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Percorso:


STRALCIO dell'articolato di una proposta di legge, presentata alla Camera il 20 Ottobre 1998, per iniziativa delle deputate Mancina, Acciarini, Soda, Cennamo e Grignaffini, del Gruppo DS, dal "titolo":

"NORME SULLLA DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI, SULLA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E SUL FINANZIAMENTO",

che agli artt.4-5-6, proprio riguardo alle primarie..., recita:

TITOLO II

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE


Art. 4.

(Elezioni primarie).

1. I partiti che intendano concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo possono promuovere, entro i termini previsti dai rispettivi statuti, elezioni primarie a scrutinio segreto tra gli elettori.

2. Gli statuti determinano i criteri per la ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra le varie articolazioni territoriali.

3. Gli statuti dei partiti che organizzano le elezioni primarie assicurano piena parità di condizioni tra i candidati.

4. Nel caso in cui i partiti politici scelgano di non promuovere le elezioni primarie, i relativi statuti prevedono forme alternative di consultazione tra gli iscritti.

5. I partiti che scelgono di promuovere le elezioni primarie hanno diritto al rimborso da parte dello Stato, in proporzione agli effettivi votanti, delle spese sostenute, dietro presentazione di un'apposita rendicontazione. Hanno diritto al rimborso solo i partiti che hanno promosso le primarie nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).


1. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie tutti gli elettori che risultino iscritti al partito che ha promosso le elezioni primarie stesse, (...). Gli statuti dei partiti prevedono i casi in cui sono ammessi a partecipare alle elezioni primarie gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione al partito medesimo, anche se non ancora accettata dagli organi competenti.

2. Gli elettori che non possiedono i requisiti di cui al comma 1 possono comunque partecipare alla votazione nelle elezioni primarie, qualora ne facciano espressa richiesta agli organi competenti dei diversi partiti politici, a condizione che dimostrino di non essere iscritti a nessun altro movimento o partito politico. Gli statuti dei partiti prevedono tassativamente i casi in cui può essere negata la partecipazione di tali elettori alle elezioni primarie.

3. Gli statuti dei partiti possono porre come condizione per la partecipazione alle primarie il versamento di una somma da parte dell'elettore.

4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato che riporti il numero più alto di voti. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato, subentra il primo dei non eletti.

5. Gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al Comitato di garanti di cui all'articolo 7, in caso di presunte irregolarità. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.

6. I partiti possono rifiutare, ove previsto dai rispettivi statuti, le candidature di elettori che risultino condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

Art. 6.

(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).

1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.

2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore, che possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, il quale risulti sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.

3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.

4. Possono inoltre presentare la propria candidatura anche gli elettori non iscritti ad alcun partito politico, a condizione che sottoscrivano un impegno a candidarsi, in caso di esito favorevole delle elezioni primarie, nelle liste del partito che ha promosso le elezioni primarie stesse. La sottoscrizione di più di un impegno comporta la decadenza dell'elettore dal proprio diritto.

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I SITI
le primarie sul web
www.perleprimarie.org
www.primariegrottaferrata.it
www.primarie.org
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