|  
              
              Testo del Disegno di legge presentato dalla sen. Carla Mazzuca (Democratici). 
             
             
              DISEGNO DI LEGGE N.3649  
              D'iniziativa della senatrice CARLA MAZZUCA  
              COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1998  
              INTRODUZIONE DI NORME PER LE ELEZIONI PRIMARIE DI COLLEGIO 
             
             
              ONOREVOLI SENATORI.- L'introduzione di un sistema d'elezioni primarie 
              in Italia è particolarmente importante per completare la 
              riforma elettorale in senso maggioritario. L'obiettivo del presente 
              disegno di legge è quello di conferire ai cittadini la possibilità 
              di partecipare direttamente alla vita democratica del paese, eleggendo 
              i propri rappresentanti attraverso una scelta che parta sin dalla 
              individuazione delle candidature alle elezioni vere e proprie.  
              La scelta del presente disegno di legge per la registrazione degli 
              elettori, senza l'indicazione del movimento partito che intendono 
              sostenere ,è motivata dalla volontà di rispettare 
              il principio della segretezza del voto, che va applicato sin dalle 
              elezioni primarie.  
              Peraltro, allo scopo di ridurre i compiti a carico di chi desidera 
              partecipare alle primarie, ma anche per affidare un ruolo importante, 
              accanto alle forze politiche, all'associazionismo in genere, il 
              disegno di legge prevede la possibilità di una registrazione 
              collettiva degli iscritti ad associazioni.  
              Al fine di non costituire un fondo a carico dello Stato, il disegno 
              di legge subordina la possibilità di partecipare alle elezioni 
              primarie al versamento di una somma destinata alla copertura sia 
              della spesa a carico dell' amministrazione, sia per un contributo 
              ai candidati ed alle forze politiche in lizza.  
              Per evitare distorsioni del voto alle primarie si prevede che l'elezione 
              avvenga in un unico giorno e che ciascun elettore abbia diritto 
              ad un solo voto.  
              Tale sistema lascia la possibilità di utilizzare il proprio 
              voto alle primarie per un effetto distorsivo, ad esempio influendo 
              sulla scelta di un candidato che si ritiene più facilmente 
              battibile da parte del candidato effettivamente preferito.  
              Riteniamo tuttavia che l'effetto di un tale comportamento possa 
              essere di portata molto limitata.  
              Il meccanismo prospettato nel presente disegno di legge è 
              "aperto", in quanto ciascun elettore può presentare 
              la propria candidatura, così come possono presentare candidati 
              le forze politiche, che hanno peraltro la possibilità d'individuare 
              attraverso le primarie tutti o soltasnto una parte dei propri candidati. 
               
              L'articolo 1 stabilisce le modalità iniziali, necessarie 
              per la costituzione dei seggi elettorali per collegio.  
              L'articolo 2 prevede la possibilità per le forze politiche 
              di scegliere con il sistema delle primarie tutti o solo in parte 
              i propri candidati e regolamenta le rinunzie.  
              L'articolo 3 stabilisce l'obbligo della registrazione, subordinato 
              al versamento di una quota d'iscrizione. La registrazione può 
              essere anche collettiva, se avviene a cura d'associazioni.  
              L'articola 4 prevede che la presentazione delle candidature alle 
              primarie deve essere sostenuta da un numero di firme d'elettori 
              della stessa circoscrizione stabilito tenendo conto del numero degli 
              elettori della circoscrizione.  
              L'ultimo articolo prevede un regolamento d'attuazione del Ministero 
              dell' Interno.  
               
              DISEGNO DI LEGGE 
               
              ART.1 (Elezioni primarie)  
               
              1- I movimenti politici ed i partiti, possono comunicare al Ministero 
              dell'Interno la loro intenzione d' indire elezioni primarie per 
              i collegi Elettorali. La comunicazione deve essere contemporaneamente 
              effettuata nei Confronti dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale 
              dei vari collegi.  
               
              2- I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per 
              collegio ed ubicati in edifici messi a disposizione dei richiedenti 
              dalle Amministrazioni dello Stato, regionali o locali, individuati 
              dal Ministero dell'Interno, tramite gli uffici elettorali circoscrizionali, 
              d'intesa con le predette amministrazioni, all'interno del territorio 
              di pertinenza del collegio. In ogni seggio è presente personale 
              fornito dai movimenti politici o dai partiti che hanno indetto le 
              elezioni primarie, e personale fornito dalle pubbliche amministrazioni. 
               
               
              3- Il personale fornito, ai sensi del comma 2, dai movimenti o dai 
              partiti, non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato. 
               
               
              ART.2 (Candidature)  
               
              1- La coalizione, il movimento politico o il partito che indice 
              le elezioni primarie deve rendere noto se intende scegliere con 
              questo sistema tutti i propri candidati, o solo una parte di essi. 
              In ogni caso, sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati 
              alle primarie classificatisi, per numero di voti, nei primi posti 
              corrispondenti al numero delle candidature alle elezioni oggetto 
              delle primarie. In caso di rinuncia di uno tra essi, sarà 
              candidato il primo dei non eletti ed i successivi nominativi subentreranno 
              in caso d'altre rinunzie.  
               
              ART.3 (Elettori alle elezioni primarie) 
               
              1- Alle elezioni primarie. Che devono essere fissate in uno stesso 
              giorno per tutti i collegi nei quali sono indette le elezioni, possono 
              partecipare:  
              a) tutti gli elettori che si registrino, a tale scopo, presso il 
              comune di residenza ;  
              b) tutti gli elettori il cui nominativo sia comunicato, presso il 
              comune, o uno dei comuni, nel caso siano più di uno, di pertinenza 
              del collegio elettorale da associazioni di cui fanno parte, costituite 
              con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali associazioni 
              forniscono, con l'elenco degli associati, la documentazione dell'assenso 
              dei medesimi ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 
              modificazioni.  
               
              2- Ogni elettore, all'atto della registrazione, o, per quanto riguarda 
              gli iscritti, tramite le associazioni, direttamente presso il luogo 
              in cui si svolgono le votazioni, ritira personalmente il certificato 
              elettorale, che deve consegnare all'atto del voto alle primarie.Il 
              ritiro è subordinato all' avvenuto versamento di una quota 
              d'iscrizione pari a L.15.000.-  
               
              3- Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta e nel solo collegio 
              d' appartenenza.  
               
              ART.4- (Presentazione delle candidature alle primarie)  
               
              1- Ogni elettore, registrato ai sensi dell'art.3, può presentare 
              la propria candidatura per le elezioni primarie , in non più 
              di tre collegi, indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza, 
              oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale. La 
              candidatura deve essere sostenuta da elettori della stessa circoscrizione 
              elettorale nel numero di:  
              a) 200 per le candidature alla camera dei deputati  
              b) 400 per le candidature al Senato della Repubblica  
              c) 100 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione inferiore 
              a 10000 abitanti  
              d) 200 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da 
              10000 abitanti a 99.999 abitanti  
              e) 300 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da 
              100000 abitanti a 499.999 abitanti  
              f) 400 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione da 
              500000 abitanti a 1.000.000 d'abitanti  
              g) 500 per le candidature a sindaco dei comuni con popolazione superiore 
              a 1.000.000 d'abitanti.  
              h) 500 per le candidature a presidente di provincia  
              i) 700 per le candidature a presidente di regione.  
               
              2- Ogni elettore può sostenere una sola candidatura per ciascuna 
              elezione.  
               
              ART.5 (Regolamento d'attuazione)  
               
              1- Il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, il regolamento 
              per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2 
              3, determinando, tra l'altro, in particolare :  
              a) I termini e le modalità per i vari adempimenti e per la 
              ripartizione di due terzi delle somme introitate dagli elettori 
              delle primarie alle forze politiche, in proporzione ai seggi oggetto 
              delle primarie;  
              b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori, in relazione 
              alle dimensioni del collegio ed al numero prevedibile di partecipanti 
              alla consultazione;  
              c) i criteri per la scelta dei locali e del personale messi a disposizione 
              delle elezioni primarie. 
            ---->Scarica 
              il documento in formato Word<-----
  
               
             |