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              Testo del secondo Disegno di legge 
              presentato dalla sen. Carla Mazzuca (Democratici). 
              
              Disegno di legge 4203 (testo presentato il 13 Settembre 1999) 
               
              DISEGNO DI LEGGE  
            Art. 1. (Elezioni primarie)  
            1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, 
              indice le elezioni primarie, che costituiscono la prima fase elettorale, 
              da svolgersi trenta giorni prima della votazione per le elezioni 
              enerali in ciascuno dei collegi previsti.  
              2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per 
              collegio e ubicati negli stessi luoghi ove avverranno le elezioni 
              generali. In ogni seggio é presente personale fornito dalla 
              Pubblica amministrazione e personale fornito dai movimenti politici 
              e dai partiti. Quest'ultimo non riceve alcun compenso a carico del 
              bilancio dello Stato.  
            Art. 2. (Candidature)  
            1. La coalizione, il movimento politico o il partito 
              che svolge le elezioni primarie deve scegliere con questo sistema 
              il 90 per cento dei propri candidati mentre solo il 10 per cento 
              potrà essere scelto direttamente dagli organi interni competenti. 
              Sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle primarie 
              classificatisi per numero di voti, nei primi posti corrispondenti 
              al 90 per cento delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie. 
              In caso di rinuncia, subentrano nell'ordine, i candidati che hanno 
              ottenuto il maggior numero di scelte.  
            Art. 3. (Elettori alle elezioni primarie)  
            1. Alle elezioni primarie, che devono essere fissate 
              in uno stesso giorno per tutti i collegi nei quali sono indette 
              le elezioni, possono partecipare tutti gli elettori iscritti nelle 
              liste elettorali. Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta, 
              nel solo collegio d'appartenenza ed esprimendo un'unica preferenza. 
             
            Art. 4. (Presentazione delle candidature alle primarie) 
             
            1. Ogni elettore puó presentare la propria 
              candidatura per le elezioni primarie in non piú di tre collegi, 
              indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza oppure 
              dichiarando che si tratta di candidatura individuale.  
              2. Per candidarsi é necessario che ogni cittadino che abbia 
              i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo 
              le norme vigenti:  
              a) abbia presentato un numero di firme a sostegno della sua candidatura 
              raccolte presso cittadini elettori del collegio pari ad almeno il 
              20 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelle 
              necessarie per presentare la candidatura a norma di legge vigente; 
               
              b) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a presentarsi nella 
              coalizione prescelta, pena la decadenza della candidatura;  
              c) alleghi una dichiarazione di approvazione della sua candidatura 
              firmata dal rappresentante legale del partito o movimento, cosí 
              definito nel registro delle associazioni presso le corti d'appello. 
              Nel caso di candidatura indipendente deve essere allegata una dichiarazione 
              personale della propria volontà di presentarsi come candidato 
              alle elezioni primarie redatta in presenza di un notaio e controfirmata 
              da cinque testimoni;  
              d) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a non ritirare la 
              propria candidatura qualora abbia vinto le primarie;  
              e) effettui un versamento di quota d'iscrizione di lire duecentomila, 
              che saran no restituite solo in caso di inammissibilità della 
              candidatura.  
            3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà 
              essere presentata sessanta giorni prima della data di svolgimento 
              delle elezioni primarie fissata con decreto del Ministro dell'interno 
              al Comitato elettorale di garanzia, costituito presso l'ufficio 
              elettorale circoscrizionale, che entro i trenta giorni successivi 
              pubblicherà la lista dei candidati giudicati ammissibili. 
              In mancanza di pubblicazione o di comunicazione specifica di ricezione 
              o di inammissibilità diretta al candidato entro il medesimo 
              termine, il candidato deve intendersi tacitamente ammesso.  
              4. Le elezioni primarie si svolgono solo in presenza di non meno 
              di due candidati.  
              5. Ogni elettore puó sostenere una sola candidatura per ciascuna 
              elezione.  
            Art. 5. (Regolamento di attuazione)  
            1. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, 
              entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
              legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui 
              alla presente legge, determinando in particolare:  
              a) la definizione delle responsabilità del Comitato elettorale 
              di garanzia;  
              b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori in relazione 
              alle dimensioni del collegio e al numero prevedibile dei partecipanti 
              alla consultazione;  
              c) i termini e le modalità per i vari adempimenti, nonché 
              la ripartizione delle somme raccolte tra i candidati scelti proporzionalmente 
              ai voti raccolti, detratte le somme di competenza  
              dell'Amministrazione statale per la copertura delle spese relative 
              al personale, alle strutture e ai servizi forniti. 
             
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