|  
              
              STRALCIO dell'articolato di una proposta di legge, presentata alla 
              Camera il 20 Ottobre 1998, per iniziativa delle deputate Mancina, 
              Acciarini, Soda, Cennamo e Grignaffini, del Gruppo DS, dal "titolo": 
             
            "NORME SULLLA DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI, SULLA SELEZIONE 
              DELLE CANDIDATURE E SUL FINANZIAMENTO",  
               
              che agli artt.4-5-6, proprio riguardo alle 
              primarie..., recita:  
               
              TITOLO II 
               
              SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
               
              Art. 4.  
               
              (Elezioni primarie). 
               
              1. I partiti che intendano concorrere con la presentazione di proprie 
              liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato 
              della Repubblica e del Parlamento europeo possono promuovere, entro 
              i termini previsti dai rispettivi statuti, elezioni primarie a scrutinio 
              segreto tra gli elettori.  
               
              2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese 
              di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni 
              territoriali.  
               
              3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie 
              assicurano piena parità di condizioni tra i candidati.  
               
              4. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere 
              le elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative 
              di consultazione tra gli iscritti.  
               
              5. I partiti che scelgono di promuovere le elezioni primarie hanno 
              diritto al rimborso da parte dello Stato, in proporzione agli effettivi 
              votanti, delle spese sostenute, dietro presentazione di un'apposita 
              rendicontazione. Hanno diritto al rimborso solo i partiti che hanno 
              promosso le primarie nel rispetto delle disposizioni della presente 
              legge.  
               
              Art. 5.  
               
              (Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).  
               
              1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie 
              tutti gli elettori che risultino iscritti al partito che ha promosso 
              le elezioni primarie stesse, (...). Gli statuti dei partiti prevedono 
              i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie 
              gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito 
              medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti. 
               
               
              2. Gli elettori che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 
              possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, 
              qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti dei 
              diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere 
              iscritti a nessun altro movimento o partito politico. Gli statuti 
              dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere 
              negata la partecipazione di tali elettori alle elezioni primarie. 
               
               
              3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la 
              partecipazione alle primarie il versamento di una somma da parte 
              dell'elettore.  
               
              4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato 
              che riporti il numero più alto di voti. In caso di rinuncia, 
              impedimento o morte dell'aspirante selezionato, subentra il primo 
              dei non eletti.  
               
              5. Gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al Comitato 
              di garanti di cui all'articolo 7, in caso di presunte irregolarità. 
              Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati 
              dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie. 
               
               
              6. I partiti possono rifiutare, ove previsto dai rispettivi statuti, 
              le candidature di elettori che risultino condannati per reati di 
              corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo 
              mafioso.  
               
              Art. 6.  
               
              (Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni 
              primarie).  
               
              1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali 
              di presentazione delle candidature.  
               
              2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie 
              qualsiasi elettore, che possieda i requisiti di cui all'articolo 
              5, comma 1, il quale risulti sostenuto da una lista di presentatori 
              aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti. 
               
               
              3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature 
              alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da 
              una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato 
              dalle consultazioni elettorali.  
               
              4. Possono inoltre presentare la propria candidatura anche gli elettori 
              non iscritti ad alcun partito politico, a condizione che sottoscrivano 
              un impegno a candidarsi, in caso di esito favorevole delle elezioni 
              primarie, nelle liste del partito che ha promosso le elezioni primarie 
              stesse. La sottoscrizione di più di un impegno comporta la 
              decadenza dell'elettore dal proprio diritto. 
             
            ---->Scarica 
              il documento in formato Word<----
  
               
             |