, con l'elenco degli associati, la documentazione dell'assenso
dei medesimi ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
2- Ogni elettore, all'atto della registrazione, o, per quanto riguarda
gli iscritti, tramite le associazioni, direttamente presso il luogo
in cui si svolgono le votazioni, ritira personalmente il certificato
elettorale, che deve consegnare all'atto del voto alle primarie.Il
ritiro è subordinato all' avvenuto versamento di una quota
d'iscrizione pari a L.15.000.-
3- Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta e nel solo collegio
d' appartenenza.
ART.4- (Presentazione delle candidature alle primarie)
1- Ogni elettore, registrato ai sensi dell'art.3, può presentare
la propria candidatura per le elezioni primarie , in non più
di tre collegi, indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza,
oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale. La
candidatura deve essere sostenuta da elettori della stessa circoscrizione
elettorale nel numero di:
a) 200 per le candidature alla camera dei deputati
b) 400 per le candidature al Senato della Repubblica
c) 100 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione inferiore
a 10000 abitanti
d) 200 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da
10000 abitanti a 99.999 abitanti
e) 300 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da
100000 abitanti a 499.999 abitanti
f) 400 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da
500000 abitanti a 1.000.000 d'abitanti
g) 500 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione superiore
a 1.000.000 d'abitanti.
h) 500 per le candidature a presidente di provincia
i) 700 per le candidature a presidente di regione.
2- Ogni elettore può sostenere una sola candidatura per ciascuna
elezione.
ART.5 (Regolamento d'attuazione)
1- Il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, il regolamento
per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2
3, determinando, tra l'altro, in particolare :
a) I termini e le modalità per i vari adempimenti e per la
ripartizione di due terzi delle somme introitate dagli elettori
delle primarie alle forze politiche, in proporzione ai seggi oggetto
delle primarie;
b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori, in relazione
alle dimensioni del collegio ed al numero prevedibile di partecipanti
alla consultazione;
c) i criteri per la scelta dei locali e del personale messi a disposizione
delle elezioni primarie.
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