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Percorso:


Testo del secondo Disegno di legge presentato dalla sen. Carla Mazzuca (Democratici).


Disegno di legge 4203 (testo presentato il 13 Settembre 1999)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Elezioni primarie)

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, indice le elezioni primarie, che costituiscono la prima fase elettorale, da svolgersi trenta giorni prima della votazione per le elezioni enerali in ciascuno dei collegi previsti.
2. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per collegio e ubicati negli stessi luoghi ove avverranno le elezioni generali. In ogni seggio é presente personale fornito dalla Pubblica amministrazione e personale fornito dai movimenti politici e dai partiti. Quest'ultimo non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2. (Candidature)

1. La coalizione, il movimento politico o il partito che svolge le elezioni primarie deve scegliere con questo sistema il 90 per cento dei propri candidati mentre solo il 10 per cento potrà essere scelto direttamente dagli organi interni competenti. Sono candidati di diritto alle elezioni tutti i candidati alle primarie classificatisi per numero di voti, nei primi posti corrispondenti al 90 per cento delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie. In caso di rinuncia, subentrano nell'ordine, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di scelte.

Art. 3. (Elettori alle elezioni primarie)

1. Alle elezioni primarie, che devono essere fissate in uno stesso giorno per tutti i collegi nei quali sono indette le elezioni, possono partecipare tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore ha diritto a votare una sola volta, nel solo collegio d'appartenenza ed esprimendo un'unica preferenza.

Art. 4. (Presentazione delle candidature alle primarie)

1. Ogni elettore puó presentare la propria candidatura per le elezioni primarie in non piú di tre collegi, indicando il movimento politico o il partito d'appartenenza oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale.
2. Per candidarsi é necessario che ogni cittadino che abbia i requisiti per esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le norme vigenti:
a) abbia presentato un numero di firme a sostegno della sua candidatura raccolte presso cittadini elettori del collegio pari ad almeno il 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelle necessarie per presentare la candidatura a norma di legge vigente;
b) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a presentarsi nella coalizione prescelta, pena la decadenza della candidatura;
c) alleghi una dichiarazione di approvazione della sua candidatura firmata dal rappresentante legale del partito o movimento, cosí definito nel registro delle associazioni presso le corti d'appello. Nel caso di candidatura indipendente deve essere allegata una dichiarazione personale della propria volontà di presentarsi come candidato alle elezioni primarie redatta in presenza di un notaio e controfirmata da cinque testimoni;
d) sottoscriva una dichiarazione che lo impegni a non ritirare la propria candidatura qualora abbia vinto le primarie;
e) effettui un versamento di quota d'iscrizione di lire duecentomila, che saran no restituite solo in caso di inammissibilità della candidatura.

3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie fissata con decreto del Ministro dell'interno al Comitato elettorale di garanzia, costituito presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, che entro i trenta giorni successivi pubblicherà la lista dei candidati giudicati ammissibili. In mancanza di pubblicazione o di comunicazione specifica di ricezione o di inammissibilità diretta al candidato entro il medesimo termine, il candidato deve intendersi tacitamente ammesso.
4. Le elezioni primarie si svolgono solo in presenza di non meno di due candidati.
5. Ogni elettore puó sostenere una sola candidatura per ciascuna elezione.

Art. 5. (Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinando in particolare:
a) la definizione delle responsabilità del Comitato elettorale di garanzia;
b) il numero dei seggi messi a disposizione degli elettori in relazione alle dimensioni del collegio e al numero prevedibile dei partecipanti alla consultazione;
c) i termini e le modalità per i vari adempimenti, nonché la ripartizione delle somme raccolte tra i candidati scelti proporzionalmente ai voti raccolti, detratte le somme di competenza
dell'Amministrazione statale per la copertura delle spese relative al personale, alle strutture e ai servizi forniti.

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I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
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