Testo del secondo Disegno di legge
presentato dalla sen. Carla Mazzuca (Democratici).
Disegno di legge 4203 (testo presentato il 13 Settembre 1999)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Elezioni primarie)
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
indice le elezioni primarie, che costituiscono la prima fase elettorale,
da svolgersi trenta giorni prima della votazione per le elezioni
enerali in ciascuno dei collegi previsti.
2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per
collegio e ubicati negli stessi luoghi ove avverranno le elezioni
generali. In ogni seggio é presente personale fornito dalla
Pubblica amministrazione e personale fornito dai movimenti politici
e dai partiti. Quest'ultimo non riceve alcun compenso a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 2. (Candidature)
1. La coalizione, il movimento politico o il partito
che svolge le elezioni primarie deve scegliere con questo sistema
il 90 per cento dei propri candidati mentre solo il 10 per cento
potrà essere scelto direttamente dagli organi interni competenti.
Sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle primarie
classificatisi per numero di voti, nei primi posti corrispondenti
al 90 per cento delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie.
In caso di rinuncia, subentrano nell'ordine, i candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di scelte.
Art. 3. (Elettori alle elezioni primarie)
1. Alle elezioni primarie, che devono essere fissate
in uno stesso giorno per tutti i collegi nei quali sono indette
le elezioni, possono partecipare tutti gli elettori iscritti nelle
liste elettorali. Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta,
nel solo collegio d'appartenenza ed esprimendo un'unica preferenza.
Art. 4. (Presentazione delle candidature alle primarie)
1. Ogni elettore puó presentare la propria
candidatura per le elezioni primarie in non piú di tre collegi,
indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza oppure
dichiarando che si tratta di candidatura individuale.
2. Per candidarsi é necessario che ogni cittadino che abbia
i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo
le norme vigenti:
a) abbia presentato un numero di firme a sostegno della sua candidatura
raccolte presso cittadini elettori del collegio pari ad almeno il
20 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelle
necessarie per presentare la candidatura a norma di legge vigente;
b) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a presentarsi nella
coalizione prescelta, pena la decadenza della candidatura;
c) alleghi una dichiarazione di approvazione della sua candidatura
firmata dal rappresentante legale del partito o movimento, cosí
definito nel registro delle associazioni presso le corti d'appello.
Nel caso di candidatura indipendente deve essere allegata una dichiarazione
personale della propria volontà di presentarsi come candidato
alle elezioni primarie redatta in presenza di un notaio e controfirmata
da cinque testimoni;
d) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a non ritirare la
propria candidatura qualora abbia vinto le primarie;
e) effettui un versamento di quota d'iscrizione di lire duecentomila,
che saran no restituite solo in caso di inammissibilità della
candidatura.
3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà
essere presentata sessanta giorni prima della data di svolgimento
delle elezioni primarie fissata con decreto del Ministro dell'interno
al Comitato elettorale di garanzia, costituito presso l'ufficio
elettorale circoscrizionale, che entro i trenta giorni successivi
pubblicherà la lista dei candidati giudicati ammissibili.
In mancanza di pubblicazione o di comunicazione specifica di ricezione
o di inammissibilità diretta al candidato entro il medesimo
termine, il candidato deve intendersi tacitamente ammesso.
4. Le elezioni primarie si svolgono solo in presenza di non meno
di due candidati.
5. Ogni elettore puó sostenere una sola candidatura per ciascuna
elezione.
Art. 5. (Regolamento di attuazione)
1. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge, determinando in particolare:
a) la definizione delle responsabilità del Comitato elettorale
di garanzia;
b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori in relazione
alle dimensioni del collegio e al numero prevedibile dei partecipanti
alla consultazione;
c) i termini e le modalità per i vari adempimenti, nonché
la ripartizione delle somme raccolte tra i candidati scelti proporzionalmente
ai voti raccolti, detratte le somme di competenza
dell'Amministrazione statale per la copertura delle spese relative
al personale, alle strutture e ai servizi forniti.
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