STRALCIO dell'articolato di una proposta di legge, presentata alla
Camera il 20 Ottobre 1998, per iniziativa delle deputate Mancina,
Acciarini, Soda, Cennamo e Grignaffini, del Gruppo DS, dal "titolo":
"NORME SULLLA DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI, SULLA SELEZIONE
DELLE CANDIDATURE E SUL FINANZIAMENTO",
che agli artt.4-5-6, proprio riguardo alle
primarie..., recita:
TITOLO II
SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Art. 4.
(Elezioni primarie).
1. I partiti che intendano concorrere con la presentazione di proprie
liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato
della Repubblica e del Parlamento europeo possono promuovere, entro
i termini previsti dai rispettivi statuti, elezioni primarie a scrutinio
segreto tra gli elettori.
2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese
di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni
territoriali.
3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie
assicurano piena parità di condizioni tra i candidati.
4. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere
le elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative
di consultazione tra gli iscritti.
5. I partiti che scelgono di promuovere le elezioni primarie hanno
diritto al rimborso da parte dello Stato, in proporzione agli effettivi
votanti, delle spese sostenute, dietro presentazione di un'apposita
rendicontazione. Hanno diritto al rimborso solo i partiti che hanno
promosso le primarie nel rispetto delle disposizioni della presente
legge.
Art. 5.
(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).
1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie
tutti gli elettori che risultino iscritti al partito che ha promosso
le elezioni primarie stesse, (...). Gli statuti dei partiti prevedono
i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie
gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito
medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.
2. Gli elettori che non possiedono i requisiti di cui al comma 1
possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie,
qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti dei
diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere
iscritti a nessun altro movimento o partito politico. Gli statuti
dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere
negata la partecipazione di tali elettori alle elezioni primarie.
3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la
partecipazione alle primarie il versamento di una somma da parte
dell'elettore.
4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato
che riporti il numero più alto di voti. In caso di rinuncia,
impedimento o morte dell'aspirante selezionato, subentra il primo
dei non eletti.
5. Gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al Comitato
di garanti di cui all'articolo 7, in caso di presunte irregolarità.
Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati
dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.
6. I partiti possono rifiutare, ove previsto dai rispettivi statuti,
le candidature di elettori che risultino condannati per reati di
corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo
mafioso.
Art. 6.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni
primarie).
1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali
di presentazione delle candidature.
2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie
qualsiasi elettore, che possieda i requisiti di cui all'articolo
5, comma 1, il quale risulti sostenuto da una lista di presentatori
aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.
3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature
alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da
una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato
dalle consultazioni elettorali.
4. Possono inoltre presentare la propria candidatura anche gli elettori
non iscritti ad alcun partito politico, a condizione che sottoscrivano
un impegno a candidarsi, in caso di esito favorevole delle elezioni
primarie, nelle liste del partito che ha promosso le elezioni primarie
stesse. La sottoscrizione di più di un impegno comporta la
decadenza dell'elettore dal proprio diritto.
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